23 Giugno 2023

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 10% PER AFFRANCARE LE RISERVE DA RIVALUTAZIONE E’ CALCOLATA SUL SALDO DI RIVALUTAZIONE AL NETTO DELLA SOSTITUTIVA AL 3%

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA INTERPELLO N°344 DEL 6 GIUGNO 2023

 

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n°344 del 6 giugno 2023, ha confermato che l’imposta sostitutiva ex art. 110, DL 14 agosto 2020, n°104 (opzione per l’affrancamento delle riserve da rivalutazione) pari al 10% versata in eccesso può essere recuperata mediante dichiarazione integrativa del modello unico 2021 per l’anno di imposta 2020.

Sul punto, si ricorda che l'art. 110, c. 1 DL 104/2020, convertito in L. 126/2020, ha consentito alle imprese assoggettate a Ires e più in particolare alle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019, ed affrancare il saldo attivo di rivalutazione anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile e alle norme speciali.

Affinché la rivalutazione avesse effetto fiscale, il legislatore ha consentito il versamento di una imposta sostitutiva pari al 3% degli importi rivalutati sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili e, sempre in via facoltativa, la possibilità di affrancare (anche parzialmente) la riserva generata, mediante il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 10%.

L’opzione per l’affrancamento del saldo attivo imputato al patrimonio netto svincola la riserva dal regime di sospensione d’imposta, trasformandola in una riserva liberamente distribuibile ai soci

Nel quesito posto, una società contribuente ha riferito di aver esercitato l'opzione per l'affrancamento delle riserve vincolate al regime di sospensione di imposta originatesi per effetto del riallineamento eseguito ai sensi dell’art. 110, DL 14 agosto 2020, n°104, mediante il versamento, di tre rate annuali pari al 10% dell’importo della rivalutazione di cui, la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

La società contribuente ha riferito altresì di aver erroneamente calcolato l’importo dovuto per l’affrancamento della riserva e di aver indicato nel rigo RQ103 del modello redditi SP2021 relativo al periodo d'imposta 2020, colonna 1 (ove va indicato l'importo da assoggettare ad imposta sostitutiva), un saldo di rivalutazione/riserva vincolata da affrancare ''al lordo'' e non ''al netto'' dell'imposta sostitutiva versata per il riallineamento (pari al 3%), con la conseguenza che, nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento, pari al 10% della colonna 1, è stata determinata in misura superiore al dovuto. Ha richiesto, pertanto, di poter emendare la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 al fine di poter recuperare la maggiore imposta versata.

I tecnici dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato gli aspetti salienti per l’applicazione della normativa oggetto del quesito, ha ricordato che la Circolare 6/E del 1^ marzo 2022, sul punto, ha già specificato che il calcolo dell’imposta sostitutiva relativa all’affrancamento (10%) si determina assumendo come base imponibile l'importo della riserva da riallineamento al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata in sede di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici. In particolare, con il citato documento di prassi è stato precisato che, “Alla luce dei chiarimenti forniti dai giudici di legittimità nelle pronunce innanzi indicate, si ritiene pertanto che, ai fini dell'affrancamento, la riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorra a formare l'imponibile nel suo importo contabile, ovvero al netto dell'imposta sostitutiva versata”.

Pertanto, ha concluso la risposta ad interpello, al fine di correggere l'errore commesso, l'istante potrà presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta 2020. Nel caso specifico, infatti, la dichiarazione integrativa non ha la funzione di modificare/revocare una opzione già esercitata, che resta confermata, ma, per espressa affermazione dell'istante, è utilizzata esclusivamente per correggere l'errore commesso in sede di compilazione del quadro RQ della dichiarazione – da cui è conseguito, come già detto, l'errato calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta – nonché per legittimare la riduzione dell'ammontare dell'ultima rata da versare, calcolato tenendo conto dell'importo di riferimento corretto.

All’uopo, l'istante potrà dunque procedere al versamento della terza rata, ''ridotta'' per effetto della dichiarazione integrativa, scomputando dal relativo importo quello delle eccedenze di versamento emergenti dalle prime due rate già versate.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo             

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/PDN

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Modificato: 1 Agosto 2023