15 Maggio 2023

DECRETO LAVORO (D.L. 48/2023): PRINCIPALI NOVITA’

D.L. N.48 DEL 04 MAGGIO 2023

 

Dallo scorso 5 maggio è ormai entrato in vigore il Decreto-legge 48/2023 che introduce “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. Decreto Lavoro). Il provvedimento passa ora al Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni.

Salvo, dunque, modificazioni che potrebbero essere apportate in sede di conversione, le principali novità riguardano l’introduzione di strumenti sostitutivi al RdC, su cui è opportuno però sospendere approfondimenti in attesa del vaglio parlamentare, semplificazioni degli obblighi informativi e riduzione delle sanzioni per le imprese, contratti a termine più flessibili e taglio al cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.

Di seguito una rassegna sintetica delle disposizioni previste dal Governo in materia di lavoro, con riserva di approfondimento, anche con specifica convegnistica.

Art. 23 D.L. 48/2023. Riduzione delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (per importi non superiori a 10.000 euro annui) che potranno essere rimodulate non più “da euro 10.000 a euro 50.000” bensì “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.

Art. 24 D.L. 48/2023. Modifica dell’art. 19, D.lgs. 81/2015, ovvero della disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi, per il quale si ammettono:

  • causali previste dai CCNL o, in assenza, dai contratti collettivi applicati in azienda e comunque entro il 30 aprile 2024 per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • sostituzione di lavoratori assenti.

Art. 26 D.L. 48/2023. Semplificazione degli obblighi di informazione in capo al datore ex art. 1, D.lgs. 152/1997. Com’è noto, il D.lgs. 104/2022 – in attuazione della direttiva trasparenza – aveva di recente introdotto tutta una serie di obblighi di informazione in capo al datore al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Con un colpo di spugna, non proprio inaspettato perché già blandamente preceduto dall’INL prima e dal Ministero del Lavoro poi (circ. n°4 dell’11/08/2022 e n° 19 del 20/09/2022), l’art. 26 libera il datore dal fornire le seguenti informazioni: la durata del periodo di prova, il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore, la durata dei congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore, l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento, la programmazione dell'orario normale di lavoro o la sua variabilità, le condizioni e la retribuzione del lavoro straordinario. L’onere de qua, infatti, potrà essere assolto indicando semplicemente il riferimento normativo o del contratto collettivo. Sempre in ragione del principio di semplificazione, il datore sarà tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Artt. 10, 27 e 28 D.L. 48/2023. Incentivi alle assunzioni:

  • per datori di lavoro che assumono mediante contratto a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato) percettori di assegno di inclusione (esonero dei soli contributi previdenziali nella misura del 100% per 12 mesi e per un tetto massimo di euro 8.000);
  • per datori di lavoro che assumono mediante contratto a tempo determinato percettori di assegno di inclusione (esonero dei soli contributi previdenziali nella misura del 50% per massimo 12 mesi e fino ad un tetto di euro 4.000);
  • per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma “Incentivo Occupazione Giovani” (contributo del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi, cumulabile -in forma ridotta al 20%- con altre misure in vigore).

Per gli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e promozione sociale, è previsto invece un contributo – la cui definizione è demandata a successivo decreto del P.D.R. o dei Ministeri della disabilità e del Lavoro da adottare entro il 1° marzo 2024- per ogni persona con disabilità, di età inferiore ai 35 anni, assunta ai sensi della L. 68/99 a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.

 

Art. 37 D.L. 48/2023. Innalzamento della soglia di utilizzo dei voucher a 15.000 euro annui e della soglia di dipendenti assunti a tempo indeterminato a 25 anziché 10, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento.

Art. 39 D.L. 48/2023. Taglio del 4% al cuneo fiscale dei lavoratori per il periodo compreso tra il 1° luglio al 31 dicembre 2023, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (con esclusione del rateo di tredicesima). La misura dell’esonero sarà dunque temporanea e si articolerà nel:

  • 6% complessivo della retribuzione imponibile per redditi fino a 35.000 euro;
  • 7% complessivo della retribuzione imponibile per redditi fino a 25.000 euro.

Art. 40 D.L. 48/2023. Innalzamento a 3.000 euro della soglia dei fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il periodo d'imposta 2023, per i lavoratori dipendenti con figli.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

             

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/FC

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Modificato: 1 Agosto 2023