18 Febbraio 2019

L’UNICO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI CONSULENTE DEL LAVORO E DI LEGITTIMAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE È IL “D.U.I.”. LO HA STABILITO IL CNO CON DELIBERA DEL 25 GENNAIO SCORSO. LA COMUNICAZIONE AI CPO CON CIRCOLARE N. 1156 DEL 14 FEBBRAIO SCORSO. CONDIVISIBILI LE MOTIVAZIONI ADDOTTE CHE NON PREVARICANO LE COMPETENZE E LE PREROGATIVE DEI CPO EX LEGGE 12/1979. IL CPO DI NAPOLI AVEVA ADOTTATO IL “D.U.I.” COME UNICO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE FIN DAL 01/01/2010.

 

Il CPO di Napoli non ha mai avuto dubbi sull’importanza e sulla necessità, per la Categoria, di essere dotata di un solo identico documento di riconoscimento considerato che la stessa, alla luce della legge 12/1979, può svolgere la professione di Consulente del Lavoro su tutto il territorio nazionale avendo, dunque, contatti con le svariate sedi italiane della Pubblica Amministrazione quali, ed a titolo di esempio, INPS, INAIL e ITL.
Sulla multifunzionalità del “D.U.I.” (Documento Unico di Identificazione) ne abbiamo discusso più volte attraverso le pagine della presente Rubrica.
E, tanto per essere originali, il CPO di Napoli è stato il primo Ordine d’Italia a deliberare in piena autonomia, essendo una prerogativa del CPO ex legge 12/1979, che il documento di riconoscimento professionale da esibire agli organi ispettivi ed alle sedi INPS/INAIL, Polizia Giudiziaria ed altri organi della P.A. per significare l’appartenenza e l’attualità di iscrizione ad un Ordine Professionale ovvero per identificare il professionista attraverso la firma digitale, era il “D.U.I.”. Lo abbiamo formalmente deliberato nella seduta di Dicembre 2009 con validità dal 01/01/2010 avendo cura di comunicare tale deliberazione a tutte le sedi dell’INPS, INAIL, A.d.E ed Ispettorato del Lavoro con allegazione di un fac-simile del documento.
A maggior ragione, poi, se al “D.U.I.” viene affiancata una PEC istituzionale con il suffisso @consulentidellavoropec.it”.
Il D.U.I. reca tutte le notizie per l’identificazione del professionista, la data di iscrizione, quella di rilascio e di scadenza, il CPO di appartenenza e la firma del Presidente del CPO.
È importante anche ai fini della F.C.O. per le registrazioni in entrata ed in uscita a dimostrazione della partecipazione ad eventi formativi che attribuiscono, sulla scorta di tali registrazioni, un determinato numero di crediti formativi.
Fin qui, il “D.U.I.” come documento di riconoscimento dell’iscrizione nell’albo professionale provinciale, gestito da un CPO e, di conseguenza, alla luce della legge 12/1979, prerogativa del CPO medesimo.
Il problema dell’unicità, univocità ed uniformità del documento di riconoscimento ed attestazione dello status di Consulente del Lavoro negli adempimenti in tutte le P.A. d’Italia è stato affrontato un paio di volte nell’Assemblea dei Rappresentanti Regionali presso il CNO e nell’Assemblea dei CPO.
Il CPO di Napoli e della Campania hanno sempre espresso considerazioni positive per l’adozione del D.U.I. quale unico documento di identificazione professionale su tutto il territorio nazionale.
Tali considerazioni avevano un substrato giuridico tenuto conto del ruolo e della funzione del CNO anche dopo l’emanazione della riforma degli Ordinamenti professionali (D.P.R. 137/2012).
Orbene, il 25 gennaio 2019, il CNO ha deliberato che l’unico documento di identificazione professionale è il D.U.I. ai fini dei rapporti con la P.A. di tutta Italia.
Ne ha dato, poi, doverosa informativa ai CPO con Circolare N. 1156- Prot. 0001936/U/CIRC. del 14 febbraio 2019.
Ne consegue che altri tipi di tessere, eventualmente ancora in uso non hanno validità ai fini del riconoscimento del titolo professionale posseduto e dovranno essere sostituite con il D.U.I. con l’intervento dei rispettivi CPO.
Nella circolare de qua il CNO ricorda, poi, la propria funzione di gestore dell’Albo Pubblico Nazionale, ex art.3, comma 2, D.P.R. 137/2012, con la quale mette a disposizione delle altre Amministrazioni Pubbliche i dati degli iscritti ai vari Consigli Provinciali presenti in tutto il territorio nazionale; pertanto, è indispensabile che gli iscritti e i Consigli Provinciali, provvedano a comunicare celermente ogni variazione anagrafica o di “stato” che si dovesse verificare. Ciò anche in funzione dei rapporti che gli iscritti hanno con gli Istituti Previdenziali e Assistenziali (INPS e INAIL) e con il Ministero del Lavoro, per l’accesso al portale di Cliclavoro o con l’ANPAL per l’accesso alle comunicazioni obbligatorie On Line.
La corrispondenza dei dati presenti nel DUI con quelli dell’Albo unico nazionale, oltre che nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche sopra citate, inciderà sulla validità del certificato digitale che sarà subordinata allo “stato” del Consulente del Lavoro.
Ad esempio, in presenza di sospensione del Consulente del Lavoro il predetto certificato non conterrà più il “ruolo” per l’equivalente periodo della sanzione disciplinare e sarà ripristinato solo al termine della stessa.
In caso di radiazione o cancellazione, il DUI perderà la sua validità e dovrà essere restituito al Consiglio Provinciale e, ovviamente, i relativi contenuti (CNS, firma digitale e PEC), definitivamente annullati.
Detta ipotesi, dovrà essere tenuta ben presente da quei soggetti che dopo aver chiesto la cancellazione, hanno la necessità di dover concludere delle pratiche ancora in sospeso presso gli Istituti Previdenziali e Assistenziali, perché ciò non sarà più possibile.
Anche nel caso di trasferimento ad altra provincia, ci sarà una interruzione momentanea della validità del DUI, ad eccezione della PEC abbinata, che rimarrà attiva fino a naturale scadenza, in quanto il Consulente dovrà chiedere la revoca dello stesso, con l’annullamento di tutti i dati in esso contenuti e la riemissione di un nuovo DUI con i dati aggiornati riferiti alla nuova provincia di iscrizione.
La circolare si conclude, poi, con l’informativa circa le modalità per richiedere, rinnovare o duplicare il D.U.I.
Occorrerà collegarsi con l’apposita piattaforma http://dui.consulentidellavoro.it/, accessibile con le stesse credenziali con cui si accede all’area riservata del portale di categoria e provvedere ad un servizio di assistenza dedicato: http://assistenza.consulentidellavoro.it/.

Ancora una volta siamo stati antesignani!!!
Buon lavoro
Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023