12 Marzo 2018

Il 22 Febbraio scorso il CNO ha stipulato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, un Protocollo d’Intesa per la “formazione” dei Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei Revisori Legali.

 

“Ne bis in idem”!! Così recita un vecchio brocardo latino che tante volte ha indirizzato anche la nostra operatività in materia di F.C.O. portandoci a riconoscere la formazione effettuata presso altri Ordini Professionali (es. Commercialisti) ancor prima che il Regolamento della F.C.O., in vigore dal 01/01/2015, ne sancisse l’equipollenza.

In altri termini, un collega iscritto a due Ordini Professionali evita così di fare doppia formazione purchè le materie oggetto dell’evento formativo siano conformi a quelle indicate dal ns. Regolamento.

Anche il CNO, lodevolmente ed operativamente, si è ispirato a tale brocardo (invero impresa difficoltosa considerato lo spessore dell’interlocutore) ed ha raggiunto un altro importante obiettivo in favore dei Consulenti del Lavoro iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La Presidente Marina Calderone, con nota Prot. 0002580/U/comunicati e notizie del 08/03/218, ha comunicato a tutti i CPO l’avvenuta stipula, in data 22 Febbraio 2018, tra il CNO e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di un Protocollo d’Intesa volto a disciplinare la “formazione” dei Consulenti del Lavoro iscritti anche nel Registro dei Revisori Legali.

Con tale accordo si riconosce l‘equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti nell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la comunicazione annuale dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo al MEF per gli iscritti al Registro dei Revisori Legali ex art. 5, commi 10 e 11, del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39.

Come noto, il citato decreto ha disposto che gli iscritti al Registro dei Revisori debbano acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi, per un totale minimo di 60 crediti nel triennio, mediante la partecipazione a programmi formativi definiti annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e del controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica della revisione.

Nello specifico, tenuto conto che diverse materie caratterizzanti gli obblighi formativi dei Revisori Legali sono ricomprese tra quelle della formazione continua dei Consulenti del Lavoro, come ad esempio: la contabilità generale, la contabilità analitica di gestione, la disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, il diritto del lavoro e della previdenza sociale, il diritto societario, tributario, la deontologia professionale ed indipendenza etc., nonché del riconoscimento ex lege della formazione effettuata dai Revisori presso gli Albi professionali di appartenenza, il CNO ha proceduto a formalizzare tale accordo per consentire ai Consulenti del Lavoro, iscritti anche al Registro dei Revisori Legali, di non svolgere la doppia formazione in determinate materie.

Infatti, in virtù di detto protocollo, il MEF attribuisce piena validità agli eventi formativi accreditati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali, a condizione della corrispondenza con il programma annuale di aggiornamento professionale stilato dal MEF.

La sigla del protocollo d’intesa, le cui disposizioni si applicano agli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, rappresenta una ulteriore conferma della qualità della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro e si pone, pertanto, in continuità con l’impegno profuso nel riconoscimento della funzione della Categoria a tutela degli interessi collettivi.

Ringraziamo, quindi, il CNO per questo ulteriore obiettivo in direzione della “semplificazione” dei nostri sacrosanti obblighi formativi affinchè, nel complesso ed in riferimento a determinate fattispecie, non si risolvano in una duplicazione.

Su questo aspetto, c’è una perfetta simbiosi tra il CNO ed il CPO di Napoli.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

 

 

 

 

 

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Modificato: 3 Agosto 2023