7 Ottobre 2019

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE ASSICURATIVA DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI SUSSISTE PER I SOGGETTI CHE PARTECIPANO PERSONALMENTE AL LAVORO AZIENDALE CON CARATTERE DI ABITUALITA' E PREVALENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 23790 DEL 24 SETTEMBRE 2019

La Corte di Cassazione, sentenza n° 23790 del 24 settembre 2019, ha (ri)confermato, in tema di obblighi contributivi, che la sola percezione di utili, derivanti dalla partecipazione in società di capitali, non integra il particolare meccanismo di imposizione contributiva da parte dell'Inps.

Nel caso de quo, un contribuente, titolare di alcune quote di partecipazione in società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa, si era opposto al pagamento dei contributi alla Gestione IVS Commercianti preteso dall'Inps in relazione a contributi a percentuale eccedenti il minimale. Tale opposizione veniva accolta sia dal Tribunale di Reggio Emilia che dalla Corte d'Appello di Bologna. In particolare, secondo la Corte territoriale, i redditi sui quali si calcolano i contributi dovuti alla Gestione Commercianti si riferiscono ai soli redditi di impresa e non già agli eventuali utili rivenienti dal possesso di quote in società di capitali.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Inps. A parere dell'Istituto, la disposizione normativa di cui all'art. 3-bis della legge n°438/92 non limita l'individuazione dei redditi imponibili ai soli redditi scaturenti dall'attività imprenditoriale, ma ha ampliato la platea comprendendo tutti i redditi di impresa, a prescindere che gli stessi siano frutto della partecipazione in società di persone o di capitali; nella visione previdenziale dell'Istituto, i redditi di capitale (id: dividendi) costituiscono comunque redditi a disposizione del lavoratore autonomo che ne migliorano il tenore di vita e saranno utili per il miglioramento della posizione pensionistica.

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso condividendo l'operato dei Giudici di merito. Dal quadro giuridico di riferimento, hanno sentenziato gli Ermellini, "appare con chiarezza che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale". La sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione al capitale (senza apporto di lavoro) non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa).

In sostanza, hanno ribadito gli Ermellini, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.

 

ILLEGITTIMO L’ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO SENZA CHE ESISTA UN GRAVE SCOSTAMENTO TRA RICAVI DICHIARATI E QUELLI DESUMIBILI DA STUDI DI SETTORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 23357 DEL 19 SETTEMBRE 2019

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 23357 del 19 settembre 2019, ha statuito che risulta essere illegittimo l’accertamento analitico-induttivo allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, senza che venga ravvisata una grave incongruenza.

Nel caso in specie ad una società veniva notificata un avviso di accertamento per maggiore Ires, Irap ed Iva, a seguito di maggiori ricavi desunti dall’applicazione degli studi di settore.

La società, ritenendo non legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi operata dall’Amministrazione finanziaria, proponeva ricorso dinanzi alla competente C.t.p., la quale, in accoglimento delle sue doglianze, annullava l’avviso di accertamento impugnato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla C.t.r. la quale, riformando la pronuncia di primo grado, statuiva che il contribuente non avesse fornito idonea prova contraria alle risultanze dello studio di settore, come modificato a seguito del contraddittorio procedimentale, e che l’antieconomicità della gestione imprenditoriale per alcuni anni di seguito giustificasse la rettifica della dichiarazione dei redditi ex articolo 39 D.P.R. 600/1973.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte della società.

I Giudici del Palazzaccio, con la sentenza de qua, hanno accolto il ricorso della società cassando con rinvio la sentenza d’appello, pur non ritenendo condivisibile la doglianza sull’insufficienza degli studi di settore per sorreggere la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio, in quanto, come da tempo precisato dalle SS.UU. (n. 26635/2009), l’accertamento standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. In tale sede quest’ultimo ha l’onere di provare la propria esclusione dall’applicazione dei parametri predeterminati. Nella specie il contraddittorio era stato posto in essere, tanto che l’Ufficio aveva notevolmente ridotto l’originaria pretesa basata solo sull’applicazione del relativo studio di settore.

Corretta è stata invece ritenuta dai Giudici di Piazza Cavour la doglianza che il Giudice di appello aveva omesso di valutare la sussistenza del grave scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi accertati, che, in conseguenza della riduzione all’esito del contraddittorio con il contribuente, era risultato pari solo al 5,68%, secondo quanto evidenziato dalla società.

Pertanto gli Ermellini, richiamando l’ordinanza n. 8854/2019 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, hanno ribadito che l’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una “grave incongruenza”, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto  “nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva”.  

Conseguentemente, i Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata, rinviando alla C.t.r., in diversa composizione, per una valutazione della gravità di detto scostamento.

 

IL REDDITO DI CAPITALE NON VA INCLUSO NELLA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE COMMERCIANTI, NE’ FA SORGERE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 23520 DEL 20 SETTEMBRE 2019.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 23520 del 24 settembre 2019, ha statuito che gli utili conseguiti a fronte della mera partecipazione al capitale sociale delle società di capitali non debba essere incorporato nella base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali per i percettori, né fa sorgere l’obbligo di iscrizione.

La Corte d'Appello di Firenze, a conferma del Tribunale di Livorno, non riteneva fondata la richiesta dell’Inps di ottenere la doppia iscrizione dell’amministratore di una società oltre che alla gestione separata anche alla gestione commercianti, per i redditi dallo stesso percepiti in qualità di socio senza alcuna partecipazione effettiva.

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini, in linea con il ragionamento logico giuridico dei Giudici di merito, hanno ricordato  che il legislatore ha scelto di distinguere tra elementi sui quali si basa il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS.

La soluzione che qui viene adottata è del tutto coerente con l'impostazione del sistema come delineata dall'articolo 38 Cost., comma 2, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.

Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

 

LEGITTIMA LA PRETESA DELL’INPS ANCHE SE L’ACCERTAMENTO FISCALE E’ STATO DEFINITO DAL CONTRIBUENTE CON UNO DEGLI STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO FISCALE

CORTE DI CASSAZIONE –  SENTENZA N. 23301 DEL 18 SETTEMBRE 2019

La Corte di Cassazione, sentenza n° 23301 del 18 settembre 2019, ha statuito che la pretesa dell’INPS a fronte di un accertamento fiscale di maggior reddito è pienamente legittima ancorché il contribuente abbia aderito alla definizione della lite con l’Agenzia delle Entrate.

Nel caso de quo, la Cassazione ha respinto il ricorso di un piccolo imprenditore, che aveva ricevuto una cartella da parte dell'INPS in merito all’accertamento di maggiori redditi percepiti come socio di una s.n.c.. 

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’accertamento fosse idoneo a fondare la pretesa contributiva dell'INPS riscontrando come le presunzioni gravi, precise e concordanti, alla base dell'accertamento, non fossero state contestate specificatamente dal contribuente; rilevavano, inoltre, che nessuna influenza contributiva poteva assumere la circostanza per la quale lo stesso aveva definito il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

Infatti, secondo gli Ermellini, nella definizione agevolata delle liti tributarie si ravvisa l'esclusiva natura deflativa del contenzioso tributario. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dall'Amministrazione finanziaria e non porta definitività dell'accertamento stesso, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggior reddito, rimane impregiudicata.

 

LA SUBORDINAZIONE DEL MEDICO DI UNA CASA DI CURA SI VALUTA CON RIFERIMENTO ALL’INTENSITA’ DELL’ETERO-DIREZIONE

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 23520 DEL 20 SETTEMBRE 2019

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 23520 del 23 settembre 2019, ha statuito che la valutazione della subordinazione del medico deve essere riferita all’intensità dell’etero-organizzazione della prestazione. 

La Corte d'Appello di Roma, a conferma del Tribunale di primo grado, riconosceva la subordinazione del rapporto di lavoro intercorso fra un medico ed una casa di cura privata.  Il convincimento dei Giudici si fondava sulla convinzione che il rapporto, risultava formalmente regolato da una serie di contratti di collaborazione autonoma, mentre in concreto il medico veniva inserito direttamente dal primario nel turno unico diurno/notturno, come comunemente avveniva anche per i medici con regolare contratto di lavoro subordinato. Inoltre, la stessa dottoressa, sulla base della propria disponibilità, operava in reparti diversi rispetto alla propria specializzazione, per sostituzioni improvvise ed era tenuta per contratto alla pronta reperibilità e, in alternativa al badge, firmava il foglio di presenza.

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini, in linea con il ragionamento logico giuridico dei Giudici di merito, hanno ribadito il principio secondo il quale l’etero-organizzazione non può dirsi esclusa in presenza di prestazioni di natura professionale e/o intellettuale o di elevato contenuto specialistico. Le prestazioni rese dalla lavoratrice erano interamente predeterminate dagli altri sanitari sovraordinati, che organizzavano il servizio, i turni, le sostituzioni, comandando la predetta a provvedervi anche in reparti diversi da quello della propria specializzazione. Tale accertamento, coerente con i parametri indicati dalla richiamata giurisprudenza e correttamente argomentato, dà luogo ad una figura professionale caratterizzata dall'esercizio di attività proprie della professione medica, ma giuridicamente articolata secondo la figura della subordinazione prevista dalli articolo 2094 c.c..

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.

   Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro

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Modificato: 7 Ottobre 2019