29 Agosto 2018

Puntualmente, dopo la fine delle vacanze, è nostra cura rammentarVi la prossima scadenza di lunedì 17 Settembre 2018, in quanto il nostro ruolo di delegati ENPACL ci impone l’obbligo di ricordare a tutti i Colleghi gli adempimenti obbligatori e non, nei confronti del nostro Ente di Previdenza.

Siccome siamo debitori, nei confronti dell’ENPACL, in quanto iscritti all’Albo professionale, di:

  1. Un contributo “soggettivo” 2018 pari al 12% del reddito professionale conseguito nell’anno precedente (id: 2017) con un minimale contributivo di € 2.089,00 equivalente a tale percentuale su di un reddito di € 17.410,00;
  2. Un contributo “integrativo” 2017 pari al 4% del volume di affari ai fini I.V.A., a carico del cliente, con contributo minimo da versare pari ad € 304,00;
  3. Un contributo di “maternitàil cui importo viene stabilito sulla scorta delle risultanze del bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Il  versamento  dei contributi  de quo è  sicuramente fondamentale per l’iscritto in quanto, come previsto dal regolamento previdenziale dell’Ente, ed esattamente come succede  nella gestione  artigiani  e commercianti dell’INPS, non esiste il “principio dell’automaticità della prestazione” e, pertanto, se il versamento della  contribuzione  dovesse essere disatteso,  il  professionista,  pur  avendone  maturato  il diritto, non potrà, in alcun modo, ricevere nessun tipo di prestazione previdenziale.

Fino al mese di agosto, in particolare  il  16  Aprile  2018  e  18  Giugno  2018,  abbiamo versato un importo pari ad ¼ del contributo “minimale” pari ad € 522,25 a rata (id: 2089,00/4).

Quindi, il prossimo 17 Settembre (la scadenza naturale del 16/9 cade di domenica) ci sono due importanti diverse scadenze:

  1. La Comunicazione, esclusivamente telematica, all’Enpacl del volume di affari ai fini I.V.A. 2017 sul quale è stato versato dal cliente il contributo “integrativo” del 4% e comunicazione del reddito professionale anno 2017 sul quale calcolare la contribuzione dovuta per l’anno 2018 pari alla percentuale del  12%  sullo stesso. 
  2. ;
  3. Il Versamento della terza rata (id: 522,25) del contributo ”soggettivo” minimale, del contributo per maternità (id: per tutti gli iscritti è al 17 Settembre in unica soluzione) e del contributo “integrativo” minimale (id: € 304,00). Per i colleghi con un reddito superiore a quello minimale (id: 17.410,00), ormai conosciuto al 17 Settembre 2018, c’è da effettuare il conguaglio con gli importi dei contributi anticipati sul minimale oltre agli eventuali versamenti spontanei in acconto e pagarlo in unica soluzione ovvero ratealmente, da 2 a 4 rate di cui la prima sempre entro il 17 Settembre. Stesso discorso per il  contributo “integrativo”, comprensivo  della quota  minimale  di  €  304,00,  da  versarsi  in  unica  soluzione  oppure ratealmente, da 2 a 4 rate, di cui la prima entro il 17 settembre p.v., e per il contributo di maternità che va però versato esclusivamente in unica soluzione entro il 17 Settembre.

E’ bene ricordare che per gli infra 35enni (per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi) e per i pensionati di vecchiaia gli importi dei contributi sono ridotti esattamente alla metà.

Per quanto riguarda le modalità di dichiarazione e di pagamento, l'Ente mette a disposizione una procedura automatizzata, presente all'interno degli ormai rodati Servizi  Enpacl  on  line, in una nuova veste grafica semplice e intuitiva che consente  la  compilazione  guidata della comunicazione obbligatoria. Solo successivamente all‘invio, si potrà scegliere, per i colleghi con un reddito superiore al minimale se  pagare  il  contributo  soggettivo  e  quello  integrativo  in  unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza ultima alla data di lunedì 17 dicembre 2018.

Una volta confermati definitivamente gli importi inseriti, occorre generare i relativi  M.Av. per procedere al pagamento.

Ricordiamo sempre, che l'Ente non invia più i M.Av. cartacei.

In alternativa è possibile avvalersi del modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla compilazione, in particolare, occorre indicare nelle apposite caselle:

  • il Codice Ente dell’ENPACL 0006;
  • la causale del contributo E064 (ENPACL – causale generica), utilizzata per il pagamento contestuale della contribuzione soggettiva e integrativa;
  • l’importo esatto del versamento indicato (senza arrotondamenti);
  • il periodo preciso di riferimento (es. rata di settembre 09/2018 – 09/2018).

I possessori della Enpacl Card, possono effettuare il pagamento anche  online del Modello F24.

Se invece si opta per il pagamento del M.Av.  è possibile utilizzare:

  1. la Enpacl Card, senza alcuna commissione. La Enpacl Card può anche essere utilizzata per pagamenti frazionati;
  2. le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico;
  3. il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito,  digitando nell'apposito  campo  il  numero  del  M.Av. da pagare;
  4. la stampa del M.Av.  per il pagamento direttamente allo sportello bancario o postale entro le scadenze prefissate.

Il mancato rispetto della scadenza del 17 settembre 2018 comporta l'applicazione  delle sanzioni  previste  dagli  articoli  48  e  49  del Regolamento di Previdenza vale a dire:

  • pagamento   del contributo   soggettivo e del contributo integrativo oltre il  17  settembre, in presenza di dichiarazione ma  entro  90  giorni:  sanzione pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento  aumentato  di  due  punti percentuali, con un minimo di 5,00 euro;
  • pagamento   del contributo   soggettivo e del contributo integrativo oltre il  17 settembre, in presenza di dichiarazione  ma  oltre  i  90  giorni:  sanzione pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento  aumentato  di  cinque  punti percentuali, con un minimo di 10,00 euro;
  • pagamento   del contributo   soggettivo e del contributo integrativo oltre il  17 settembre, in assenza di dichiarazione, sanzione del 30% calcolata in ragione d’anno con un massimo del 60% della quota capitale e gli interessi di mora legali del 3,5%;
  • omissione, ritardo o infedeltà della comunicazione obbligatoria, anche con volume di affari e/o reddito pari a zero, prevista per il 17 settembre 2018:  sanzione pari  ad  €  200,00,  ridotta  ad  € 40,00  se  inviata  oltre  il  16  settembre  ma  entro  i  successivi  90 giorni.

Per ogni e qualsiasi ulteriore informazione, ciascun iscritto può contattare il Team 4 (per la Campania) al seguente numero di telefono: 0651054718.

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Cappiello Giuseppe – Esposito Giosuè – Triunfo Fabio – Umbaldo Massimiliano

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Modificato: 29 Agosto 2018