31 Gennaio 2023

Bonus Edilizio, crediti di imposta e loro cessione. Il Presidente del CNO, De Luca, esprime al Ministro Giorgetti le preoccupazioni della Categoria dopo la sentenza della Corte di Cassazione n.42012 dello scorso Novembre. Nota del CNO prot. 2023/0000488 del 23/01/2023.
 

Il Presidente del CNO, Rosario De Luca, con Nota Prot.2023/0000488 del 23 gennaio scorso, ha richiesto un importante chiarimento “interpretativo” in merito alle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito ex art.121 del Decreto Legge 34/2020.
Ha fatto presente che, nel quadro della complessa situazione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi e delle relative opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, che ha richiesto numerosi interventi chiarificatori, sia dell’Agenzia delle Entrate che dello stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, la sentenza della Corte di Cassazione n. 42012 dello scorso novembre 2022 aggiunge un’ulteriore elemento di incertezza che rischia di vanificare gli sforzi fatti dai contribuenti e dai professionisti che li assistono per rendere effettivo il vantaggio fiscale attribuito dalla norma agli interventi di ristrutturazione edilizia.
La questione riguarda, infatti, l’interpretazione della norma recata dall’art. 121 del DL 34/2020 con riferimento alla possibilità di esercitare l’opzione per lo “sconto in fattura” o per la “cessione del credito”. A norma del comma 1bis del citato articolo 121, l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato avanzamento e, per i crediti da Superbonus, gli stati avanzamento non possono essere più di 2 e devono riferirsi ad almeno il 30% dei lavori complessivamente previsti. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (Circolare Agenzia delle entrate n. 16/E del 29 novembre 2021) che, per gli interventi diversi dal Superbonus, la facoltà di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non è legata necessariamente agli stati avanzamento, che potrebbero non essere previsti contrattualmente, ferma restando la necessità che gli interventi agevolabili siano effettivamente realizzati.
In tal modo, la nascita del credito risulta legata al pagamento della fattura e non alla realizzazione dei lavori. Nello stesso senso le interpretazioni fornite dal MEF nel corso delle risposte alle specifiche interrogazioni parlamentari sul tema (Risposte del 7.7.2021 n. 5-06307; 20.10.2021 n. 5-06751).
Tali autorevolissime interpretazioni della norma hanno indirizzato l’attività e le scelte dei contribuenti che hanno riposto un legittimo affidamento sugli esposti indirizzi interpretativi.
Sul tema, pertanto, il Presidente De Luca chiede, anche da parte del Sindacato Unitario della nostra categoria (ANCL), un chiarimento normativo definitivo che possa garantire ai contribuenti che hanno operato seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del MEF, la necessaria tutela anche in sede giurisdizionale. Diversamente, il beneficio previsto dal D.L n. 34/2020, lungi dal raggiungere lo scopo per il quale il legislatore lo ha approntato, rischia di penalizzare fortemente coloro che lo hanno utilizzato.
Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023