4 Gennaio 2023

Varato con Decreto Legge 198/2022 il c.d. Decreto Milleproroghe avente ad oggetto il differimento di alcuni termini già fissati da precedenti disposizioni normative. Una sorta, dunque, di Testo Unico del “rinvio”. Pubblicato in G.U. N.303 del 29 dicembre 2022. Le principali novità che interessano la nostra Categoria
 

Anche per quanto riguarda l’annuale “Decreto Milleproroghe” occorre registrare un record di tempestività da parte del Governo presieduto dall’Onorevole Giorgia Meloni.

Vi è noto che il c.d. Decreto Milleproroghe è un contenitore normativo contenente, per varie materie, il differimento di termini che, altrimenti, sarebbero spirati al 31 dicembre.

E’, dunque, una sorta di Testo Unico del rinvio.

Emanato dal Governo sotto forma di decreto legge (id: D.L. 198/2022) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 303 del 29/12/2022 si appresta all’esame del Parlamento dove deve essere convertito a pena di decadenza nei successivi 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

In questo senso diventa una sorta di attacco alla diligenza (come del resto è sempre stato) per il rinvio dei termini di questo o quel provvedimento.

L’attuale Decreto Legge contiene già alcune disposizioni di rinvio riguardanti il nostro oggetto professionale:

  1. Per il 2023 i Consulenti del Lavoro, insieme alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, continueranno ad avere la competenza esclusiva sulla verifica dei requisiti circa l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini stranieri.
  2. Con riferimento al sistema pensionistico, il Decreto in commento prevede che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 non si applicano fino al 31 dicembre 2023.
  3.  Viene prorogato a fine 2023 anche il termine di adempimento per la denuncia e versamento dei contributi alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativa e delle figure assimilate.
  4. In materia di ammortizzatori sociali, invece, i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali della manovra dello scorso anno entro il prossimo 30 giugno.
  5.  Il Decreto, poi, chiarisce come le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di CIGS, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.
  6. Infine, novità per lo sport: la riforma prevista dal Dlgs. n. 36 del 2021 entrerà in vigore dal 1° luglio 2023 (invece che dal 1° gennaio 2023).

Dobbiamo solo sperare che ci possa essere una riapertura dei termini decadenziali per gli ammortizzatori sociali emergenziali come da più tempo andiamo auspicando!!

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023