20 Gennaio 2021

Entro il 1 Marzo prossimo scatta l’obbligo di invio al CPO di Napoli, by pec to pec, della dichiarazione comprovante il conseguimento di crediti formativi nel biennio 2019/2020, eccezionalmente fissato in 32 CFP a cagione della pandemia con allegazione di eventuali attestati rilasciati da soggetti terzi oppure valida e probatoria certificazione atta al riproporzionamento dei crediti in caso di impedimenti (malattia, maternità, infortunio, assistenza a congiunti, docenze, esami universitari, relatori convegni, partecipazione Commissioni, dominus di praticantato ecc.). E’ ammesso un debito formativo di 9 CFP da scontare nel 2021. Chi, dalla piattaforma CNO, risulta aver già conseguito i 32 crediti nel biennio 2019/2020 non deve inviare alcuna dichiarazione. A seguire un utile vademecum.

 

Il prossimo 1 marzo, essendo il 28 febbraio coincidente con la Domenica, scade il termine per inviare al CPO di Napoli, PEC to PEC, la “Dichiarazione” dei crediti formativi professionali (CFP) conseguiti nel biennio 2019/2020 allo scopo di ottenere il giudizio positivo di ottemperanza all’obbligo formativo alla luce del REGOLAMENTO CNO corredato da LINEE GUIDA entrato in vigore il 01/01/2019.

Tale Regolamento, pubblicato sul ns. sito istituzionale, lascia invariato il Numero dei crediti da conseguire nei vari bienni vale a dire 50 di cui almeno 6 di natura deontologico/ordinamentale.

TUTTAVIA, CON ATTO DI INDIRIZZO, IL CNO HA STABILITO CHE, NEL BIENNIO APPENA CONCLUSOSI (2019/2020), A CAGIONE DELLA PANDEMIA, IL NUMERO DEI CREDITI FORMATIVI COMPLESSIVI OCCORRENTI E’ PARI A 32 DI CUI ALMENO 3 IN MATERIA DEONTOLOGICO/ORDINAMENTALE.

Il ns. CPO, nel biennio 2019/2020 ha messo a disposizione degli iscritti eventi per complessivi 216 CFP laddove, come da deliberazione CNO di Aprile 2020, ne sarebbero occorsi complessivamente 32 ma, pur sempre fermo restando la libertà dell’iscritto di formarsi COME, DOVE E QUANDO DECIDE LUI!!!

Il giudizio di ottemperanza del CPO è un tipico atto amministrativo di pertinenza interna all’Organo Territoriale al termine del quale vi può essere il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale per la violazione dell’obbligo “legale” della formazione.

Come ormai è consuetudine, anche per l’adempimento del 1 marzo 2021, vi ricordiamo i punti salienti del Regolamento per la F.C.O.,  corredato di linee guida, in vigore dal 01.01.2019, regolarmente pubblicato sul ns. sito istituzionale www.ordinecdlna.it all’interno del quale potrete scaricare il modello di Dichiarazione LADDOVE OCCORRE. Ad ogni buon conto, gli Uffici di Segreteria sono a disposizione degli iscritti per ulteriori informazioni relative all’adempimento de quo al pari del Consigliere Contaldo, Coordinatore della Commissione F.C.O.

  1. SOGGETTI OBBLIGATI

La Dichiarazione va inoltrata da tutti gli iscritti nell’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli al fine di dimostrare il conseguimento nel biennio 2019/2020 di (almeno) 32 crediti formativi di cui almeno 3 in materia ordinamentale/deontologica STANTE L’EVIDENZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA CNO DI UN NUMERO INFERIORE. In tale “Dichiarazione” si possono integrare i crediti conseguiti (ma non risultanti dalla Piattaforma) ovvero per comunicare un evento e/o una circostanza che abbia impedito la formazione e che produca, per riproporzionamento, la riduzione del numero dei crediti occorrenti ai fini di un giudizio positivo di ottemperanza. Per i nuovi iscritti nel biennio de quo, l’obbligo di formazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di iscrizione ed il numero dei crediti formativi occorrenti per il giudizio di ottemperanza sarà quello risultante dall’apposita riparametrazione (32 crediti necessari nel biennio/24 di riferimento x mesi di iscrizione sempre riferiti al biennio).  

Come è facile osservare, ANCHE PER QUESTO NUOVO REGOLAMENTO, l’obbligo di formazione ricorre PER IL SOLO FATTO DI ESSERE ISCRITTO NELL’ALBO ED A PRESCINDERE SE SI SVOLGA O MENO LA PROFESSIONE O CHE SI SIA DIPENDENTI DI TERZI. DEL PARI E’ STATO INTRODOTTO L’ESONERO PER GLI ISCRITTI AVENTI UN’ETA’ DI 70 ANNI ED OLTRE. DALLA NUOVA FORMULAZIONE CONSEGUE CHE ANCHE CHI E’ SOSPESO DALL’ALBO (MOROSITA’ OD ALTRO) E’ TENUTO A SVOLGERE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA.

  1. MODALITA’DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE

La “Dichiarazione” deve essere inviata, tramite PEC dell’iscritto, alla PEC del CPO di Napoli o, in assenza di Pec, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine ultimo è il 1 Marzo 2021.

Attenzione: poiché la “Dichiarazione non è un’autocertificazione vi consigliamo vivamente di allegare gli eventuali attestati di partecipazione a Convegni organizzati da terzi diversi dal CPO ovvero le opportune certificazioni mediche o la documentazione idonea a supportare quanto dichiarato attraverso l’apposito modello PER OTTENERE IL RIPROPORZIONAMENTO.

  1. COME SI CONSEGUE LA FORMAZIONE

La formazione si consegue partecipando a Convegni organizzati dai CPO o da soggetti terzi. Allo stesso modo danno diritto alla maturazione di crediti formativi, con i limiti previsti dal Regolamento (id.: in misura non superiore a 30 nel biennio), il sostenimento di Esami Universitari, la partecipazione a Commissioni di Studio, l’intervento quali Relatori in Convegni e Docenze varie, la Redazione di articoli Scientifici. Conseguono egualmente Crediti Formativi quanti hanno partecipato a Commissioni di Certificazione, Consigli di Disciplina o abbiano ospitato per gli edittali periodi previsti dal Regolamento un praticante nel proprio studio. E’ valida anche la formazione conseguita con modalità e-learning nella misura massima del 40% (id: 13 crediti formativi) nel biennio (od anche in percentuale superiore essendovi una deroga istituzionale a cagione della pandemia). Ergo, la Formazione deriva dalla libertà dell’iscritto di formarsi come, dove e quando vuole purché, al termine del periodo di monitoraggio, consegua il numero di crediti previsto dal Regolamento anche se, riferito al biennio 2019/2020, tale numero è pari a 32.

E’ prevista, infine, la possibilità di colmare un gap formativo non superiore a 9 crediti nel semestre successivo al biennio appena conclusosi (id: entro il 30 Giugno 2021). In tal caso occorrerà avere nel biennio scaduto complessivamente 23 crediti formativi, fare la “Dichiarazione” dei crediti conseguiti nel biennio e chiedendo di recuperare max i 9 crediti mancanti nel primo semestre 2021 e entro il 30 Giugno inviare una nuova dichiarazione con l’elencazione degli eventi e dei correlati crediti formativi conseguiti in questo primo semestre che si intendono imputare al biennio scaduto.

Nel caso di nuove iscrizioni all’Ordine il debito formativo di 9 crediti da poter recuperare si ottiene con il riproporzionamento ai mesi di iscrizione nel biennio.

  1. IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO D.U.I./CNO

Dal 1 gennaio 2019 per tutti i CPO d’Italia esiste una nuova piattaforma gestita dal CNO dove sono stati registrati, di volta in volta, i crediti formativi relativi agli eventi cui avete partecipato da quella data.

Ergo, la consultazione della Piattaforma CNO, attraverso le credenziali D.U.I., vi evidenzia i crediti formativi conseguiti con la partecipazione ad eventi organizzati dai CPO o co-organizzati da altri con gli stessi.

Anche se nel 2020 abbiamo svolto per la maggior parte eventi da remoto con Piattaforma LIFESIZE E ZOOM ci risultano accreditati ai partecipanti (ovviamente senza la procedura D.U.I.) i CFP attinenti alla loro presenza in piattaforma per l’orario stabilito.

Il parametro per determinare il credito formativo da attribuire è sempre “l’ora” di partecipazione all’evento. L’attestazione della presenza e della durata dell’evento, organizzato dal CPO, da altre strutture di Categoria o da Soggetti terzi autorizzati dal CNO, si ottiene attraverso il D.U.I. e, nel corso della pandemia quando hanno bloccato la convegnistica in presenza, dalla partecipazione agli eventi mediante le citate piattaforme in dotazione del CPO di Napoli.  

Il CPO, dunque, ha solamente i dati relativi alle presenze degli iscritti ai Convegni che ha organizzato ovvero alla partecipazione ad altri eventi cui sia stata rilevata la presenza con il D.U.I. o in Piattaforme da remoto gestite dal CNO, CPO, Fondazioni.

Il CPO, pertanto, non è in grado di conoscere se, nel biennio in esame, l’iscritto abbia partecipato ad ALTRI eventi formativi organizzati da terzi ovvero in modalità e-learning, tranne che i relativi attestati di partecipazione, siano stati “postati” sulla Piattaforma CNO oppure abbia svolto attività (quali insegnamento, partecipazione a gruppo di studio, Commissioni di Certificazione e di Disciplina, Dominus nei rapporti di praticantato, sostenimento esami universitari ecc.) che danno diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Né, ex adverso, il CPO è a conoscenza di eventi patiti dall’iscritto che ne abbiano impedito, o ridotto, la necessaria formazione (Malattia, infortunio, Gravidanza, adozione, Legge 104/92, eventi derivanti da causa di forza maggiore).

Da qui, l’importanza della DICHIARAZIONE che serve ad integrare il numero dei crediti dei quali il CPO, attraverso la Piattaforma CNO, è già a conoscenza ovvero ad evidenziare eventi che abbiano impedito la formazione. Tutto ciò mediante allegazione di idonea e probatoria documentazione quale ad esempio attestati di partecipazione a Convegni organizzati da terzi (con l’indicazione del numero delle ore), partecipazione a Commissioni, gruppi di Studio, docenze, relazioni, attestati di eventuali corsi seguiti in modalità e-learning e certificazioni attestanti impedimenti vari (infortuni, malattia, maternità, assistenza a congiunti ex legge 104/92) al fine di ottenere per i periodi di impedimento dell’obbligo formativo il riproporzionamento in ratei dei crediti occorrenti per un giudizio positivo di ottemperanza.

Ciascun Collega può prenderne visione, nell’area specifica della PIATTAFORMA CNO attraverso le credenziali D.U.I.

ATTENZIONE: Nessuna dichiarazione dei crediti conseguiti nel biennio 2019/2020 deve essere inviata dall’iscritto se i dati registrati nella piattaforma CNO (E SOLO NELLA PIATTAFORMA CNO) evidenziano, nello stesso periodo, il raggiungimento del numero previsto dal Regolamento/CNO (id.: vale a dire 32 crediti formativi nel biennio di cui almeno 3 in materia ordinamentale/deontologica).

Questa semplificazione è stata, da anni, una scelta del CPO nel senso di ritenere inutile e dispendioso per le Parti l’invio, la ricezione ed il trattamento di dati che già sono conosciuti.

E da lì che poi il CNO l’ha inserita come disposizione nel Regolamento.

  1. RIPROPORZIONAMENTI

Quale richiesta di giustificazione a fronte della mancata, totale o parziale, formazione, il Regolamento 2019 (ma lo aveva fatto anche in quello del 2015) ha eliminato gli istituti dell’esonero totale e dell’esonero parziale sostituendoli con riproporzionamento dei crediti.

Si ha diritto al riproporzionamento dei crediti tenendo conto del periodo di tempo in cui si è verificato l’evento impeditivo, documentato nella “Dichiarazione” nel caso di:

  1. Assistenza alle persone di cui alla legge 104/92;
  2. Altri casi di temporaneo impedimento e nei documentati casi di forza maggiore.

Si ha, poi, diritto al riproporzionamento del credito formativo da conseguire sulla scorta della documentazione allegata alla “Dichiarazione”, nel caso di:

  1. Malattia, infortunio e servizio militare o civile in base alla loro durata;
  2. Maternità per i tre mesi antecedenti la data del parto e fino al compimento di un anno di vita del bambino;
  3. Affidamento o adozione per un periodo di 12 mesi dal relativo provvedimento.
  4. Compimento del 70°anno di età nel corso del biennio di monitoraggio.
  1. SANZIONI

I colleghi che non ottemperano all’invio della “Dichiarazione” riceveranno dal CPO una diffida ad adempiere entro il termine dei successivi 60 giorni (termine perentorio) decorso il quale, senza che ne sia seguito l’adempimento, saranno deferiti al Consiglio di Disciplina. Ed è chiaro che non essendovi stato adempimento, eventuali giustificazioni tardive o presentazione di attestati comprovanti partecipazioni ad altri eventi, NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Però fate attenzione anche ai precedenti disciplinari poiché, in subiecta materia, si applica l’art. 29 della Legge 11/1/1979 n. 12 in base al quale “il Consulente del Lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione”.

Ergo, l’unico modo di trasmettere documentazione comprovante la partecipazione ad eventi formativi non conosciuti dal CPO e non presenti in Piattaforma CNO o impedimenti è UNICAMENTE LA “DICHIARAZIONE”.

Giova, infine, precisare che, se nei periodi formativi precedenti, il Consiglio abbia adottato un provvedimento di esonero parziale o riproporzionamento, la validità dello stesso è correlata ad un biennio scaduto e non vale per il futuro.

Pertanto, nella “Dichiarazione” bisognerà, nuovamente, indicare e provare, con apposita documentazione, l’evento impeditivo della Formazione tra quelli previsti dal Regolamento in vigore per il 2019/2020.

Buon lavoro ed attenzione: allegate le documentazioni idonee a comprovare l’assolvimento dell’obbligo formativo o che ne abbiano impedito l’adempimento !!!.

Evitate di fare dichiarazioni del tipo “Non ho svolto attività” ovvero “Sono lavoratore dipendente”. Non saranno prese in considerazione.

Del pari, fate attenzione alle docenze. Devono essere conformi a quelle indicate nel Regolamento.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

 

ED/FC

 

 

 

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Modificato: 2 Agosto 2023