23 Dicembre 2019

IL PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI INCENTIVAZIONE ALLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 28 NOVEMBRE 2019, AL VAGLIO DEI MINISTERI VIGILANTI.

 

L’Assemblea dei Delegati nel nostro Ente di Previdenza, tenutasi il 28 novembre 2019, nell'ambito del potere conferito dall'art.16, c.2, lettera a) dello Statuto ed in forza dell’art. 2, c.2, del D.lgs 30 giugno 1994 n. 509 nonché dall’art. 4, c. 6-bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla L. n.140 del 28 maggio 1997, ha approvato, a voti unanimi,  un provvedimento di natura straordinaria e temporanea che favorisca il conseguimento da parte dei Consulenti del Lavoro, iscritti o cancellati dall’ENPACL, del requisito della regolarità contributiva, come disciplinato dall’articolo 21 del Regolamento di previdenza e assistenza, in carenza del quale gli interessati non possono ottenere le prestazioni obbligatorie di cui all’articolo 4 dello Statuto.

Nello specifico, con il provvedimento de quo, in deroga alle disposizioni di cui ai Titoli III e IV del Regolamento di previdenza e assistenza, i debiti per omissione contributiva, anche parziale, ovvero per ritardata effettuazione dei versamenti contributivi obbligatori a carico dei Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, loro eredi o superstiti, per le annualità 1997 – 2018, possono essere estinti versando integralmente:

a) la contribuzione obbligatoria dovuta per tutti gli anni per i quali non risulta versata in tutto o in parte;

b) le sanzioni agevolate relative all’omissione del versamento;

c) le eventuali spese legali per le procedure giudiziali instaurate.

La presentazione di tutte le dichiarazioni obbligatorie del volume d’affari ai fini IVA e del reddito professionale è condizione per l’ammissione a quanto previsto dal presente provvedimento.

Non rientrano nelle previsioni del presente provvedimento i debiti per i quali, a seguito di procedura esecutiva immobiliare, si è già tenuta l’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del CPC.

Sono ricompresi nei debiti anche quelli, per l’importo residuo, per i quali è in corso, alla data di approvazione della presente delibera da parte dei Ministeri vigilanti, la regolare riscossione rateale di cui al Titolo III del Regolamento di previdenza e assistenza, a condizione che il piano rateale fosse già in corso alla data del 31 dicembre 2018.

I versamenti effettuati a tale titolo fino alla data di approvazione ministeriale, restano acquisiti dall’Ente e non sono rimborsabili.

Le sanzioni in misura agevolata sono applicate come segue:

Annualità di contribuzione

Misura % della sanzione applicata al contributo dovuto per ciascuna annualità

1997-2000

15

2001-2004

12

2005-2008

9

2009-2012

6

2013-2018

3

Inoltre, le sanzioni de qua sono:

  • ridotte della metà nel caso di pagamento in unica soluzione;
  • ridotte di due terzi in favore dei soggetti che, alla data di approvazione del presente provvedimento da parte dell’Assemblea dei Delegati abbiano in corso un piano di rateazione non decaduto;
  • maggiorata di dieci punti percentuali, con una misura minima della sanzione pari ad euro 400,00 (quattrocento/00), nel caso in cui la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari ai fini IVA e/o del reddito professionale riferita a ciascuna annualità risulti presentata successivamente alla data di approvazione ministeriale della presente delibera.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente delibera da parte dei Ministeri vigilanti, al fine di consentire agli interessati la conoscenza dell’ammontare del proprio debito e di aderire alle misure di cui al presente articolato, l’ente fornirà, in apposita area del sito internet istituzionale e/o con apposita comunicazione, i dati necessari all’individuazione del debito, al netto delle eventuali rate versate in relazione a piani di rientro già in atto, nonché delle relative sanzioni agevolate.

Il debitore che aderirà al presente provvedimento, deve manifestare all'ENPACL la sua volontà, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della presente delibera da parte dei Ministeri vigilanti, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Ente pubblicherà sul proprio sito internet.

Tale dichiarazione ha efficacia interruttiva della prescrizione, costituisce riconoscimento del debito contributivo nei confronti dell’ENPACL e contiene la scelta irrevocabile del numero di rate nel quale l’interessato effettuerà il pagamento, entro il limite massimo previsto.

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato:

a) in unica soluzione, entro trenta giorni dalla dichiarazione di cui sopra;

b) ratealmente, nel numero massimo di 120 (centoventi) rate mensili consecutive, di pari ammontare e di importo minimo pari a euro 100,00 (cento/00), di cui la prima rata entro trenta giorni dalla dichiarazione di cui sopra.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

A seguito dell’unico o del primo pagamento:

  • non saranno avviate nuove procedure giudiziali di recupero del credito;
  • saranno interrotte, nel caso di unico pagamento, ovvero sospese, nel caso di pagamento rateale, le procedure esecutive avviate.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione deve essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:

a) domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore;

b) sistema dei pagamenti pagoPA.

Il debitore decadrà dalle agevolazioni del presente provvedimento nei seguenti casi:

a) mancato ovvero insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di due, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;

b) mancato ovvero insufficiente versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per le annualità successive al 2018, ove non sia stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 52 (id: Accertamento con adesione) del Regolamento di previdenza e assistenza in vigore dal 1° gennaio 2020;

c) omessa presentazione, alla scadenza dei relativi termini, della comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 40 del medesimo Regolamento.

In tali casi i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Le quote di pensione relative alle annualità di contribuzione oggetto di definizione agevolata ai sensi della presente delibera, sono determinate secondo il regime di pro rata temporis di cui all’articolo 5 del Regolamento di previdenza e assistenza.

In materia di regolarità contributiva, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21 del Regolamento di previdenza e assistenza.

Fin qui le notizie del provvedimento agevolativo in materia di contribuzione “omessa” approvato dall’Assemblea dei Delegati il 28 novembre 2019.

Ringraziamo il collega Edmondo Duraccio che ha fatto parte, in rappresentanza dei Delegati Enpacl della Campania, della Commissione dei Rappresentanti Regionali che ha esaminato, discusso e redatto la bozza della deliberazione agevolativa per il versamento della contribuzione arretrata.

Il “provvedimento” è, ora, all’esame di ratifica dei Ministeri vigilanti (che, a quanto ci risulta, sarà particolarmente celere nell’approvazione) donde la necessità che i colleghi interessati alla definizione agevolata de qua provvedano a verificare, attraverso il sito Enpacl, se tutte le dichiarazioni afferenti il volume di affari ed il reddito siano state regolarmente inviate. In caso contrario, lo facciano prima della ratifica dei Ministeri vigilanti. Risparmieranno l’aumento del 10% sulla sanzione agevolata che graverà, in base all’anzianità del debito contributivo, sulla sorta capitale da versare.

Lo stiamo dicendo già da parecchio.

Buon lavoro!!!!!

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Francesco Capaccio – Stefania Damiani – Pietro Di Nono – Fabio Triunfo

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Modificato: 23 Dicembre 2019