2 Maggio 2018

Possibilità di iniziare il tirocinio per Consulente del Lavoro, della durata di mesi 6, durante l’ultimo anno di studi universitari. Il CNO ha stipulato il 23 Marzo scorso con il MIUR ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una nuova Convenzione Quadro per semplificare tale possibilità.

 

Il CNO, con circolare N. 1148, prot. 0004748/U/CIRC., del 27Aprile scorso, ha informato i CPO dell’avvenuta stipula, il 23 Marzo u.s. di una nuova Convenzione Quadro con il MIUR e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per disciplinare le modalità operative relative allo svolgimento del tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del percorso di studi universitari.

La revisione della convenzione è finalizzata a rendere più fruibile questa modalità di svolgimento del tirocinio professionale, coerentemente con quanto disposto dall’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, dall’art. 6, comma 4, del D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 e dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

In particolare, è stato preso come riferimento solamente il limite di CFU conseguiti, in luogo del precedente vincolo di aver sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico. Si è meglio esplicitato l’obbligo di iscrizione al registro dei praticanti e si è regolamentato il periodo di interruzione del tirocinio al termine della durata legale del corso di studi.

Si è posta una maggiore attenzione alla collaborazione tra i Consigli Provinciali degli Ordini e le Università per offrire percorsi mirati sempre più efficienti ed efficaci, in alternanza tra la formazione universitaria e la presenza presso gli Studi dei Consulenti del Lavoro.

In tale contesto, si evidenzia il ruolo strategico dei Consigli Provinciali nella promozione ed attuazione della Convenzione, nella sensibilizzazione alla conoscenza della professione al fine di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo professionale.

Ed ecco le principali novità che emergono da questa nuova Convenzione:

possono essere ammessi al tirocinio professionale gli studenti universitari iscritti all’ultimo anno dei percorsi di laurea indicati nell’art. 5 della Convenzione (non modificati rispetto al passato), che abbiano conseguito almeno 90 CFU se iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU se iscritti ai corsi di laurea magistrale e almeno 150 CFU se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico. E’ sufficiente, pertanto, l’iscrizione all’ultimo anno del percorso di studi universitari ed il conseguimento di CFU in misura almeno pari alla metà del totale complessivo previsto per ogni ordinamento;

con appositi accordi, le Università e i Consigli Provinciali, possono subordinare l’iscrizione al registro dei praticanti al superamento di alcuni esami, da loro stessi individuati, in quanto ritenuti caratterizzanti i singoli corsi di laurea e fondamentali per il proficuo svolgimento del tirocinio;

il semestre di svolgimento del tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea ha validità fino ai nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi, periodo entro il quale dovrà essere conseguito il diploma di laurea. Nel contempo il tirocinio dovrà considerarsi sospeso, per riprendere immediatamente dopo il conseguimento del titolo universitario. Nel caso in cui questa condizione non si dovesse verificare, il semestre in alternanza sarà considerato inefficace ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione e, successivamente al diploma di laurea, il tirocinio dovrà, dunque, avere la durata ordinaria di diciotto mesi.

Quanto sopra dovrà risultare nel registro dei praticanti tenuto presso i Consigli Provinciali degli Ordini.

Gli accordi tra le Università e gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro devono necessariamente prevedere:

il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio con le modalità di cui all’oggetto;

lo svolgimento del tirocinio in alternanza tra presenza presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro e lo svolgimento del percorso di studi, con modalità e tempi

compatibili con la frequenza delle lezioni e il regolare avanzamento degli studi universitari;

l’individuazione dei rispettivi referenti organizzativi;

le modalità di individuazione degli studi professionali disponibili ad accogliere tirocinanti;

la collaborazione didattica e la programmazione delle attività da svolgere;

l’obbligo di immediata iscrizione del tirocinante al registro dei praticanti, tenuto dai Consigli Provinciali, al momento dell’attivazione del tirocinio professionale previsto dalla convenzione con l’Università; in quanto, la decorrenza del tirocinio professionale ha efficacia dalla data di iscrizione in detto registro;

il tirocinio conseguito ai sensi della convenzione, indipendentemente dalla data di conclusione dello stesso, per poter mantenere la sua efficacia dovrà essere ripreso entro i nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi;

il rispetto del regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.

Sulla base della Convenzione quadro, sottoscritta tra il Consiglio Nazionale, il M.I.U.R. e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i Consigli Provinciali stipuleranno accordi territoriali con le Università locali, pubbliche o private, per la disciplina di questa particolare modalità di svolgimento del tirocinio professionale.

I Consigli Provinciali, in occasione dell’inizio del prossimo anno accademico, potranno dare corso alla sottoscrizione di accordi coerenti con il testo della rinnovata Convenzione quadro, sostituendo quelle eventualmente già sottoscritte in precedenza.

Ed è quanto dovremo fare per le due Convenzioni, finora esistenti, con le Università Parthenope e Suor Orsola Benincasa.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

 

 

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Modificato: 3 Agosto 2023