13 Febbraio 2019

IMPORTANTE COMUNICATO DELL’INAIL, PROT. 60016 DEL 08/01/2019, RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE DAL CDL “RIATTIVATO” A SEGUITO DEL VENIR MENO DI UN PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. IL CHIARIMENTO DELL’ISTITUTO E’ CONSEGUENTE AL PROTOCOLLO DI INTESA E DI COLLABORAZIONE STIPULATO CON IL NS. CONSIGLIO NAZIONALE.

 

Nel N. 74/2018 della presente Rubrica vi abbiamo reso informativa circa un importante Protocollo d’intesa e di Collaborazione sottoscritto il 26 ottobre 2018 dal ns. Consiglio Nazionale e dall’INAIL con entrata in vigore il 20 dicembre 2018.

Tale “intesa” era finalizzata ad una semplificazione di adempimenti da parte dell’Istituto e dei C.d.L. oltre ad un serrato controllo dello status di chi opera con l’Istituto e, pertanto, in relazione alla sua legittimazione, quale iscritto nell’Albo dei CDL, ad operare telematicamente.

In altri termini, come ricorderete, si tratta di uno “scambio di dati” tra l’Istituto ed il CNO con accesso del primo negli archivi del secondo onde acclarare lo status di “attivo”, “sospeso”, “cessato”.

Ma un CdL che sia stato sospeso dall’esercizio della professione (id: anche per morosità, provvedimento A.G., provvedimento del Consiglio di Disciplina per violazione codice etica o altre disposizioni della legge 12/1979) e successivamente “riattivato” nella legittimazione ad esercitare la professione cosa deve fare?

Se n’è occupato l’INAIL con la Nota Prot. 60016 del 08/01/2019 inviate by mail ai CPO, con preghiera di divulgazione, dal ns CNO. 

Ed ecco, testualmente, come si esprime la circolare in informativa:

Come noto, la convenzione in oggetto1 prevede che l’attivazione del ruolo di

Consulente del Lavoro a seguito di comunicazione dell’Ordine sia subordinata

all’accesso ai sistemi Inail con SPID, CNS e Pin Inps. Tali modalità di accesso

garantiscono il livello di autenticazione necessario ad ottenere l’operatività prevista

per lo specifico ruolo.

Il predetto requisito si applica anche ai soggetti riattivati a seguito di

sospensione/revoca: in tal caso, al momento della riattivazione comunicata

dall’Ordine, il ruolo di Consulente del lavoro sui sistemi Inail è automaticamente

ripristinato esclusivamente qualora il livello di autenticazione al momento della

sospensione/revoca risulti già adeguato ai criteri e agli standard previsti dalla

convenzione.

In caso contrario, gli utenti riattivati, effettuando l’accesso ai servizi online Inail non

ottengono l’immediato ripristino dell’originaria funzionalità del profilo di Consulente del

Lavoro, per ottenere la quale dovranno effettuare l’accesso con SPID, CNS e Pin Inps.

Qualora tali soggetti dovessero rivolgersi agli sportelli territoriali, dovrà essere fornita

tale indicazione operativa senza procedere al rilascio delle credenziali dispositive che

non garantirebbero in ogni caso il livello di autenticazione richiesto.

Al fine di consentire la massima diffusione della citata modalità operativa, è stata

altresì previsto un apposito messaggio informativo che gli utenti interessati

visualizzeranno all’accesso ai sistemi Inail.

Buon lavoro
Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

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Modificato: 3 Agosto 2023