14 Giugno 2023

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI INFORTUNI DEL RLS NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

INAIL – CIRCOLARE N. 23 DEL 1° GIUGNO 2023

 

Con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023, l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito all’assicurazione per gli infortuni occorsi ai RLS aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definito dal D.lgs. n. 81/2008 come il rappresentante dei lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive.

Nell’esercizio delle sue funzioni ha specifici diritti di informazione, formazione, partecipazione e controllo e deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza effetti sulla retribuzione, e dei mezzi e spazi necessari per l’esercizio delle sue funzioni.

Orbene, l’Istituto precisa che dal punto di vista assicurativo il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, quindi questi potranno anche essere diversi da quelli in cui opera normalmente, svolgendo le sue mansioni di lavoratore. Tuttavia, l’attività esercitata in quanto RLS è assimilabile all’attività lavorativa, poiché mira comunque al conseguimento degli interessi delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, svolgendo attività di supporto al datore di lavoro volta a garantire la sicurezza dell’ambiente lavorativo.

Alla luce di queste premesse, l’INAIL afferma che la tutela assicurativa è garantita al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni, infatti, la sua attività rappresenta occasione di lavoro, giacché la stessa è inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e del datore di lavoro.

L’unica possibilità di esclusione della tutela assicurativa è rappresentata dal cosiddetto rischio elettivo, riferito al comportamento del lavoratore che sia estraneo o non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, con l’unico scopo di soddisfare una esigenza meramente personale.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo           

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/MS

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Modificato: 1 Agosto 2023