22 Febbraio 2017

Entro il 28 Febbraio 2017 occorre inviare, by PEC to PEC, al CPO di Napoli, la prescritta “Dichiarazione” comprovante il numero dei crediti formativi conseguiti nel biennio 2015/2016. Il modello di “Dichiarazione” si scarica dal nostro sito dove, peraltro, sono pubblicati anche il nuovo Regolamento FCO e quello di attuazione valido per il biennio 2015/2016. La FCO si deve sempre svolgere anche in caso di “sospensione”, “assenza di partita I.V.A.” ed “età oltre i 70 anni”.

 

Ci rendiamo conto di essere considerati “antipatici” e “patetici” perché ci soffermiamo, spesso, sulla Formazione Continua Obbligatoria predicandone la necessità. E così, tra le tante scadenze professionali, mettiamoci un adempimento che riguarda noi anche se, nel tempo, lo abbiamo molto semplificato.

Ci riferiamo all’invio della Dichiarazione attestante il numero dei crediti formativi conseguiti nel biennio 2015/2016 ai fini del giudizio positivo di ottemperanza (id: tipico atto amministrativo del CPO) e, in mancanza di questo, il deferimento del collega al Consiglio di Disciplina.

Va detto subito che sul nostro sito www.ordinecdlna.it sono disponibili sia il nuovo Regolamento che le disposizioni di attuazione tra cui anche i Modelli da utilizzare per la Dichiarazione.

Proprio per venire incontro alle vostre esigenze, preferiamo, pur non essendo un atto dovuto, procedere ad un riepilogo delle principali disposizioni in vigore al 31/12/2016 per rendere più semplice l’adempimento avendo il CPO, in ogni caso, la coscienza tranquilla di aver messo a disposizione degli iscritti eventi formativi, nell’appena terminato biennio 2015/2016, per oltre 300 crediti formativi.

Ad ogni buon conto, gli Uffici di Segreteria sono a disposizione degli iscritti per ulteriori informazioni relative all’adempimento de quo al pari dei Consiglieri Contaldo, Assisi ed Astarita.

 

  1. SOGGETTI OBBLIGATI

La Dichiarazione va inoltrata da tutti gli iscritti nell’Albo Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli al fine di dimostrare il conseguimento nel biennio 2015/2016 di (almeno) 50 crediti formativi di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica ovvero per comunicare un evento e/o una circostanza che abbiano impedito la formazione o che producano, per riproporzionamento, la riduzione del numero dei crediti occorrenti ai fini di un giudizio positivo di ottemperanza. Per i nuovi iscritti nel biennio de quo, l’obbligo di formazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di iscrizione ed il numero dei crediti formativi occorrenti per il giudizio di ottemperanza sarà quello risultante dall’apposita riparametrazione (50 crediti necessari nel biennio/24 di riferimento per mesi di iscrizione sempre riferiti al biennio).  

Come è facile osservare, l’obbligo di formazione, contrariamente a quanto previsto nei precedenti Regolamenti, ricorre PER IL SOLO FATTO DI ESSERE ISCRITTO NELL’ALBO ED A PRESCINDERE SE SI SVOLGA O MENO LA PROFESSIONE O CHE SI SIA DIPENDENTI DI TERZI. DEL PARI E’ STATO ELIMINATO L’ESONERO PER GLI ISCRITTI AVENTI UN’ETA’ DI 70 ANNI ED OLTRE. DA CIO’ NE CONSEGUE CHE ANCHE CHI E’ SOSPESO DALL’ALBO (MOROSITA’ OD ALTRO) E’ TENUTO A SVOLGERE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA.

 

  1. MODALITA’ DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE

La “Dichiarazione” deve essere inviata, tramite PEC, alla PEC del CPO di Napoli o, in assenza di Pec, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine ultimo è il 28 Febbraio 2017. Attenzione: poiché la “Dichiarazione non è un’autocertificazione vi consigliamo vivamente di allegare gli eventuali attestati di partecipazione a Convegni organizzati da terzi diversi dal CPO (id: altri Ordini Professionali dell’area economico – giuridica, soggetti terzi od autorizzati dal CNO), ovvero le opportune certificazioni mediche o la documentazione idonea a supportare quanto dichiarato attraverso l’apposito modello.

 

  1. COME SI CONSEGUE LA FORMAZIONE

La formazione si consegue partecipando a Convegni organizzati dai CPO o da soggetti terzi. Allo stesso modo danno diritto alla maturazione di crediti formativi, con i limiti previsti dal Regolamento (id.: in misura non superiore a 30 nel biennio), il sostenimento di Esami Universitari, la partecipazione a Commissioni di Studio, l’intervento quale Relatore in Convegni e Docenze varie, la Redazione di articoli Scientifici. E’ valida anche la formazione conseguita con modalità e-learning nella misura massima del 40% (id: 20 crediti formativi) nel biennio (od anche in percentuale superiore se appositamente accordata dal CPO). Ergo, la Formazione deriva dalla libertà dell’iscritto di formarsi come, dove e quando vuole purché, al termine del periodo di monitoraggio, consegua il numero di crediti previsto dal Regolamento.

E’ prevista, infine, la possibilità di colmare un gap formativo non superiore a 9 crediti nel semestre successivo a quello appena conclusosi (id: entro il 30 Giugno 2017). In tal caso, occorrerà avere nel biennio scaduto 41 crediti formativi (con un minimo di 16 ad anno), fare la ”Dichiarazione” dei crediti conseguiti nel biennio e chiedendo di recuperare max i 9 crediti mancanti nel primo semestre 2017 ed entro il 30 Giugno inviare una nuova dichiarazione con l’elencazione degli eventi e dei correlati crediti formativi conseguiti in questo primo semestre che si intendono imputare al biennio scaduto.

Nel caso di nuove iscrizioni all’Ordine il debito formativo di 9 crediti da poter recuperare si ottiene con il riproporzionamento ai mesi di iscrizione nel biennio.

 

  1. IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO D.U.I./TELECONSUL

Il parametro per determinare il credito formativo da attribuire è “l’ora” di partecipazione all’evento. L’attestazione della presenza e della durata dell’evento, organizzato dal CPO, si ottiene attraverso il D.U.I. e la piattaforma TELECONSUL. Il CPO ha solamente i dati relativi alle presenze degli iscritti ai Convegni che ha organizzato.

Il CPO, pertanto, non è in grado di conoscere se, nel biennio in esame, l’iscritto abbia partecipato ad eventi formativi organizzati da terzi ovvero in modalità e-learning oppure abbia svolto attività (quali insegnamento, partecipazione a gruppo di studio, sostenimento esami universitari ecc.) che danno diritto al riconoscimento di crediti formativi.

Né, ex adverso, il CPO è a conoscenza di eventi patiti dall’iscritto che ne abbiano impedito o ridotto la necessaria formazione.

Da qui, l’importanza della DICHIARAZIONE che serve ad integrare il numero dei crediti dei quali il CPO, attraverso la Piattaforma Teleconsul, è già a conoscenza ovvero ad evidenziare eventi che abbiano impedito la formazione. Tutto ciò mediante allegazione di idonea e probatoria documentazione quale ad esempio attestati di partecipazione a Convegni organizzati da terzi (con l’indicazione del numero delle ore), partecipazione a Commissioni, gruppi di Studio, docenze, relazioni, attestati di eventuali corsi seguiti in modalità e-learning e certificazioni attestanti impedimenti vari (infortuni, malattia, maternità, assistenza a congiunti ex legge 104/92 al fine di ottenere per i periodi di impedimento dell’obbligo formativo il riproporzionamento in ratei dei crediti occorrenti per un giudizio positivo di ottemperanza.

Ciascun Collega può prenderne visione, nell’area specifica di Teleconsul, adoperando la username e la password. La username corrisponde all’indirizzo PEC istituzionale mentre la password è costituita dagli ultimi 5 numeri del D.U.I salvo il caso in cui il Collega abbia provveduto alla sua modifica.

ATTENZIONE: Nessuna dichiarazione dei crediti conseguiti nel biennio 2015/2016 deve essere inviata dall’iscritto se i dati registrati nella piattaforma TELECONSUL (E SOLO NELLA PIATTAFORMA TELECONSUL) evidenziano, nello stesso periodo, il raggiungimento del numero previsto dal Regolamento (id.: vale a dire 50 crediti formativi nel biennio di cui almeno 6 in materia ordinamentale/deontologica con un minimo di 16 crediti all’anno). Questa semplificazione è stata, da anni, una scelta del CPO nel senso di ritenere inutile e dispendioso per le Parti l’invio, la ricezione ed il trattamento di dati che già sono conosciuti.

 

  1. RIPROPORZIONAMENTI

Quale richiesta di giustificazione a fronte della mancata, totale o parziale, formazione, il Regolamento elimina gli istituti dell’esonero totale e dell’esonero parziale sostituendoli con riproporzionamento dei crediti.

Si ha diritto al riproporzionamento dei crediti tenendo conto del periodo di tempo in cui si è verificato l’evento impeditivo, documentato nella “Dichiarazione” nel caso di:

  1. Assistenza alle persone di cui alla legge 104/92;
  2. Altri casi di temporaneo impedimento e nei documentati casi di forza maggiore.

Si ha, poi, diritto al riproporzionamento del credito formativo da conseguire sulla scorta della documentazione allegata alla “Dichiarazione”, nel caso di:

  1. Malattia, infortunio e servizio militare o civile in base alla loro durata;
  2. Maternità per i tre mesi antecedenti la data del parto e fino al compimento di un anno di vita del bambino;
  3. Affidamento o adozione per un periodo di 12 mesi dal relativo provvedimento.

 

  1. SANZIONI

I colleghi che non ottemperano all’invio della “Dichiarazione” riceveranno dal CPO una diffida ad adempiere entro il termine dei successivi 60 giorni (termine perentorio) decorso il quale, senza che ne sia seguito l’adempimento, saranno deferiti al Consiglio di Disciplina. Il Regolamento della FCO, biennio 2015/2016, ha eliminato la sanzione (id: censura) per tale specifico inadempimento. Ed è chiaro che, non essendovi stato adempimento, eventuali giustificazioni tardive o presentazione di attestati comprovanti partecipazioni ad altri eventi, NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Però fate attenzione anche ai precedenti disciplinari poiché, in subiecta materia, si applica l’art. 29 della Legge 11/1/1979 n. 12 in base al quale “il Consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione”.

Ergo, l’unico modo di trasmettere documentazione comprovante la partecipazione ad eventi formativi o impedimenti è UNICAMENTE LA “DICHIARAZIONE”.

Giova infine precisare che, se nei periodi formativi precedenti, il Consiglio abbia adottato un provvedimento di esonero parziale o riproporzionamento, la validità dello stesso è correlata ad un biennio scaduto e non vale per il futuro.

Pertanto, nella “Dichiarazione” bisognerà, nuovamente, indicare e provare, con apposita documentazione, l’evento impeditivo della Formazione tra quelli previsti dall’art. 10 del Regolamento in vigore per il 2015/2016.

 

Buon lavoro ed attenzione: allegate le documentazioni idonee a comprovare l’assolvimento dell’obbligo formativo o che ne abbiano impedito l’adempimento!!!!.

 

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023