17 Febbraio 2020

Il 22 gennaio scorso c’è stata un’importante riunione alla Direzione Generale dell’INPS tra i Rappresentanti del CNO ed i Vertici dell’Istituto. Varie le problematiche sotto osservazione, dai bonus assunzione alla gestione dello  0,50% sui contratti a t/d, dagli ANF alla banca dati Appalti, dagli UNIEMENS all’ex contribuzione ENPALS. Il corposo report informativo contenuto nella nota Prot.2020/1517 del 11 febbraio scorso – Comunicati e Notizie.

 

Quella del 20 gennaio scorso tra i rappresentanti del CNO ed i vertici della Direzione Generale INPS deve essere stata una riunione alquanto complessa a volerla giudicare dal solo report informativo inviatoci dalla CNO con nota Prot. 2020/1517-Comunicati e Notizie- del 11 febbraio 2020.

Ed ecco di cosa si è discusso:

1. Nuova procedura per richiesta di ANF

A seguire un breve riepilogo delle disposizioni in atto e sui servizi a disposizione degli intermediari. Dal 1° aprile 2019 l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere richiesto esclusivamente in modalità telematica, come indicato nella circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45.

Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno a presentare la domanda al proprio datore di lavoro attraverso il modello cartaceo “ANF/DIP” (cod. SR16). Per gli impiegati del settore agricolo, invece, valgono le nuove disposizioni descritte nella circolare predetta.

La domanda di assegno per il nucleo familiare può essere trasmessa, alternativamente:

•     dal lavoratore, tramite il servizio on-line dedicato, se in possesso di PIN dispositivo, SPID (almeno livello 2) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

•     dai Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

•     dal datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente seguendo le indicazioni previste dal comma 1, art. 1 della L. n. 12/1979, quindi tramite i Consulenti del Lavoro.

Il datore non dovrà fornire ulteriore delega all’intermediario e sarà tenuto a conservare e controllare tutta la documentazione fornita dal lavoratore. La piattaforma verificherà se il dipendente è effettivamente in forza presso l’azienda in delega interrogando il sistema delle COB/Unilav e, solo in subordine, l’UniEmens.

Per approfondire l’ipotesi 3) si rinvia al messaggio INPS n. 4583 del 06/12/2019 ed alle slide allegate a questo documento. L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti sono visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione dell’area riservata del sito INPS. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.

Il lavoratore è tenuto a comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso una delle modalità sopra descritte. Quando un figlio raggiunge la maggiore età durante il periodo di validità di una domanda di ANF regolarmente accolta, non occorre presentare una nuova istanza perché l’INPS ne terrà conto automaticamente in fase di lavorazione della stessa.

Gli esiti delle domande ANF sono disponibili in due formati: “xml” e “csv”. I Consulenti del Lavoro possono visualizzare gli esiti delle domande ANF presentate dai lavoratori dipendenti delle ditte in delega tramite l’apposita funzione “Consultazione Importi ANF”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” dell’area riservata del sito INPS. Dal punto di vista tecnico, nell’unità di tempo, è possibile associare a ciascun lavoratore un solo esito ANF. Per tale motivo, se una domanda ANF viene sostituita da un’altra con differente protocollo e con effetto retroattivo, il Consulente vedrà esclusivamente l’ultimo esito. L’INPS, comunque, assicura di conservare tutti gli “xml”, a prescindere se l’esito risulti ancora visibile all’interno dell’apposito cruscotto. È pertanto consigliabile conservare gli “xml” scaricati, utili per ricostruire l’operato dell’azienda/intermediario in caso di rimostranze da parte dei lavoratori.

L’esito di una domanda ANF è messo a disposizione di tutti i datori di lavoro del dipendente, a prescindere da quello indicato dal lavoratore nella domanda. Tutto ciò per evitare, a chi è titolare di più rapporti di lavoro o a chi cambia datore di lavoro, di dover presentare una nuova istanza a parità di condizioni reddituali e familiari. In questi casi, la ricerca puntuale degli esiti richiede l’indicazione del “numero di protocollo”, mentre quella massiva includerà automaticamente il lavoratore (v. infra) È inibita la visualizzazione dei dati ANF per le matricole non ammesse ad operare conguagli ANF sulla base del codice di autorizzazione associato (CA: 1R). Il messaggio restituito in questi casi è: “La matricola risulta tra quelle non ammesse al conguaglio ANF. Non è possibile fornire i dati richiesti”.

Sono attive due modalità di ricerca degli esiti: quella puntuale (per singolo lavoratore) e quella massiva (per tutti i lavoratori alle dipendenze di una o più aziende clienti). Nel primo caso, l’utente

(intermediario) inserisce la matricola aziendale, il codice fiscale del lavoratore e il periodo rispetto al quale vuole verificare l’esistenza di domande di ANF con i relativi massimali giornalieri e mensili.

La compilazione del campo “Protocollo domanda ANF” è facoltativa. Nel secondo caso, l’utente seleziona una o più matricole aziendali e il periodo di interesse. Il risultato è reso disponibile dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema (di norma qualche giorno). Se il Consulente del Lavoro ha sottoscritto il servizio di notifica degli esiti di elaborazione (è possibile farlo direttamente nella maschera di dialogo della richiesta massiva), gli stessi saranno inviati al proprio indirizzo PEC. Con un recente aggiornamento dell’applicativo sono stati dettagliati i messaggi utente in caso di domanda ANF non presente perché “In istruttoria” o “Respinta”. Tanto con la ricerca puntuale, quanto con quella massiva, la procedura restituisce l’intero periodo ANF all’interno del quale il mese richiesto rientra.

Con l’ultima versione dell’applicativo (1.0.4.0):

•     è stata introdotta la modalità di richiesta massiva “per protocollo domanda ANF”, per inviarla, bisogna effettuare l’upload di un file “xml” contenente l’elenco delle coppie, codice fiscale titolare e protocollo domanda ANF, nel formato definito nelle specifiche tecniche;

•     è stato introdotto un secondo tracciato “xml” delle richieste massive non suddiviso per singola matricola, il nuovo tracciato è disponibile nella sezione “Utilità” della funzione “Richiesta massiva” ed è notificato per e-mail al termine delle elaborazioni massive, insieme al tracciato suddiviso per matricola. Le novità introdotte dalle versioni più recenti sono consultabili tramite un apposito link presente nella sezione “News” dell’home page dell’applicativo.

L’INPS sta testando un sistema di alert via PEC che si attiva quando un nuovo esito è disponibile nell’area riservata (ad esempio, perché il lavoratore presenta una nuova domanda ANF per tener conto della nascita di un figlio)

L’alert verrà inviato solo se quel lavoratore è già stato oggetto di una richiesta puntuale oppure massiva. La PEC verrà inviata al soggetto che ha effettuato il download del report puntuale e/o massivo. Il rilascio è previsto nelle prossime settimane.

Fino ad aprile 2020 il limite massimo per gli arretrati resta fissato a 3.000 euro. La ratio è quella di permettere il consolidamento e assestamento del nuovo sistema di presentazione delle domande di ANF. 1.1 ANF per i titolari di più rapporti di lavoro part-time.

Ad oggi, resta irrisolto il problema dei lavoratori titolari di più rapporti di lavoro part-time, per i quali il rischio di ricevere un importo superiore rispetto a quello spettante è piuttosto alto. Per ovviare, l’INPS valuterà l’opportunità di indicare nell’esito anche la matricola associata al datore di lavoro indicato dal lavoratore in fase di presentazione della domanda.

In tal modo, gli altri datori di lavoro riceveranno l’input necessario per effettuare gli opportuni controlli. In ogni caso, l’Istituto previdenziale chiarisce che se un dipendente ha percepito un importo maggiore rispetto a quello massimo spettante, la richiesta di restituzione verrà inoltrata direttamente al lavoratore. Non sarà prevista alcuna intermediazione da parte del datore di lavoro. 1.2 Istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.

Con il messaggio n. 261 del 24/01/2020 l’INPS ha comunicato che le modalità di esposizione nei flussi UniEmens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa. L’avvio della nuova modalità di gestione è rinviato al periodo di competenza aprile 2020. Restano ferme, quindi, le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.

Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo. Resta inteso che dalla competenza aprile 2020 verrà eliminato anche il predetto limite dei €. 3000,00.

Riferimenti:

Circolare n. 45 del 22/03/2019

Messaggio n. 1430 del 05/04/2019

Messaggio n. 1777 del 08/05/2019 Messaggio n. 3119 del 26/08/2019

Messaggio n. 3134 del 28/08/2019

Messaggio n. 4583 del 06/12/2019 Messaggio n. 261 del 24/01/2020

2. Bonus Sud e Neet

In primo luogo, è stato comunicato che cambieranno le modalità finora adottate dall’Istituto per la contabilizzazione delle risorse destinate a questo tipo di agevolazioni. Tra le risorse effettivamente disponibili e quelle riportate sul sito INPS, infatti, emergono frequentemente delle incongruenze: ciò è dovuto al fatto che l’attuale sistema distribuisce le quote spettanti sull’intero periodo di competenza dell’agevolazione. L’impegno della spesa, pertanto, rimane inalterato anche se poi il tiraggio effettivo della misura risultasse inferiore. L’INPS modificherà questo sistema di calcolo, facendo in modo che le risorse prenotate siano caricate tutte sull’anno della richiesta e via via dirottate negli anni di competenza in coerenza, con quanto in concreto usufruito. Tra le altre novità per l’anno 2020, notevole importanza riveste la previsione per cui per le istanze in stand by per carenza di fondi verrà mantenuta la priorità acquisita. Pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza ogni 30 giorni, in analogia con quanto già accade in caso di mancanza negli archivi della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Riguardo alla situazione dei fondi 2019, ANPAL sta ultimando la ricognizione delle risorse disponibili per poter quantificare con esattezza i fondi da trasferire dal I quadrimestre 2019 a quelli successivi.

Resta aperta, quindi, la problematica delle istanze presentate nel 2019 e in attesa di ammissione. Per ciò che concerne il bonus Sud 2020, l’ANPAL, con Decreto n. 44 del 6/2/2020, ha rifinanziato la misura che, quindi, tornerà pienamente operativa. Per quanto riguarda, il bonus NEET scaduto lo scorso anno, si dovrebbe procedere a breve allo stanziamento delle risorse anche per il corrente anno.

In ordine al bonus under 35 per le assunzioni effettuate nel corrente anno, com’è noto, la legge di bilancio 2020 lo ha inteso come un’estensione dello sgravio strutturale introdotto dalla legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/17) che ha fissato l’età a 30 anni. L’Inps, pertanto, sta predisponendo le disposizioni applicative che riprenderanno quelle già previste nella circolare n. 40/18. I tempi di pubblicazione dovrebbero essere molto brevi. Il predetto Bonus under 35, però, è previsto anche per le assunzioni effettuate nel 2019, permettendone il cumulo anche con il bonus Sud dello stesso anno. Lo sgravio per le assunzioni under 35 effettuate nel 2019, che non danno diritto al cumulo col bonus sud, potrà essere esposto nell’uniemens corrente, recuperando tutto l’importo relativo ai mesi di competenza dell’anno 2019. La soluzione concordata col Ministero del Lavoro, invece, per le ipotesi di cumulo col bonus sud dovrebbe essere la seguente. Nei casi in cui i datori di lavoro, nel corso dell’annualità 2019, abbiano iniziato a fruire dell’incentivo “occupazione sviluppo sud” e l’assunzione integra anche i requisiti richiesti per lo sgravio strutturale, la fruizione potrà avvenire utilizzando i medesimi codici di conguaglio previsti per tale ultimo incentivo, a partire dal tredicesimo mese di rapporto di lavoro, per un totale di ventiquattro mesi. Di conseguenza, nelle ipotesi descritte i datori di lavoro già autorizzati a fruire dell’incentivo “occupazione sviluppo sud” potranno continuare a godere, secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 102/2019, della suddetta agevolazione, nel rispetto del massimale già accordato dall’Istituto, per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro. La fruizione dell’esonero strutturale potrà decorrere, invece, dal tredicesimo mese di rapporto. Si ricorda, inoltre, che l’esonero è cumulabile con l’incentivo “NEET” di cui ai decreti direttoriali Anpal n. 3 e n. 581 del 2018 e applicabile alle assunzioni effettuate nel corso delle annualità 2018 e 2019. Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di fruizione delle agevolazioni, sarà sempre valida la circolare n. 48/2018.

3. Gestione della maggiorazione contributiva 0,50 sui contratti a termine.

Com’è noto, a carico del datore di lavoro il decreto c.d. Dignità n. 87/2018 ha introdotto, per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato (articolo 2, comma 28, del decreto legislativo 92/2012), un contributo dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche del settore marittimo) e del contratto di somministrazione di lavoro a termine, che va ad aggiungersi al contributo addizionale dell’1,40%, dovuto dal 2013. È previsto, altresì, che il contributo maggiorato si applichi anche ai rapporti a termine per attività stagionali contemplate dalla contrattazione collettiva e che, ordinariamente, si reiterino annualmente senza alcun rispetto della durata massima.

Sono sorte alcune complicazioni in ordine alla necessaria codifica da utilizzare per identificare, nell’UniEmens, proprio il lavoratore stagionale definito tale dalla contrattazione collettiva. Di seguito una breve ricostruzione del problema con relativa soluzione per evitare errori bloccanti proprio sull’UniEmens. Dal 1° gennaio 2013 il vecchio Codice UniEmens “S” per identificare lo stagionale è diventato: – T Stagionale per attività previste dal Dpr 1525/1963;

– G Attività per “avvisi comuni” o previsti da CCNL sino al 31/12/2011;

– S Stagionali residui diversi da T e G.

T e G non sono soggetti al contributo addizionale NASPI, mentre S è soggetto al contributo addizionale. Come specificato nella circolare INPS del 6/9/19 n. 121, l’addizionale dello 0,50% è dovuta in tutti i casi di stagionalità prevista solo dalla contrattazione collettiva, quindi, il codice da indicare in UniEmens non dovrà essere “G” ma bensì “S”.

4. Ex-Enpals

Sono state sottoposte all’INPS diverse segnalazioni di errore negli UniEmens, che nascono probabilmente da vecchi e superati criteri di calcolo propri del mondo ex-Enpals. Il riferimento va, in particolare, al conteggio dei giorni retribuiti. La maggior parte dei software di elaborazione paghe utilizzano lo stesso criterio adottato per i lavoratori assicurati al FPLD, ovvero 26 giorni meno il numero di giornate con eventi tutelati. Le procedure di controllo dell’UniEmens, invece, continuano a adottare il vecchio sistema Enpals che sottrae i giorni di assenza tutelati dall’esatto numero di giornate lavorate. Poiché in alcuni casi i giorni lavorati possono essere meno di 26, si crea una discordanza che, a sua volta, genera un errore bloccante in fase di controllo del flusso UniEmens. L’INPS ha concordato sulla necessità di modificare l’algoritmo per adeguarlo a quello dei lavoratori iscritti al FPLD e a breve rilascerà un aggiornamento del programma.

5. DM10 Virtuali

Ogni mese i flussi UniEmens trasmessi dagli intermediari vengono elaborati dai sistemi informatici dell’INPS per ricostruire quello che una volta era definito DM10 (oggi tecnicamente si parla di DM2013). Dopo circa un mese dall’invio del flusso UniEmens, l’INPS mette a disposizione dell’intermediario la possibilità di scaricare il DM ricostruito dal sistema UniEmens (Servizi per aziende e consulenti/UniEmens/Consultazione denunce individuali). È possibile scaricare il DM di una singola matricola oppure effettuare una richiesta massiva per più matricole. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’esito (DM) non è disponibile subito, ma occorre attendere i tempi di elaborazione (di norma 24 o 48 ore).

Solo successivamente, accedendo nuovamente a questa specifica sezione dell’area riservata del sito INPS, è possibile scaricare i DM (applicando anche dei filtri: tutti i DM o solo quelli selezionati, magari escludendo quelli anomali e provvisori). È stata manifestata all’INPS l’esigenza di poter ricevere detti DM in modalità tale da ridurre al minimo l’intervento da parte dell’utente. L’INPS, condividendo l’esigenza, sta cercando di individuare una soluzione che ottimizzi i tempi. Si profila la possibilità di individuare tutti i DM che si sono formati in una medesima giornata e trasmetterli con un’unica comunicazione all’intermediario. L’applicazione potrebbe essere rilasciata tra circa un mese e mezzo.

6. Banca dati appalti

A breve verrà pubblicato un nuovo applicativo, dall’utilizzo facoltativo, che consentirà ai committenti, agli appaltatori e agli eventuali subappaltatori di monitorare il corretto adempimento degli obblighi contributivi. La procedura Banca Dati Appalti (BDA) si fonda su un’attività di scambio tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. Pertanto, i committenti, durante tutto il corso dell’appalto, avranno conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all’atto del conferimento dell’appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile – Rendicontazione Appalto Mensile (RAM) – che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati e registrati. L’utilizzo della BDA può supportare il contrasto di fenomeni di dumping e di fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici, aiutando a ripristinare regole di correttezza del mercato a tutto vantaggio, oltre che dei committenti, anche di tutte le aziende appaltatrici/subappaltatrici che operano nel rispetto della normativa previdenziale. L’applicativo sarà disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (procedura ex DiResCo) per tutti i datori di lavoro muniti di PIN/SPID e per i soggetti istituzionalmente abilitati a operare per conto dei datori di lavoro (c.d. intermediari); l’accesso e l’operatività in procedura saranno consentiti altresì ai soggetti muniti di PIN/SPID, esplicitamente autorizzati, esclusivamente dal datore di lavoro, tramite l’apposito servizio “Abilitazione accesso BDA”, accessibile dal sito istituzionale “www.inps.it”, selezionando “Tutti i servizi” – “Abilitazione accesso Banca Dati Appalti”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente sul Portale. All’interno della procedura Banca Dati Appalti, accedendo alla pagina iniziale, sarà possibile visualizzare tutte gli appalti riconducibili al soggetto che ha effettuato l’accesso; nella pagina iniziale sarà altresì presente il tasto Inserimento nuovo appalto, che consentirà al datore di lavoro di registrare ogni singolo appalto.

Ai fini della registrazione, sarà necessario che l’utente fornisca le informazioni richieste relative

all’appalto e all’eventuale subappalto; alcuni dati sono precaricati in automatico dalla procedura, perché già disponibili negli archivi dell’Istituto (Denominazione e Ragione sociale, Codice fiscale, indirizzi PEC del committente), altri dovranno essere registrati dal committente, anche attraverso la selezione da menu a tendina. Si ribadisce che la procedura sarà assolutamente volontaria e dovrebbe permettere al committente di avere un quadro sempre aggiornato sull’andamento dell’appalto ed eventuali subappalti. L’utilizzo comporterà certamente un aumento delle attività amministrative, ma in compenso sarà di grande supporto alle imprese che devono fare i conti con la responsabilità solidale, insita com’è noto nel sistema degli appalti.

7. Conteggio settimane nella cassa integrazione

Tra le novità apportate alla normativa CIG e CIGS dal D.lgs. n. 148/2015 vi è quella della durata massima della CIG e della CIGS che, com’è noto, non può superare i 24 mesi nel quinquennio. Unica eccezione nel caso di utilizzo dei contratti di solidarietà che, in alcune condizioni, possono consentire una durata massima di 36 mesi, potendosi conteggiare i primi 24 mesi di durata del CDS per metà. L’innovazione principale sul punto è consistita nel fatto che a seguito della riforma, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi, si sommano i periodi di CIG ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio. In merito alle modalità operative di verifica della durata massima, si ricorda che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, ha stabilito che per valutare se una richiesta di CIG o di CIGS sia potenzialmente autorizzabile deve essere compresa integralmente nel limite di durata dei 24 mesi nel quinquennio. In sostanza il Ministero ha stabilito che, ai fini del controllo dei limiti di durata, si parte dalla data di fine del periodo che si sta richiedendo e a ritroso si determina il quinquennio di osservazione. Se all’interno di tale periodo non sono stati raggiunti i 24 mesi di CIG e CIGS, includendo anche il periodo che si sta richiedendo, allora la domanda può essere autorizzabile. Qualora invece la somma complessiva superi i 24 mesi, anche se solo per una settimana, l’intero periodo che si sta richiedendo non può essere autorizzato. Ai fini del conteggio dei limiti di durata si contano, però, solo le settimane effettivamente utilizzate nel periodo e non quelle richieste ma non fruite.

Per agevolare le aziende nella gestione dei contatori di CIG, dal 1° novembre 2018, l’INPS ha messo a disposizione di aziende e consulenti un nuovo servizio di simulazione del calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIG ordinaria e del limite generale di 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile. Le istruzioni operative per l’accesso al servizio sono state illustrate con il messaggio n. 3566 del 28 settembre 2018. Sono pervenute diverse segnalazioni circa il non corretto conteggio delle settimane. La procedura, infatti, farebbe riferimento al totale delle settimane richieste invece di quelle effettivamente usufruite. La Direzione Centrale Entrate dell’INPS è al corrente di tale discrasia e per tale motivo avrebbe disposto il blocco di eventuali note di rettifica generate dal sistema. In collaborazione con la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali provvederanno, inoltre, a mettere in linea con la normativa il contatore on line delle settimane per cassa integrazione, presumibilmente entro il corrente mese di febbraio.

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Modificato: 3 Agosto 2023