25 Maggio 2020

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

L'ARTIFICIOSA PREDISPOSIZIONE DELLE NOTE SPESE CONCERNENTI I RIMBORSI IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE LEGITTIMA LA GIUSTA CAUSA DI RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7703 DEL 6 APRILE 2020.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 7703 del 6 aprile 2020, ha (ri)confermato la legittimità di un licenziamento disciplinare e del relativo atto prodromico (id: contestazione disciplinare), ancorché formalizzato a distanza di oltre un anno dall'accadimento dei fatti oggetto di contestazione.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro e rigettava la domanda proposta da un lavoratore dipendente nei confronti della società datrice avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per essere state riscontrate a suo carico notevoli anomalie concernenti i rimborsi spese richiesti in occasione delle numerose trasferte impostegli dal suo ruolo aziendale.

In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la lesione del vincolo fiduciario, idonea a fondare la giusta causa di licenziamento; non aveva ravvisato la tardività della contestazione disciplinare (eccepita dal lavoratore) ed aveva ritenuto, ex adverso, di avvalorare il carattere doloso dell'artificiosa predisposizione delle richieste di rimborso avanzate dal dipendente, sulla scorta delle prove allegate dal datore di lavoro.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore affidando l'impugnazione al principio di tempestività della contestazione che, invero, era stata formalizzata dopo 13 mesi dall'ultimo episodio occorso. 

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso ritenendo infondati i motivi del ricorso, risultando nella specie correttamente applicato il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, anche riguardato sotto il peculiare profilo della tempestività della contestazione disciplinare. In particolare, la contestazione di un addebito disciplinare, prodromico all’irrogazione di una sanzione, deve essere contestato al lavoratore subordinato nell’immediatezza dell’accadimento del fatto che vi dia luogo, in ossequio al principio di tempestività a riguardo sancito dall’art. 7 della Legge 300/1970. Tuttavia, è legittima la sanzione irrogata a seguito di contestazione di addebito intempestiva ove il procedimento contestativo abbia richiesto un’istruttoria particolarmente accurata; la prova della necessità di siffatta istruttoria deve essere comunque fornita dal datore di lavoro e in difetto la sanzione disciplinare eventualmente irrogata è illegittima.

Nel caso in specie, hanno continuato gli Ermellini, si ritiene pienamente plausibile l'accertamento, più vasto di quello che avrebbe richiesto l'esecuzione di un mero controllo a campione, che ha interessato un arco temporale di ben 13 mesi ed esteso ad un periodo contiguo a quello per il quale era stato adottato il provvedimento disciplinare. Controllo, nella fattispecie, davvero accurato fino ad implicare l'assunzione di informazioni presso gli esercizi ove erano state effettuate le spese artefatte. Nel corso dell'indagine, peraltro, si era verificato ch, per l'ultima trasferta a Londra, avvenuta nel marzo del 2014, il dipendente aveva presentato la fattura soltanto nel marzo 2015 e quattro giorni dopo l'azienda aveva dato abbrivio alla contestazione, quindi in termini, secondo gli Ermellini, di assoluta tempestività.

 

ACCERTAMENTO CON REDDITOMETRO NULLO SE IL CONTRIBUENTE DIMOSTRA CHE IL TENORE DI VITA E’ GIUSTIFICATO DAL REDDITO DEL CONIUGE, BENCHE’ IN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI.

CORTE DI CASSAZIONE –  SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 8733 DEL 11 MAGGIO 2020.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 8733 dell’11 maggio 2020, ha statuito che l’accertamento da redditometro è nullo nel caso in cui il contribuente abbia una moglie facoltosa, ancorché sia in regime di separazione dei beni.

La questione esaminata dalla Suprema Corte trae origine da un avviso di accertamento emanato nei confronti di un contribuente che, con riferimento ad un anno di imposta, aveva avuto un tenore di vita decisamente più elevato rispetto ai redditi dichiarati.

La sentenza, impugnata dal contribuente, si era limitata a stabilire, in maniera apodittica, che il reddito dichiarato non era consono al tenore di vita e che a nulla valeva aver dimostrato che molte spese erano state fatte dal coniuge atteso che fra di essi vigeva un regime di separazione dei beni.

Ebbene, gli Ermellini hanno precisato che detta motivazione era del tutto inadeguata rispetto alle specifiche allegazioni del contribuente che, ex adverso, avevano pienamene dimostrato che la maggiore capacità reddituale era derivata proprio dal coniuge. Invero, hanno concluso i Giudici di Piazza Cavour, la semplice considerazione del regime patrimoniale dei coniugi non è affatto sufficiente a dimostrare l'assenza di giustificazione delle spese. Dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi, infatti, non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza, dal patrimonio comune o individuale, delle somme utilizzate per gli acquisti dei coniugi.

Ne consegue che il giudice tributario è tenuto ad accertare in concreto se il contribuente abbia fornito o meno la prova della congruità del tenore di vita riscontrato dall'Amministrazione fiscale rispetto al reddito dichiarato.

 

CONDIZIONE INDISPENSABILE PER EVITARE LA DECADENZA DEL BENEFICIO FISCALE PRIMA CASA E’ IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA NELL’IMMOBILE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 18 MESI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 7352 DEL 17 MARZO 2020

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 7352 del 17 marzo 2020, ha ribadito che ai fini dell’agevolazione “prima casa”, se l’immobile è ubicato in un Comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, rileva il trasferimento anagrafico della residenza entro i termini dei diciotto mesi stabiliti dalla legge.  
Il fatto

L’Agenzia delle Entrate provvedeva ad emettere a carico di un contribuente avvisi di liquidazione con i quali, in relazione a un atto di acquisto di un immobile e al relativo mutuo, aveva revocato le agevolazioni “prima casa” perché il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune dove era situato l'immobile come prescritto dalla norma.

Il contribuente ricorreva alla giustizia tributaria risultando vittorioso sia in primo grado che in secondo. In particolare la C.t.r. nel respingere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria aveva evidenziato che il contribuente aveva la propria dimora abituale nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato e che la residenza civilistica dell’acquirente costituiva requisito sufficiente a integrare il beneficio fiscale in luogo della residenza anagrafica che, oltretutto, il contribuente non avrebbe potuto ottenere, come da comunicazione dell'ufficiale di Anagrafe del Comune in questione.

Non condividendo la decisione della C.t.r., l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, lamentando violazione della Tariffa, parte I, articolo 1 allegato a) al D.P.R. n. 131/1986, puntualizzando che il mancato trasferimento formale della residenza del contribuente presso l'immobile acquistato costituiva decadenza dal beneficio.

I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, hanno accolto in toto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria cassando la sentenza impugnata, e precisando che l’articolo 1 della tariffa, parte I, allegato A al D.P.R. 131/86 stabilisce che il requisito necessario per poter usufruire dell’agevolazione prima casa è che l’immobile sia ubicato nel comune in cui l’acquirente abbia già la propria residenza o in alternativa, che ivi si stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto.

Pertanto, i Giudici delle Leggi, facendo un’analisi letterale del disposto normativo in materia hanno concluso che la condizione per poter godere dell’agevolazione fiscale in esame, è esclusivamente il "trasferimento anagrafico della residenza", unico elemento dotato di certezza perché verificabile da parte dell'Amministrazione finanziaria presso il Comune interessato, senza che a tal fine possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile (Cassazione sent. n.10072/2019).

In nuce, il requisito dell’agevolazione fiscale prima casa può essere dimostrato, e sussistere, solo attraverso le risultanze anagrafiche, a nulla rilevando una residenza di fatto (ex multis Cass. n.4628/2008, Cass. n. 23579/2012, Cass. n. 8415/2013), costituente valido esimente, al mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi, la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, "caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento" (Cassazione n. 2777/2016).
 

“SUPERSOCIETÀ” FALLIBILE SOLO SE TRA I SOCI C’È UN COMUNE INTENTO SOCIALE.

CORTE DI CASSAZIONE –  SENTENZA N. 7903 DEL 17 APRILE 2020.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 7903 del 17 aprile 2020, in un giudizio riguardante la fattispecie della c.d. supersocietà di fatto ha statuito la impossibilità di fallimento in assenza di un comune intento sociale.

La corte l’Appello, dopo aver accolto il reclamo di una curatela fallimentare, aveva revocato il fallimento stesso della società di fatto, costituita da 4 s.r.l. di cui una dichiarata fallita e da alcuni soci in proprio, non ravvisando in concreto la sussistenza dell’asserita società di fatto per vari motivi:

  • innanzitutto la mancanza del requisito oggettivo rappresentato dal fondo comune;
  • il fatto che le condotte di distrazione poste in essere da uno dei “soci” erano piuttosto indirizzate a sottrarre liquidità ai creditori della società unipersonale piuttosto che a creare provviste per il fondo comune stesso;
  • l’assenza di elemento soggettivo, visto che una delle s.r.l. unipersonali dichiarata fallita non aveva svolto attività imprenditoriale insieme agli altri soggetti ritenuti soci della società di fatto.

In particolare, gli Ermellini hanno statuito che è configurabile una società di fatto quando una società, anche di capitali, partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (c.d. supersocietà di fatto).

Nel caso concreto, la Cassazione, confermando la revoca del fallimento disposta dalla Corte d’Appello, ha affermato che il fallimento in estensione (ai sensi dell'art. 147 c. 5 L. Fall.) è applicabile:

  • sia quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulta che l'impresa è, in realtà, riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti;
  • sia quando il socio già fallito è una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (interpretazione estensiva dell'art. 147 c. 5 L.Fall.).

In ogni caso, rimane sempre necessario dimostrare l'esistenza dei seguenti elementi: l'accordo avente ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica, il fondo comune costituito dai conferimenti dei soci, l'”affectio societatis”, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'esteriorizzazione del vincolo sociale.

 

LA PRESCRIZIONE DEL REATO NON ESIME LA SOCIETÀ DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001.

CORTE DI CASSAZIONE –  SEZIONE PENALE –  SENTENZA N. 13575 DEL 22 GENNAIO 2020.

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, sentenza n° 13575 del 22 gennaio 2020, ha (ri)statuito che la responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 prescinde dall’accertamento del reato, ovvero dalla sua intervenuta prescrizione.

Di seguito i fatti.

L'amministratore unico di una società e la società stessa erano stati rispettivamente condannati per lesioni colpose, ai sensi dell’art. 590 c.p., e per il conseguente illecito amministrativo, ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, avendo cagionato, con comportamento omissivo, un trauma ad un dipendente con mansioni di attrezzista.

Dopo aver dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato all'imputato, la Cassazione ha confermato la condanna della società, comminandole una sanzione di 30.000,00 euro per la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro previste dal D.lgs. 81/2008.

Nello specifico, la società aveva risparmiato il danaro necessario all'acquisto di dispositivi di protezione, guanti, oltre a non aver aggiornato il documento di valutazione dei rischi, né aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi.

Si era, inoltre, avvantaggiata illegittimamente a seguito dell'imposizione di ritmi di lavoro che prescindevano dalla messa in sicurezza delle macchine e aveva in tal modo conseguito un aumento della produttività.

La società, pertanto, andava condannata per non aver adottato un modello organizzativo idoneo rispetto alle finalità di prevenzione e protezione.

Allo stesso modo, come avviene in caso di reato prescritto, la responsabilità amministrativa della società può sussistere anche quando l'autore del reato è riconducibile alla società ma non viene individuato o quando nelle more del procedimento a carico della società, il soggetto imputato viene assolto perché, magari, non imputabile o non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.

   Hanno collaborato alla redazione i Colleghi Francesco Pierro e Michela Sequino

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Modificato: 25 Maggio 2020