7 Gennaio 2022

Crisi d’Impresa. Il CNO ha varato il Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli Provinciali per l’iscrizione dei CDL nell’elenco degli “esperti negoziatori” della crisi d’impresa tenuto presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione. Il Regolamento è in vigore dal 30 novembre scorso ed è corredato da FAQ consultabili sul ns. sito istituzionale. Il ns. CPO pronto a ricevere le istanze degli iscritti.

 

La tematica della “crisi d’impresa” è di grande importanza per le prerogative che il legislatore ha attribuito alla ns. Categoria sia a livello di “Albo dei gestori della crisi d’impresa” che dell’elenco degli esperti tenuto presso la CCIAA di ogni capoluogo di Regione.

Giova, infatti, ricordare che l’art. 3 comma 3 del D.L. 24 agosto 2021 n.118, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021 n.147 dispone che presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco degli esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei Consulenti del Lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

L’Articolo 3 co. 5 del citato D.L. 24 agosto 2021, n. 118, dispone che la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti è presentata all’Ordine professionale di appartenenza del Professionista richiedente e che, ad ogni effetto, i Consigli Nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di cui al comma 3.

Il CNO, con validità decorrente dal 30 novembre scorso, ha emanato il Regolamento che abbiamo prontamente pubblicato sul sito istituzionale www.ordinecdlna.it in uno alle FAQ predisposte dal medesimo CNO.

Il Regolamento contiene in allegato alcuni “fac simili”.

Cerchiamo di fare una sintesi degli adempimenti considerando che la maggior parte di essi sono a carico del CPO.

La domanda di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti è presentata al Consiglio Provinciale dell’Ordine presso il quale il Consulente del Lavoro risulta iscritto. Essa è presentata, in carta libera, secondo il fac simile allegato al Regolamento (Allegato 1).

La domanda è corredata della documentazione comprovante:

– Il concorso, in almeno tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

– Il possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;

La domanda è altresì corredata da:

– Autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo (Allegato 2);

– Curriculum vitae oggetto di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza (Allegato 3);

– Consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui all’articolo 3, comma 9 del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118.

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine è il Responsabile della formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico. Il Consiglio Provinciale, in qualità di Responsabile della formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco, verifica la completezza della domanda e della documentazione riscontrando: a) L’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei Consulenti del Lavoro; b) Il possesso delle esperienze professionali richieste dall’articolo 3 comma 3 del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118. c) La dichiarazione, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assolvimento degli obblighi formativi previsti dall’articolo 3 comma 4, del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118. d) Il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. e) il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui all’articolo 3, comma 9 del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118.

Il Consiglio Provinciale accerta altresì la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Qualora la domanda risulti carente, in tutto o in parte, della prescritta documentazione a corredo, il Consiglio Provinciale potrà assegnare un termine di 30 giorni per l’integrazione documentale, decorso inutilmente il quale, procede all’archiviazione.

Il Consiglio Provinciale, alla prima seduta utile, successiva alla presentazione della domanda, delibera: a) L’accoglimento della domanda di iscrizione; b) Il rigetto della domanda, qualora la stessa risulti incompleta.

In caso di rigetto, l’iscritto potrà presentare nuova domanda di iscrizione.

Il Consiglio Provinciale, dopo aver accolto la domanda di iscrizione, trasmette la delibera e i dati dell’interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del capoluogo della Regione in cui si trova o alla Camera di Commercio delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’inserimento nell’elenco.

Per la trasmissione delle delibere di accoglimento, a mezzo posta elettronica certificata, il Consiglio Provinciale utilizza il tracciato di cui all’allegato 4.

Il Consiglio Provinciale comunica tempestivamente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente ogni eventuale variazione dei dati nonché: a) L’adozione da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina di eventuali provvedimenti di sospensione o radiazione; b) L’intervenuta cancellazione dall’Albo.

Ai fini del primo popolamento dell’elenco, l’aggiornamento dei dati comunicati dai Consigli Provinciali alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è continuo fino al 16 maggio 2022. A partire dal 17 maggio 2022 l’aggiornamento dei dati comunicati dai Consigli Provinciali avviene con cadenza annuale.

Sul tema dell’obbligo specifico di formazione per l’elenco degli esperti, la Fondazione Studi ha organizzato anche il corso di perfezionamento di n. 55 ore, inaugurato lo scorso 10 dicembre.

Buon lavoro

Ad maiora

 IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023