19 Febbraio 2019

I CPO DOVRANNO DESIGNARE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO, SESSIONE 2019, ENTRO IL PROSSIMO 11 MARZO. ESAMI IN SVOLGIMENTO IL 4 E 5 SETTEMBRE 2019. ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 16 LUGLIO 2019. IL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA VALE SOLO 5 ANNI DALLA DATA DI RILASCIO. I TITOLI DI STUDIO IDONEI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI. CIRCOLARE CNO N. 1155 DEL 14 FEBBRAIO 2019.

 

Vi avevamo già dato notizia dell’indizione degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di CDL, sessione 2019, attraverso l’apposito Decreto Direttoriale, nel n.6/2019 della presente Rubrica con la specificazione che le due prove scritte, rispettivamente in Diritto del Lavoro/Legislazione Sociale, si sarebbero svolte il 4 ed il 5 settembre 2019.

Il CNO, con Circolare N. 1155, Prot. 0001898/U/CIRC., del 14 febbraio u.s. ha reso ai CPO l’informativa ufficiale, allegando anche stralcio della G.U. 4^ Serie Speciale n.8 del 29 gennaio 2019 contenente il suddetto D.D. n.3 del 16 gennaio 2019, chiedendo ai CPO la designazione, entro e non oltre il prossimo 11 marzo, dei componenti, titolari e supplenti, della Commissione Esaminatrice che, poi, saranno scelti dal CNO tra i nominativi pervenuti.

Il CNO, nella circolare de qua, ricorda che le istanze di partecipazione agli esami vanno presentate entro e non oltre il 16 Luglio 2019 ed a quella data devono essere posseduti tutti i requisiti previsti dalla Legge ivi compresa la validità, entro un quinquennio, dalla data di attestazione da parte del Presidente del CPO, del certificato di compita pratica.

Come è noto il D.P.R. 137/2012, di attuazione della disposizione di riforma degli Ordinamenti Professionali, ha sancito che il certificato di compiuta pratica vale solo 5 anni. Trascorso tale lasso di tempo il praticante non potrà partecipare agli esami di abilitazione e, conseguenzialmente, dovrà effettuare un nuovo periodo di praticantato.

Il CNO, infine, per completezza di informazione e rinviando a quanto contenuto nel D.D. pubblicato in G.U., ha ricordato quali sono i titoli di studio idonei all’iscrizione nel registro dei Praticanti e per la conseguenziale partecipazione agli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione:

A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B) laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:

classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;

classe L-16: Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

classe L-33: Scienze economiche;

classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

classe LM-56: Scienze dell’economia;

classe LM-62: Scienze della politica;

classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;

classe LM-77: Scienze economico-aziendali;

classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;

C) i titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B) ai sensi dei decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A);

D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte Consiglio universitario nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013;

E) i candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l’accesso al tirocinio.”

Si conferma che i titoli di studio validi sono esclusivamente quelli sopra indicati e che dal 23 gennaio 2013 non è più possibile richiedere riconoscimenti individuali sull’idoneità del proprio titolo. Mentre, dalla stessa data, il titolo di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, di scienze e tecniche della comunicazione non possono più essere considerati titoli utili per l’iscrizione al Registro dei Praticanti.

Pertanto, i soggetti che non rientreranno in alcuna di queste ipotesi, non potranno essere iscritti al Registro dei Praticanti.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023