27 Dicembre 2022

F.C.O. Con l’odierno Convegno presso il Ramada Hotel Naples, dalle ore 9:30 alle 13:30, con conseguimento per i partecipanti di 4 CFP di cui 2 di natura ordinamentale/deontologica, si conclude il biennio formativo del CPO di Napoli 2021/2022. Poi si faranno le graduatorie e gli inadempienti saranno segnalati al Consiglio di Disciplina e per un biennio non potranno avere praticanti. Con il numero odierno di questa Rubrica facciamo un excursus sulla F.C.O. e sugli adempimenti a carico degli iscritti e del CPO fermo restando che nel Convegno ci sarà una relazione ad hoc.

Oggi, come vi è noto, dalle 9:30 alle 13:30, presso il Ramada Hotel Naples con attribuzione di 4 CFP di cui 2 di natura ordinamentale, è in corso di svolgimento l’ultimo CONVEGNO dell’anno 2022 su due tematiche importanti:

  • Rappresentanza e Rappresentatività delle OO.SS. dei lavoratori e Datoriali, Validità del CCNL ai fini contributivi e per la fruizione di benefici contributivi e normativi oltre che per il rilascio del D.U.R.C.
  • F.C.O. biennio 2021/2022. Adempimenti degli iscritti e del CPO.

Quanto sopra premesso, a beneficio di quanti non saranno al RAMADA, procediamo ad una breve sintesi sulla F.C.O. e, appunto, sugli adempimenti a carico degli iscritti e del CPO.

In primis, con il 31/12/2022 spira il biennio 2021/2022 in cui, a mente del Regolamento emanato dal CNO, in vigore dal 01/01/2019, i CPO devono effettuare il monitoraggio di regolarità od irregolarità.

Questa attività di monitoraggio cesserà il 28/02/2023, dopodiché l’elenco degli inadempienti che tali risulteranno dopo le operazioni, controllo ed istruttorio, di eventuali documentazioni ed istanze degli iscritti dal 01/01/2023 al 28/02/2023, saranno segnalati al Consiglio di Disciplina Territoriale.

A parte il provvedimento disciplinare che sarà irrogato dal Collegio di Disciplina Territoriale (cui il CPO è completamente estraneo nell’accertamento e nella determinazione), l’inadempimento alla formazione biennale comporta l’impossibilità ad avere praticanti nel biennio successivo.

Si è in regola se, nel biennio 2021/2022, sono stati conseguiti 50 CFP di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica.

Solo il CPO di Napoli, in tale biennio 2021/2022, ha messo a disposizione degli iscritti ben 197 CFP.

Solo nel 2022 abbiamo celebrato ben 13 eventi in presenza e messo a disposizione degli iscritti 90 CFP.

Ed è chiaro che la F.C.O. è un obbligo per l’iscritto ma è sua facoltà di farla come, dove e quando, svolgerla a condizione, però, che, nel biennio di monitoraggio, abbia conseguito i CFP previsti dal Regolamento.

Tutte le attività di offerta formativa (proveniente dai CPO o da soggetti terzi autorizzati) sono presenti nella PIATTAFORMA F.C.O. DEL CNO la cui navigazione consentirà anche di vedere il monte crediti conseguito da ciascun iscritto nell’Albo Provinciale di Napoli.

La PIATTAFORMA ha tante implementazioni per cui tutto si svolge in via telematica senza MAI PIU’ INVIARE AL CPO in modo cartaceo e tramite PEC attestati, istanze, come in appresso sarà meglio specificato.

Occorre fare, ancora, qualche considerazione emergente dalla lettura del Regolamento per la F.C.O. pubblicato sul ns sito istituzionale:

  • La F.C.O. è obbligatoria per legge (id: D.P.R. 137/2012);
  • La F.C.O. può essere erogata dai CPO o da altri soggetti “terzi” autorizzati dal CNO e l’evento deve essere preventivamente “validato” dal CPO territorialmente competente in relazione al luogo dove si svolge;
  • La F.C.O. può essere erogata anche da Istituzioni (es. ITL, Università) senza alcun bisogno di preventiva validazione ma rilasciando, poi, un attestato di partecipazione contenente la durata dell’evento;
  • La F.C.O. deve essere svolta da tutti, in concomitanza con l’iscrizione nell’Albo. Pertanto non ha rilevanza ostativa la circostanza che l’iscritto non abbia partita I.V.A., volume di affari, reddito o che sia lavoratore dipendente. Non è ostativa nemmeno per la circostanza di essere “sospeso” dall’Ordine, per qualsivoglia motivazione ivi compresa anche quella relativa alla morosità oltre 12 mesi oppure per la sospensione amministrativa per non aver ancora notificato al CPO l’indirizzo digitale (PEC);
  • I Colleghi iscritti a più di un Ordine Professionale e con materie simili (es. Avvocati, Commercialisti) non possono chiedere la validità della partecipazione ad eventi presso questi altri Ordini ai fini della F.C.O. dei CDL in quanto il Regolamento prevede che tale ipotesi sia realizzabile solo in presenza di un protocollo di reciprocità sottoscritto dai Presidenti Nazionali di questi Ordini unitamente al Presidente Nazionale CNO. E ciò dal 1/1/2019 non è ancora avvenuto. Ciò significa che i “doppi iscritti” devono fare “doppia formazione”;
  • Ci sono due modalità di svolgimento e partecipazione ad eventi formativi:
  • In presenza: nella misura del 60% dei 50 CFP. La Videoconferenza con partecipazione dell’iscritto in un locale per la visione dell’evento alla presenza di un Responsabile del CPO è considerata “in presenza”;
  • Da remoto (webinar e e-learning): nella misura del 40%.
  • Occorre conseguire in ciascun anno che compone il biennio un minimo di 16 CFP (es. se il 1° anno si conseguono 38 CFP, nel secondo bisogna farne minimo 16 CFP in luogo dei 12 CFL occorrenti per raggiungere il monte CFP fissato a 50);
  • Oltre alla modalità in presenza e da remoto, il monte crediti formativi può essere raggiunto con “altre attività” elencate nel Regolamento tra cui (partecipazioni a Commissioni Studi, a Commissione d’esame per CDL, compimento del praticantato, redazione di articoli in lavoro per riviste specialistiche, superamento esami universitari, partecipazione a master per la mediazione): il tutto per un massimo di 30 CFP nel biennio;
  • È inutile mettersi a seguire webinar esorbitanti la misura del 40%: l’eccedenza non sarà riconosciuta;
  • L’iscritto ha facoltà di richiedere motivatamente, allegando prove concrete, la possibilità di fruizione di elevazione della percentuale del 40%. La decorrenza sarà successiva all’approvazione del CPO (avverrà con un clic sulla Piattaforma);
  • L’iscritto ha facoltà di richiedere il “riproporzionamento” dei CFP occorrenti (id:50 di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica) nel caso in cui nel biennio difficoltà oggettive (malattia, infortunio, gravidanza, causa di forza maggiore, compimento dei 70 anni) e comprovabili da certificazione idonea abbiano impedito lo svolgimento della formazione. In altri termini è come il concetto di malattia in diritto del lavoro: un evento impeditivo della prestazione. Qui deve essere un evento impeditivo della possibilità di formazione;
  • È da chiarire che il riproporzionamento NON EQUIVALE AD ESONERO!!
  • Al termine del biennio, in presenza di un cospicuo numero di CFP non è possibile riportare l’eccedenza, rispetto ai 50 edittali, attribuendola al biennio successivo;
  • È consentito, tuttavia, dal Regolamento la possibilità, al termine del biennio, di poter fruire di un debito di CFP non superiore a 9 da completare nei primi 6 mesi dell’anno successivo avendo cura lo stesso iscritto, tramite la Piattaforma, entro il 30 giugno, di trasferire un certo numero di crediti conseguiti nell’anno in corso, a copertura del debito del biennio precedente scaduto;
  • Da quanto si evince sopra si precisa e si ribadisce che entro il 28 febbraio l’iscritto non deve effettuare alcuna dichiarazione cartacea al CPO ma SOLAMENTE INFORMARLO, TRAMITE LA PIATTAFORMA, di alcuni altri eventi o svolgimento di altre attività, oppure pubblicando (id: postando) attestazioni e-learning o chiedendo il riproporzionamento MOTIVATO E PROVATO da eventi impeditivi.

Ed ora procediamo ad una sintesi generale degli adempimenti a carico del CPO e dell’iscritto.

Il CPO:

  • Cura, presidia ed opera sulla PIATTAFORMA! Accetta o respinge le istanze prodotte. Essendo di natura amministrativa l’accoglimento o la reiezione, l’iscritto potrà fare ricorso al CNO avverso la decisione telematica del CPO;
  • Evidenzierà, al massimo entro il 15 gennaio, le risultanze degli eventi che ha curato il CPO con attribuzione di CFP.

L’Iscritto, sempre sulla PIATTAFORMA:

  •  
  • Potrà pubblicare, chiedendone la validazione, attestati e-learning, attestati di altre attività (nel limite comunque di 30 CFP biennali) ed attestati di partecipazione ad eventi organizzati da Università, ITL, INAIL;
  • Un’altra invece riguarda la possibilità dell’iscritto di comunicare al proprio Consiglio Provinciale, attraverso la PIATTAFORMA, quali crediti – conseguiti partecipando agli eventi collocati temporalmente nel semestre successivo alla conclusione del biennio – abbia intenzione di imputare al biennio precedente a copertura del debito formativo (massimo 9 CFP), come previsto dall’art. 6 del Regolamento.

Ovviamente la Commissione F.C.O. è a disposizione per ulteriori chiarimenti e casi particolari. Basterà inoltrare una mail al CPO con un quesito e vi sarà data risposta.

Buon lavoro

Ad maiora

 

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023