7 Ottobre 2020

Riunione della Commissione Consiliare CNO con la Direzione Centrale INPS in data 25 settembre 2020. Le risultanze. Nota del CNO, Prot. 2020/0007466 del 7 ottobre 2020 a firma del Direttore Generale, Dottoressa Francesca Maione. Numerose le tematiche trattate, dallo Spid ai termini decadenziali CIG, dalle note di rettifica CIG/FIS al Modello SR41, dalle Circolari per il bonus assunzione e sostitutivo del ricorso alla CIG a quelle per il bonus malattia da COVID-19.

 

Proseguono, a ritmo periodico, le riunioni della Commissione Consiliare del CNO con i vertici delle Direzioni Centrali INPS competenti per le varie tematiche poste dai ns. Rappresentanti.

Il 25 settembre scorso c’è stata l’ultima riunione le cui risultanze ci sono state notificate, a firma del Direttore Generale, Dottoressa Francesca Maione, con Nota Prot. 2020/0007466 di oggi, 7 ottobre con preghiera di diffusione agli iscritti.

Come si diceva nei titoli, le tematiche affrontate sono state varie e tutte interessanti che hanno fermato non poco la nostra operatività quotidiana.

Eccole:

  • INTRODUZIONE DELLO SPID QUALE CANALE DI ACCESSI AI SERVIZI INPS

Com’è noto dal 01.10.2020, ai fini dell’abilitazione ai servizi telematici e in sostituzione del PIN, anche l’INPS adotta lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che, progressivamente diventerà l’unico canale di accesso al portale dell’Istituto.

I PIN attualmente in uso agli intermediari rimarranno, comunque, ancora operativi e si affiancheranno allo SPID ancora per qualche tempo, fino alla risoluzione tecnica di alcuni aspetti tra cui la gestione delle sub deleghe.

Dal primo ottobre 2020 ci sarà un distinguo fra chi a tale data era già abilitato ai servizi telematici INPS e, dunque, in possesso del PIN, e chi, invece, lo diverrà per la prima volta.

Più precisamente:

Gli intermediari abilitati alla data dell’01.10.2020 non dovranno fare altro che richiedere lo SPID ed utilizzarlo per l’accesso ai servizi. L’INPS riconoscerà automaticamente l’intermediario già abilitato che potrà così continuare ad operare nel suo cassetto e con le sue deleghe, esattamente come faceva con il PIN.

Stesso discorso vale per i sub delegati che, entrando col loro SPID, verranno riconosciuti come tali rispetto all’utenza dell’intermediario delegante, e continueranno ad operare senza variazioni.

A proposito delle sub deleghe, sono state accolte le richieste della Categoria e, pertanto, l’INPS sta approntando alcune necessarie modifiche che consentiranno al sub delegato di operare sul cassetto previdenziale senza restrizioni, facendo altresì in modo che le relative operazioni siano visibili a tutti i soggetti collegati all’utenza del delegante.

–    Gli intermediari non abilitati all’01.10.2020

Dal 1.10.2020 una nuova abilitazione sarà rilasciata, invece, soltanto agli intermediari in possesso dello SPID. La richiesta di abilitazione con “modello SC64” potrà essere presentata mediante pec alla sede INPS provinciale di competenza senza alcuna necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici.

Le eventuali sub deleghe, sempre con il possesso dello SPID, dovranno essere richieste con le stesse modalità con il modello SC62.

Anche per le sub deleghe con SPID saranno apportate le modifiche descritte al punto 1.1.

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI – TERMINI DECADENZIALI

Tra le maggiori criticità riscontrate vi è quella relativa ai termini decadenziali di presentazione delle istanze di CIG o dei modelli SR41 per la richiesta delle prestazioni a pagamento diretto.

La norma, infatti, introduce un criterio generale che fissa come termine di presentazione sia delle istanze che di richiesta della prestazione, quello del mese successivo al periodo di integrazione salariale.

Per l’invio del modello SR41 c’è un ulteriore termine che è quello di 30 giorni dall’autorizzazione dell’ammortizzatore, se questa viene deliberata dopo il mese successivo al periodo di integrazione salariale.

Sorge dunque il problema della corretta individuazione della data iniziale da cui far decorrere i 30 giorni (cd. dies a quo)

Al riguardo l’INPS ha precisato che i termini decadenziali decorrono dalla notifica via PEC e non dalla data del provvedimento.

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI – RISOLUZIONE DI ERRORI FORMALI SULLE ISTANZE CIG/FIS

In presenza di una domanda di CIG/FIS/CIGD autorizzata dalla sede, ma che presenta errori esclusivamente di natura formale che hanno determinato l’esclusione di uno più lavoratori, è possibile procedere alla correzione tramite cassetto previdenziale chiedendo un riesame della pratica. A titolo di esempio è possibile ricorrere a tale modalità: quando il codice fiscale del lavoratore risulta errato (in questo caso provvederà la sede a rettificarlo); quando manca l’Unilav di un lavoratore regolarmente inserito nei flussi Uniemens; se manca la comunicazione di una proroga per lavoratori a tempo determinato etc…

Nel caso di dinieghi dell’istanza per richiesta di errato ammortizzatore sociale (esempio richiesto CIGD anziché FIS), ovvero autorizzazioni parziali per errori nel file CSV del FIS (esempio indicazione di “N” in corrispondenza del campo “Interessato AssOrd” richiesta) è necessario rinviare nuova domanda entro 30 giorni dalla notifica di diniego ovvero autorizzazione parziale.

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI – FIS E NOTE DI RETTIFICA

L’INPS ha introdotto dei controlli di congruità e compatibilità sulle domande di FIS a conguaglio che prima erano previsti solo per i pagamenti diretti. In pratica, in fase di autorizzazione è stato associato, per ragioni di rendicontazione, un costo medio in base  alle ore richieste. Questo importo si è rivelato sottostimato generando la produzione di note di rettifica. Per evitare che ciò si ripeta anche in futuro, l’importo stimato sarà aumentato in modo tale che quanto conguagliato dal datore di lavoro risulterà nella quasi totalità dei casi inferiore.

La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ritiene che delle oltre 100.000 note di rettifica formatesi, circa l’80% dovrà, pertanto, essere annullato. Verosimilmente nei prossimi 15 giorni, a livello centrale, verrà effettuato un ricalcolo sulla base dei nuovi criteri. È prevista anche la pubblicazione di un messaggio che illustrerà alle sedi come intervenire nei casi in cui una domanda non dovesse superare i controlli di congruità previsti.

  • AMMORTIZZATOI SOCIALI – SR41

È stato chiesto all’Istituto di permettere all’intermediario di visualizzare i pagamenti effettuati al lavoratore. Questo non dovrebbe incontrare ostacoli legati alla violazione della privacy perché i pagamenti sono effettuati sulla base di dati forniti dallo stesso intermediario. L’INPS valuterà la fattibilità all’esito del parere richiesto al Garante della protezione dei dati.

  • CIRCOLARI ATTESE – ESONERI CONTRIBUTIVI

Il D.L. n. 104/20 prevede esoneri contributivi agli articoli 3, 6 e 27.

In ordine a quanto previsto all’art. 3, l’esonero da richiedere in alternativa alla Cassa Integrazione, è stato già oggetto di circolare (n. 105/20). Se ne attende un’altra più operativa che sarà emanata non appena ci sarà l’autorizzazione della Commissione Europea. Nelle more è stato precisato che:

  • l’esonero si calcola sulla contribuzione corrispondente al doppio delle ore di prestazione richieste a maggio e giugno. È stato  precisato  che,  anche  se la prestazione è stata richiesta solo in uno dei due mesi, sarà comunque possibile optare per la fruizione dell’esonero;
  • sarà cura del datore di lavoro/intermediario calcolare l’importo spettante e dividerlo per massimo 4 mesi, fermo restando che l’esonero non dovrà superare i contributi previdenziali mensilmente dovuti; in caso di incapienza sarà possibile portare il residuo in compensazione il mese successivo, sempre nel rispetto del tetto contributivo mensile;
  • i 4 mesi entro cui compensare l’esonero contributivo sono da considerare come competenza, quindi, l’ultimo sarà dicembre con presentazione F24 gennaio 2021.

Per quanto riguarda gli altri due esoneri previsti dagli articoli 6 e 27, si è in attesa del vaglio preventivo del Ministero del Lavoro.

  • CIRCOLARI ATTESE – IO LAVORO

L’INPS riferisce che la relativa Circolare è stato oramai approntata da mesi, ma che la procedura continua a non essere operativa a causa di problemi di dialogo tra le procedure INPS e Anpal.

  • CIRCOLARI ATTESE – MALATTIA COVID ART. 26 DL 18/2020

Il comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Al fine di consentire una parziale automatizzazione del processo, l’INPS a giugno scorso, con messaggio n.2584/20, aveva anticipato l’implementazione di una apposita procedura informatica, ad oggi non ancora rilasciata.

I ritardi sono legati alla presenza di certificati medici incompleti e a qualche difficoltà di comunicazione con le ASL. I lavoratori interessati saranno divisi in tre liste in base alla normativa di riferimento. Il datore di lavoro riceverà una comunicazione attraverso il cassetto bidirezionale con le indicazioni per il conguaglio. L’INPS non attenderà di avere l’elenco completo dei certificati medici validi. Non appena avranno a disposizione un numero congruo invieranno le prime comunicazioni.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 2 Agosto 2023