22 Giugno 2020

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

COEFFICIENTE ISTAT MESE DI MAGGIO 2020

E’ stato reso noto l’indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Maggio 2020. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Maggio 2020 è pari a 0,625000 e l’indice Istat è 102,30.


NON SUSSISTE RESPONSABILITA' EX ART. 2087 C.C. PER L'INFORTUNIO OCCORSO AD UN PENSIONATO CHE OCCASIONALMENTE SVOLGA ATTIVITA' A TITOLO GRATUITO IN QUANTO LEGATO DA VINCOLO AMICALE CON IL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 8791 DEL 12 MAGGIO 2020.

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 8791 del 12 maggio 2020, ha affermato, in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. (id: Tutela delle condizioni di lavoro) la non sussistenza dell'obbligo informativo a carico del datore di lavoro sui pericoli connessi all'ambiente di lavoro, in ordine ai soggetti che, occasionalmente, frequentano la sede di lavoro.

Nel caso de quo, il giudice del lavoro e la Corte d'Appello di Bologna avevano rigettato la domanda proposta da un pensionato volta ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivati dalla sua involontaria ingestione di acido muriatico ovvero soda caustica contenuto all'interno di una bottiglia di acqua frizzante trovata su una mensola dei locali di un'azienda ove, in quanto legato da un rapporto amicale con il titolare, si recava episodicamente al fine di intrattenersi e anche per effettuare piccoli lavoretti di manutenzione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'erede del ricorrente sostenendo l'erroneità della sentenza che aveva escluso qualsiasi forma di rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società datrice, nonché la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. (id: danno cagionato da cose in custodia).

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso avvalorando il decisum della Corte di merito.

Le deposizioni rese dai quattro testi escussi, hanno argomentato gli Ermellini, erano state univoche e concordanti nell'escludere l'instaurazione di un rapporto di lavoro; invero, era stata riprovata l'assoluta episodicità e occasionalità ed il carattere puramente amicale e per diporto della presenza del pensionato presso i locali dell'esercizio e del suo interessamento, talora, a piccole manutenzioni. Tali circostanze di netta discontinuità e discrezionalità non consentivano di ritenere integrata neppure una forma di collaborazione parasubordinata pertanto, muovendosi discrezionalmente nei locali del ristorante, quale amico e conoscente dei titolari nonché del personale e occasionale loro commensale, il pensionato non era creditore di informative sui pericoli connessi ad un ambiente di lavoro a cui era estraneo, essendo bensì tenuto alla normale prudenza e cautela che fa carico ad ogni consociato in ogni aspetto del vivere civile. Del tutto arbitrario era stato, dunque, il suo comportamento di andare a ricercare e a prendere da solo una bottiglia di acqua frizzante, posizionata non ad immediata portata di mano (in quanto si trovava su di uno scaffale posto in alto sopra la lavabicchieri e non era confusa con altre bottiglie azzurre di acqua frizzante), sita in un locale di servizio, che non era la cucina o il magazzino vivande.

Nella descritta dinamica dell'incidente, hanno concluso gli Ermellini, si ravvisa la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, che aveva correttamente escluso la responsabilità aquiliana generica e quella da custodia di cose, in difetto di colpa ravvisabile nei gestori del ristorante e di intrinseco dinamismo lesivo insorto nella cosa, atteso che la lesività era integralmente riconducibile alla condotta sconsiderata del pensionato.

 

LA QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO NON È SUFFICIENTE A FARE SORGERE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLA GESTIONE INPS COMMERCIANTI, ESSENDO NECESSARIA ANCHE LA PARTECIPAZIONE PERSONALE AL LAVORO AZIENDALE CON CARATTERE DI ABITUALITÀ E PREVALENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8616 DEL 7 MAGGIO 2020

La Corte di Cassazione, sentenza n° 8616 del 7 maggio 2020, ha statuito che la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fare sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’Istituto previdenziale.

Nel caso in specie, una socia accomandataria di una S.a.s. che, nel concreto non svolgeva attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili altrui, ma si limitava ad apporre le firme necessarie alla gestione dei contratti di locazione dell'immobile societario di cui era proprietaria, ed all'affitto di singoli rami di azienda, quali il bar, il ristorante e l'albergo, veniva iscritta di ufficio dall’INPS nella gestione previdenziale commercianti sulla presunzione che esercitasse attività commerciale. La socia impugnava il tutto risultando soccombente in primo grado, e vittoriosa in secondo.

In particolare, il Giudice d’Appello affermava che l’INPS non aveva dato prova dei fatti costitutivi l’obbligo della socia accomandataria di iscrizione nelle liste dei commercianti ed, in particolar modo, non vi era stata prova dell’esercizio di un’attività commerciale da parte della società di cui la stessa era socia accomandataria, tale non potendo essere quella svolta per mezzo di un’impresa che affittava un’azienda e locava un immobile a terzi.

Da qui, il ricorso per Cassazione da parte dell’Inps.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nel respingere in toto i motivi di gravame dell’Istituto previdenziale, con la sentenza de qua hanno riaffermato i seguenti principi di legittimità:

  • la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge una attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare;
  • il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale ex art. 1, c. 203, L. n. 662 del 1996 (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 25082/2018; 15896/2018; 7910/2017; 3145/2013);
  • la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'Istituto (v. Cass. nn. 25082/2018, cit.; 28021/2017; 27376/2016; 17643/2016; 3835/2016): prova che, nella fattispecie, secondo quanto, motivatamente e condivisibilmente, hanno affermato i Giudici di merito, non era stata fornita, essendo risultato delibato che la socia si limitava ad apporre le firme necessarie alla gestione dei contratti di locazione dell’immobile societario.

 

LA MANCANZA DEL CERTIFICATO NON È CAUSA DI RISOLUZIONE DELL'AFFITTO A USO NON ABITATIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9670 DEL 26 MAGGIO 2020

La Corte di Cassazione, sentenza n° 9670 del 26 maggio 2020, ha statuito che la mancanza del certificato di agibilità dell'immobile non è causa di risoluzione del contratto di locazione a uso non abitativo. Infatti, in questi casi, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che vi si intende esercitare, ivi incluso il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato le doglianze di un esercente attività di lavanderia che aveva citato in giudizio la società locataria di un immobile a uso commerciale, per ottenere la risoluzione del contratto a causa della mancata consegna del certificato di agibilità e per il fatto che i locali in questione risultavano inutilizzabili per la presenza di consistenti problemi di umidità.

Per gli Ermellini, laddove al momento della consegna il bene locato presenti vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto, a meno che si tratti di vizi conosciuti o facilmente conoscibili,  Pertanto, qualora il conduttore non riesca ad ottenere le autorizzazioni per la propria attività, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, così come confermato da precedenti pronunce della stessa Corte nel corso degli ultimi anni (id: Cass. civ. sez. III, 14 agosto 2014, n. 17986 e Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2018, n. 14731).

In nuce, per la S.C., la destinazione particolare dell'immobile diventa comunque rilevante nel caso in cui le condizioni dell'immobile abbiano formato oggetto di specifica pattuizione tra le parti, ovvero quando il locatore si sia obbligato a garantire che il bene potesse essere effettivamente destinato all'attività svolta dal conduttore, evidenziando tuttavia come nel caso de quo, il ricorrente non abbia dedotto che il mancato rilascio della certificazione sia dovuto a causa delle caratteristiche proprie del bene locato, atteso che il medesimo aveva lamentato solo il fatto che il certificato di agibilità non gli fosse stato consegnato dal locatore.

 

NELL’APPALTO NON GENUINO SOLO L’UTILE ESERCIZIO DELL’AZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L’UTILIZZATORE TRASFORMA IL COMMITTENTE-UTILIZZATORE IN SOSTITUTO D’IMPOSTA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 10966 DEL 9 GIUGNO 2020

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 10966 del 9 giugno 2020, ha statuito che, in assenza di una specifica azione del lavoratore finalizzata ad ottenere la declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto utilizzatore, l’obbligazione tributaria resta in capo al datore-appaltatore, benché l’appalto non sia genuino.

La commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia aveva dichiarato la illegittimità della pretesa erariale che, facendo leva sulla non genuinità di un contratto di appalto, aveva richiesto il pagamento delle ritenute fiscali alla società utilizzatrice.

Ebbene, i Giudici distrettuali, nel rigettare la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, precisavano che il D.lgs. 276/2003 (ratione temporis vigente)  prevede(va) all’articolo 29, comma 3 bis, che, quando il contratto di appalto è stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1 (assenza dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e del rischio d’impresa) "il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo [utilizzatore, n.d.r.]”.

Donde, ai fini della genesi dell’obbligazione retributiva/tributaria in capo al soggetto utilizzatore si rende necessario che il lavoratore eserciti la sua facoltà (letteralmente il Legislatore ha utilizzato il “può”) di esperire azione giudiziaria per la costituzione del rapporto di lavoro in capo al committente-utilizzatore.

Parimenti, gli Ermellini, rifacendosi ad un consolidato orientamento nomofilattico (25014/2011, seguito dalla sentenza 6722/2017 e dalla sentenza n. 31720/2018), hanno confermato che, quando il contratto di appalto non si distingue dalla somministrazione di lavoro, l'utilizzatore delle prestazioni lavorative, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata e non è quindi gravato di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, compreso quello della effettuazione delle ritenute d'acconto.

Per l’effetto, assume fondamentale importanza, per il tema di cui qui si tratta, l'instaurazione del rapporto di lavoro tra lavoratore ed utilizzatore effettivo, la quale presuppone l'utile esperimento della apposita azione di cui al D.lgs. 276/2003, articolo 29, comma 3, cui è imprescindibile legato il sorgere, a carico dell'utilizzatore, degli obblighi in materia economica, costituenti il presupposto dell'obbligo di effettuazione e di versamento delle ritenute.


LEGITTIMA L'ASSEGNAZIONE DI COMPITI MINORI IN CASO DI MANCATO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 11050 DELL’11 GIUGNO 2020.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 11050 dell’11 giugno 2020, ha statuito che non si configura demansionamento se il datore, a causa del rifiuto del lavoratore di formarsi, adibisce il subordinato a mansioni esecutive, appartenenti ad un diverso minore inquadramento.

Ecco i fatti.

Un'azienda aveva assegnato ad un dipendente delle mansioni inferiori a quelle da lui precedentemente svolte in quanto lo stesso lavoratore si era rifiutato di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale.

La corte d’Appello accoglieva la domanda del datore di lavoro rivolta all’annullamento della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno da demansionamento professionale, precisando che nessun demansionamento poteva dirsi perpetrato ai suoi danni, atteso che l'attribuzione di mansioni di natura meramente esecutiva, rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza, era dipeso dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, indispensabili per acquisire le conoscenze idonee all'espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.

La Cassazione ha confermato quanto deliberato dalla Corte territoriale ed ha respinto il ricorso del lavoratore specificando che lo stesso, essendosi volontariamente rifiutato di conseguire la necessaria professionalizzazione, ben poteva essere assegnato al “servizio di portineria” da parte dell'azienda, donde nessun risarcimento spettava al lavoratore.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.

    Hanno collaborato alla redazione i Colleghi Francesco Pierro e Michela Sequino

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Modificato: 22 Giugno 2020