19 Maggio 2023

IL REGIME DEI FORFETARI E’ ESCLUSO PER UN SOGGETTO CHE PERCEPISCE PENSIONE DI VECCHIAIA ECCEDENTE I 30.000 EURO

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA INTERPELLO N°311 DEL 3 MAGGIO 2023

 

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n°311 del 3 maggio 2023, ha confermato l’impossibilità di accesso al regime forfettario anche per i soggetti pensionati con redditi eccedenti i 30.000 euro, ancorché trattasi di reddito esente da imposte in Italia.

Il quesito ha riguardato il caso di un contribuente che percepisce, quale unico reddito, la pensione per raggiunti limiti di età a titolo di ex dipendente della Commissione Europea per un importo superiore a euro 30.000,00. In proposito, l'Istante ha sottolineato che gli emolumenti corrisposti ai funzionari della Commissione Europea sono esenti da tassazione nazionale negli Stati membri dell'Unione Europea in base a quanto disposto dall'articolo 12 del Protocollo n.7 ''Sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea'' allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, ''TFUE''). All’uopo il contribuente ha dichiarato di non essere residente in Italia e di avere intenzione di aprire una partita iva in Italia, ove provvederebbe a stabilire la propria residenza.

Alla luce di ciò, il contribuente ha chiesto un parere in merito alla sussistenza dei requisiti per l’accesso al nuovo regime forfetario agevolato.

I tecnici dell’Agenzia dell’Entrate, in risposta al quesito hanno preliminarmente ribadito il contenuto della legge n. 190 del 2014, che all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato (il predetto Regime dei forfetari) rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della citata legge n. 190 del 2014 (modificata dall'articolo 1, comma 692, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede che non possono avvalersi del Regime dei forfetari “i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del DPR n.917/86, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

Alla luce dei chiarimenti forniti anche dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, il documento di prassi ritiene che la previsione della citata lettera d-ter) escluda dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi. Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 (eccedenti l'importo di 30.000 euro) nella citata lettera d-ter), quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare.

Pertanto, il Regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia – che deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR – eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo             

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/PDN

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Modificato: 1 Agosto 2023