29 Luglio 2019

DAL 01 GENNAIO 2020 ENTRERANNO IN VIGORE LE MODIFICHE AL “REGOLAMENTO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA” DELL’ENPACL DELIBERATE DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI IL 23 NOVEMBRE 2017. IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, LE HA APPROVATE (CON UNA SOLA ESCLUSIONE) CON NOTA DEL 26 GIUGNO 2019. L’AVVISO DI MODIFICA PUBBLICATO IN G.U.  N. 162 DEL 12 LUGLIO SCORSO. L’INFORMATIVA ED I RINGRAZIAMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. ENPACL, ALESSANDRO VISPARELLI, CON LETTERA DEL 19 LUGLIO 2019 PROT. 39116. VI SOTTOPONIAMO UNA BREVE SINTESI DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CHE SARANNO APPLICABILI DAL 01 GENNAIO 2020.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il 26 giugno scorso le modifiche al “Regolamento di Previdenza ed Assistenza” dell’ENPACL deliberate dall’Assemblea dei Delegati nella riunione del 23 Novembre 2017 dopo un certosino e laborioso lavoro dell’Assemblea dei Rappresentanti Regionali di cui ha fatto parte il Delegato Edmondo Duraccio per la Campania.

Attraverso i suoi report, regolarmente pubblicati in questa Rubrica, avete potuto prendere contezza di tutte queste modifiche scaturite dal lavoro preparatorio ed in sede referente dell’Assemblea dei Rappresentanti Regionale dei Delegati.

L’avviso di notifica, come di rito, è stato pubblicato in G.U. n. 162 del 12 luglio 2019.

Le nuove disposizioni regolamentari in materia di previdenza ed assistenza entreranno in vigore il 01 gennaio 2020.

Il 19 luglio, invece, con nota Prot.39116, il Presidente del C.d.A. Alessandro Visparelli ne ha dato formale informativa al CNO, ai Delegati e al Presidente ANCL. Si è congratulato con i Delegati e con quelli della consigliatura 2015/2019 ascrivendo il risultato positivo di queste modifiche al Regolamento “alla capacità di analisi e di confronto che tutti noi, Assemblea e Consiglio di Amministrazione, Consiglio Nazionale e Sindacato di categoria, abbiamo saputo sviluppare in questi anni per fornire ai Consulenti del Lavoro un sistema previdenziale sempre al passo con i tempi e rispondente alle mutate condizioni demografiche ed economiche”.

Siamo ora lieti di sottoporvi una breve sintesi delle modifiche che avranno validità dal 1 gennaio 2020. Alcune sono all’insegna della razionalità, altre a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale e le restanti dovute all’esigenza di flessibilità nel rapporto giuridico previdenziale tra gli iscritti all’ENPACL e l’Ente:

MODIFICA ART. 14

Abolita la revisione periodica “triennale” per le pensioni di inabilità e invalidità. La periodicità, caso per caso, sarà stabilita dalla Commissione Medica.

 

MODIFICA ART. 20

Non vi sono più riduzioni relativamente alle prestazioni da erogare ai superstiti nel caso di matrimonio contratto dal de cuius dopo i 65 anni d’età (c.d. clausola “badanti”). Ciò in ossequio ad una Sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima analoga disposizione contenuta in una legge del 2011, in materia di A.S.O. Inoltre, la modifica all’art. 20 riguarda, a seguito dell’entrata in vigore della legge sulle “unioni civili”, l’estensione al coniuge delle unioni civili di tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio (pensioni ai superstiti e provvidenze straordinarie).

 

MODIFICA ALL’ART. 21

Con questa modifica si è voluto attenuare un regime di estrema rigidità in materia di erogazione di prestazioni. Era previsto, infatti, una condizione piena di regolarità contributiva per accedervi vale a dire oltre alla contribuzione occorreva aver adempiuto al versamento degli oneri accessori interessi, spese e sanzioni.

Dal 01/01/2020 per le sole indennità di maternità e erogazioni di sostegno di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 4 dello Statuto dell’Ente la modifica prevede una forma di regolarità contributiva attenuata nel senso che l’iscritto per accedere a tali trattamenti deve avere in corso un pagamento rateale del proprio debito, sia regolare nel versamento rateale e versi regolarmente la contribuzione corrente.

 

MODIFICA ALL’ART. 35

Nel caso di adozione nazionale da parte di madre libero professionista non è più valido il requisito anagrafico inferiore ai 6 anni per l’ottenimento dell’indennità di maternità. La decorrenza è sempre 01/01/2020. La modifica deliberata è stata conseguenza di una pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittimo il limite anagrafico dell’adottando per ottenere la prestazione di maternità contenuto nella normativa sui congedi parentali.

 

MODIFICA ALL’ART. 38 E 40

E’ una disposizione di buon senso e di razionalità al contempo di cui i Delegati hanno voluto l’inserimento nel Regolamento con il superiore placet ministeriale. Dal 01 gennaio 2020 sarà obbligatoria, l’anno successivo alla cancellazione, la comunicazione del volume di affari prodotto nell’anno di cancellazione ai fini della determinazione della contribuzione integrativa ferma restando la misura minima.

 

MODIFICA ALL’ART. 41

I candidati e componenti degli organi collegiali dell’Ente sono soggetti alla ineleggibilità o alla decadenza dalla carica in caso di alcuni eventi (es. sospensione dalla professione notificata dal CPO, condanne, almeno in 2° grado, o patteggiamento in reati che comportini pene detentive ecc.) oppure morosità reiterata. La modifica oltre a riguardare questi “nuovi” eventi impeditivi ed ostativi si è occupata anche di interpretare i caratteri della morosità continuata. Questa si consolida allorchè, in due diversi anni, risultino mancanti pagamenti, anche parziali (e non più per l’intera annualità dovuta) della contribuzione dovuta.

 

MODIFICA ALL’ART. 44

La modifica, in vigore dal 01/01/2020, si occupa del “riscatto”. C’è già un’importante precisazione relativamente agli oneri del riscatto. Questi non possono essere superiori all’importo del contributo “minimo” in vigore nell’anno di presentazione della domanda. E’ stata, poi, stabilita la durata. Il pagamento del riscatto del praticantato e servizio militare può essere effettuato per un massimo di 60 rate mentre quello della laurea resta rateizzabile in 10 anni e senza interessi.

 

NUOVI ART. 45 E 46

I nuovi due articoli introdotti nel Regolamento attengono all’istituto della “ricongiunzione”. Per i periodi asscuratiivi ante 2013 si potrà scegliere tra la ricongiunzione onerosa (utile sia ai fini del diritto che della misura e con l’eventuale eccedenza riversata sul montante)  e la ricongiunzione non onerosa (utile solo ai fini della misura ma non del diritto).

 

MODIFICA ALL’ART. 47 (GIA’ ART. 45)

I colleghi iscritti a due albi professionali possono optare per uno dei rispettivi Enti di Previdenza pur permanendo l’obbligo di versamento, infruttifero ai fini pensionistici, del contributo integrativo giacchè non versano altra contribuzione. Dal 01 gennaio 2020 è ammesso per il collega optante ad altra Cassa di Previdenza la possibilità di chiedere l’ammissione al versamento di contribuzione volontaria utile ai fini della sola pensione di vecchiaia aumentata,  in questo caso, di quote per i versamenti di contribuzione integrativa.

 

MODIFICA ALL’ART. 49(GIA’ ART. 47)

Sulla rateazione, modalità e numero di rate, di debiti contributivi abbiamo sempre dato un contributo notevole in assemblea dei Delegati. E così, dal 01/01/2020, il numero di rate mensili massimo concedibile è pari ad 84, l’importo minimo da rateizzare deve essere pari almeno a 1000,00 euro, la rata minima non può essere inferiore ad euro 100,00. C’è la possibilità di riprendere i debiti contributivi oggetto di una rateazione precedente non onorata e quindi con dichiarazione di decadenza versando un quarto della morosità contributiva residua risultante dal precedente piano di ammortamento. La restante parte potrà essere rateizzata con le nuove disposizioni.

 

MODIFICA ALL’ART. 50 ( GIA’ ART. 48) E NUOVI ART. 51 E 52

La tematica delle”sanzioni” ha richiesto più di un approfondimento in Assemblea laddove, prima di deliberare, sono stati confrontati i regimi sanzionatori di altre casse di previdenza. La sanzione minima per versamenti effettuati entro i 90 giorni dalla scadenza è di 5 euro. Oltre i 90 giorni la sanzione minima è di 20 euro. Il limite massimo da applicare alla sanzione è pari al 100%. E’ stato introdotto, infine, il Ravvedimento operoso con riduzione della sanzione del 70% e l’Accertamento con adesione  in cui è prevista la riduzione delle sanzioni del 50%.

 

MODIFICHE ARTICOLI VARI

Sono stati riviste, infine, le disposizioni sul “cumulo” alla luce dell’estensione dell’istituto anche agli Enti di Previdenza dei Liberi Professionisti.

 

Non è stata approvata dai Ministeri competenti la questione della possibilità, anche per i pensionati-iscritti, di ricorrere alla c.d. modularità vale a dire fare dei versamenti contributivi aggiuntivi volontari (a multipli di 500,00 euro) in aggiunta a quelli soggettivi ex lege. Secondo il Dicastero del Lavoro, tale previsione deve trovare albergo, in primis, nello statuto dell’Ente e non in un Regolamento.

Ci riproveremo.

Per una disamina completa di tutto il Regolamento, lo potrete visionare sul sito dell’Ente (www.enpacl.it) quando sarà integrato delle modifiche, approvato dai Ministeri competenti quello in vigore fino al 31/12/2019.

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Capaccio Francesco – Damiani Stefania – Di Nono Pietro – Triunfo Fabio

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Modificato: 29 Luglio 2019