18 Maggio 2020

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….
Oggi parliamo di………….

 

COEFFICIENTE ISTAT MESE DI APRILE 2020

E’ stato reso noto l’indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Aprile 2020. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Aprile 2020 è pari a 0,50000 e l’indice Istat è 102,50
 

IL PENSIONATO CHE PROSEGUE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, ESONERATO DALLA CASSA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, DEVE PAGARE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS.
 

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7485 DEL 23 MARZO 2020
La Corte di Cassazione, sentenza n° 7485 del 23 marzo 2020, ha statuito che il pensionato che svolge attività libero-professionale deve iscriversi alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della legge 335/95, nell'ipotesi in cui la cassa professionale di riferimento non abbia previsto una specifica contribuzione per i soggetti già pensionati che continuano a svolgere la libera professione.
La fattispecie riguarda un perito industriale che, iscrittosi al relativo albo, aveva svolto la sua attività autonoma dopo il pensionamento.
L’Inps gli aveva ingiunto il pagamento dei contributi alla gestione separata ed il perito si era opposto.
Il Tribunale accoglieva il ricorso. Parimenti la Corte di Appello.
Più in dettaglio, la Corte distrettuale ha ritenuto che, trattandosi di soggetto che aveva svolto attività di lavoro autonomo successivamente al pensionamento, dovesse trovare applicazione l'esclusione dall'iscrizione alla Gestione separata prevista dall’art. 18 comma 12 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, che, nel fornire l'interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, aveva esonerato dall'iscrizione i soggetti di cui al precedente comma 11, vale a dire coloro che svolgono attività di lavoro autonomo dopo essere stati collocati in pensione da taluno degli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatorie.
La Corte di Cassazione, compulsata dall’Inps, ha –ex adverso- ribaltato in toto il verdetto. I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno precisato che esiste una relazione di complementarità tra le casse professionali e la gestione separata Inps, tale per cui, se una cassa professionale di categoria, nell'ambito della sua potestà autoregolamentare, ha deciso di escludere taluni professionisti dal versamento del contributo soggettivo finalizzato alla costituzione della posizione previdenziale, ciò comporterà l'attrattività di quei redditi nella competenza della Gestione separata, che riveste vocazione universalistica, ogni qualvolta si è in presenza di attività libero-professionali (ancorché non esclusive) oppure di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale per importi superiori a 5mila euro.
Gli Ermellini, in sostanza, hanno basato il loro convincimento proprio sulla lettura "a contrario" dall'interpretazione autentica di tale disposizione, contenuta nell' art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 111/2011, che, nell'escludere dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata "i soggetti di cui al comma 11", fa riferimento ai pensionati che versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di previdenza obbligatorie.
 

IL TEMPO NECESSARIO AD INDOSSARE L'ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO COSTITUISCE TEMPO DI LAVORO OVE QUALIFICATO DA ETERODIREZIONE.
 

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 8623 DEL 7 MAGGIO 2020.
La Corte di Cassazione, ordinanza n° 8623 del 7 maggio 2020, ha (ri)confermato il riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello di L'Aquila aveva accolto il gravame interposto da alcuni dipendenti, con mansione di infermieri, di una Azienda Sanitaria Locale, avverso la pronuncia del Tribunale di Chieti che aveva rigettato il ricorso dei medesimi lavoratori, con cui era stato richiesto che fosse retribuito (id: rientrante nell'orario di lavoro) il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa e gli altri dispositivi in dotazione all'inizio e alla fine del turno. Le attività in questione (id: tempo tuta) erano necessariamente e obbligatoriamente effettuate presso i locali dell'ospedale in un momento antecedente/successivo alla marcatura del cartellino orario in entrata e in uscita. La Corte di merito aveva pertanto considerato le descritte attività come tempo di lavoro, trattandosi di attività accessoria e propedeutica alla prestazione lavorativa in senso stretto, condannando l'Azienda appellata al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Azienda Sanitaria eccependo che le circostanze poste a fondamento della sentenza impugnata fossero rimaste in parte indimostrate.
Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso ricordando che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n° 66 del 2003 che recepisce il contenuto della direttiva comunitaria n°104/1993 stabilisce che deve ritenersi rientrare nell'orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni (id: orario effettivo di lavoro).
Sul punto, hanno continuato gli Ermellini, la Corte territoriale è giunta alla decisione, uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali, secondo cui l'attività di vestizione da parte degli infermieri (id: camice e mascherina protettiva) attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda Sanitaria ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene.
Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, essa dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata dalla ASL. Da ultimo, gli Ermellini hanno puntualizzato l'aspetto relativo alla funzione assegnata all'abbigliamento nel caso degli infermieri, nel senso che la eterodirezione può derivare dalla esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati in ambito sociale, in ragione della specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene per la gestione di un servizio pubblico e per la stessa incolumità del personale addetto.
 

LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA, È STABILITA NEL LIMITE DEL 5% DEL COSTO COMPLESSIVO DI TUTTI I BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI QUALE RISULTANTE ALL’INIZIO DEL PERIODO DI IMPOSTA.
 

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 7226 DEL 13 MARZO 2020
La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 7226 del 13 marzo 2020, ha statuito che le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili strumentali all'attività del professionista sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risultante all'inizio del periodo di imposta. Ai fini Iva, poi, è escluso che possa essere portata in detrazione l'Iva addebitata quando l'operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa.
Nel caso in esame, un professionista provvedeva ad impugnare l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione Irpef, Irap e Iva, a seguito costi di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’immobile strumentale, indebitamente portati in deduzione.
Il professionista impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla giustizia tributaria. La C.t.p. accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata anche dalla C.t.r., la quale osservava che le spese straordinarie sostenute dal ricorrente per la ristrutturazione dell'immobile adibito a studio professionale di avvocato erano interamente deducibili, in quanto l'appartamento non era di sua proprietà, avendone egli la disponibilità a titolo di locazione, ed andava riconosciuta anche la detraibilità dell'Iva, in quanto, ai fini della deduzione dell'imposta, non rilevava la categoria catastale, bensì l'effettiva destinazione dell'immobile.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione:

  • dell’art. 54 del D.P.R. n. 917/86, laddove l'ufficio aveva correttamente limitato la deducibilità delle spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile al 5%.
  • dell’articolo 19-bis, comma 1 del D.P.R. n. 633/72, per avere il Giudice di appello erroneamente riconosciuto l'applicabilità della detrazione Iva ai fabbricati classificati come abitativi.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, nell’accogliere in toto i motivi di gravame dell’Amministrazione finanziaria hanno chiarito che il trattamento fiscale delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili strumentali all'attività del professionista è disciplinato dall'articolo 54, comma 2, del TUIR, che prevede che i costi incrementativi del cespite immobiliare sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risultante all'inizio del periodo di imposta, a nulla rilevando che il contribuente non fosse titolare di diritti reali sull'immobile, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla C.t.r., in quanto l’articolo suddetto ai fini del trattamento fiscale delle spese in esame non effettua nessun distinguo tra gli immobili di proprietà del contribuente da quelli di proprietà di terzi, condotti in locazione dal professionista, o utilizzati ad altro titolo. Pertanto l’ufficio aveva legittimamente applicato la deduzione prevista dall'articolo 54, comma 2, del TUIR, ritenendo non legittima la deducibilità dell’intero importo dei lavori.
Infine, i Giudici delle Leggi, alla luce del dettame normativo di cui all’art. 19 bis, comma 1, del D.P.R. 633/72, hanno confermato l’indetraibilità dell’IVA connessa ai lavori di ristrutturazione,  chiarendo che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”.  Applicando tali principi alla fattispecie in esame, i Giudici delle Leggi hanno rilevato come fosse incontestato che l'immobile oggetto degli interventi di manutenzione fosse ad uso abitativo, in quanto accatastato in categoria A2 (Cass. n. 6883 /2016; e Cass. n. 10264/2017).
Per le motivazioni di cui sopra il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto con condanna delle spese processuali a carico della parte soccombente.
 

NEL PROCESSO TRIBUTARIO LA CONDANNA ALLE SPESE SEGUE LA REGOLA DELLA SOCCOMBENZA OVVERO – SOLO IN CASO DI RAGIONI ESPRESSAMENTE PALESATE – QUELLA DELLA COMPENSAZIONE.
 

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8272 DEL 18 DICEMBRE 2019
La Corte di Cassazione, sentenza n° 8272 del 18 dicembre 2019, ha statuito che nel processo tributario la regola della soccombenza può essere derogata esclusivamente in caso di soccombenza reciproca o se sussistono ragioni gravi ed eccezionali.
Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno pienamente accolto le doglianze di un contribuente per la notifica da parte di Equitalia di una cartella esattoriale relativa a una multa automobilistica per il 2008 e il 2011, che contestava, con un unico motivo di ricorso, la compensazione delle spese disposta dalla CTR dopo l'accoglimento integrale dell'appello stante la prescrizione della pretesa fiscale avanzata dall’Agente di riscossione.
Con la sentenza de qua, gli Ermellini, hanno ribadito che il motivo sollevato dal contribuente è pienamente fondato in quanto l'art. 15 del Dlgs n. 546/1992 al comma 2 stabilisce che "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
In nuce, per la S.C., la sentenza impugnata non rispetta il succitato obbligo di motivazione previsto dalla norma disponendo la compensazione delle spese per "questioni controvertibili", una formula giudicata troppo generica, che non riguarda aspetti e circostanze specifiche della controversia, risultando quindi inidonea a consentire il giusto controllo sulla sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali in grado di giustificare la deroga al principio di soccombenza.
 

IL MANDANTE, EX ART. 1180, E’ L’UNICO LEGITTIMATO A CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELL’INDEBITO.
 

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8101 DEL 23 APRILE 2020.
La Corte di Cassazione, sentenza n° 8101 del 23 aprile 2020, ha statuito che nell’adempimento di un debito altrui, ex art. 1180 c.c., che può avvenire sia spontaneamente sia a fronte di uno specifico mandato del debitore, é il debitore-mandatario ad essere legittimato a chiedere la restituzione del pagamento indebito.
La vicenda giudiziaria in esame trae origine in un gruppo societario in cui, la società B controllava la società A e la società C. La stessa, in qualità di mandante, ordinava a C, in qualità di mandatario, di pagare i fornitori di A.
Per l’effetto, la società C provvedeva a pagare un fornitore di A. Successivamente veniva posta in amministrazione straordinaria.
L'amministratore chiedeva, perciò, al fornitore di A, la restituzione delle somme indebitamente ricevute sostenendo che la società C avesse pagato debiti non suoi, in forza di un contratto simulato di finanziamento sottoscritto tra A e i suoi fornitori, estraneo a C.
Il fornitore si costituiva in giudizio ma, il Tribunale di primo grado gli rigetta – molto genericamente – la domanda tant’è che appellava la sentenza.
La Corte distrettuale concludeva che tra la società C (solvens) ed il fornitore (accipiens) non sussisteva alcuna causa giustificativa del pagamento atteso che quest’ultimo non era creditore del solvens e nessun contratto o altro obbligo esisteva in capo alla società B.
La Cassazione, ex adverso, ha stabilito che il pagamento effettuato da C fosse legittimo in quanto corrispondeva all'esecuzione di un mandato impartito da B, la società mandante, chiarendo, inoltre, che legittimata a domandare la ripetizione dell'eventuale indebito fosse la società B, mandante, e non C, la società mandataria, a meno che nel mandato non ci fosse una specifica attribuzione di tale facoltà.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.
Hanno collaborato alla redazione i Colleghi Francesco Pierro
e Michela Sequino

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Modificato: 18 Maggio 2020