21 Marzo 2022

Linee di indirizzo e coordinamento del Consiglio Nazionale alle attività dei CPO anche in materia di F.C.O. in considerazione della circostanza del termine dello stato di emergenza a decorrere dal 1 aprile 2022. Nota CNO Prot. 2022/0002531 del 17 marzo 2022 a firma del Direttore Generale, Dottoressa Francesca Maione.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nel prendere atto delle misure emergenziali assunte dal Governo per contrastare e contenere la grave emergenza epidemiologica causata dal propagarsi del virus COVID-19, e nell’ambito delle funzioni istituzionali di vigilanza sul “regolare funzionamento dei Consigli Provinciali” (art. 23, comma 1, lett. a), Legge 12/1979), nonché delle funzioni di coordinamento e promozione de “le attività dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione” (art. 23, comma 1, lett. e), Legge 12/1979) ha assunto una serie di linee di indirizzo e misure organizzative straordinarie. Il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 ed è stato annunciato che non sarà ulteriormente esteso. Pertanto, a partire dal 1° aprile 2022, non avranno più validità le misure speciali e derogatorie rispetto alle regole ordinarie, fermo restando che il Consiglio Nazionale sarà pronto ad intervenire nuovamente in relazione all’evolversi della situazione ed alla entrata in vigore di ulteriori disposizioni rilevanti, nonché a valutare le soluzioni più opportune ad eventuali problematiche relative a situazioni circoscritte.

1. Provvedimenti disciplinari.

In merito ai provvedimenti di sospensione dall’esercizio della professione, il Consiglio Nazionale ha adottato, a causa dell’emergenza sanitaria, una delibera di modifica del termine relativo all’esecutività delle decisioni dei Consigli di Disciplina territoriali da 90 a 180 giorni (cfr. le comunicazioni prot. n. 2746 del 17 marzo 2020, punto 3 “Procedimenti disciplinari”, e prot. n. 7591 del 09 ottobre 2020), in deroga al disposto dell’art. 23 del Regolamento per le procedure disciplinari, secondo cui “le decisioni del Consiglio di Disciplina diventano esecutive dal 90° giorno successivo alla notifica del provvedimento”.

La stessa nota – prot. n. 7591 del 09 ottobre 2020, stabiliva l’applicazione del periodo di 180 giorni fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Governo. Pertanto, le decisioni datate dal 1° aprile 2022 in poi, tornano ad essere esecutive nei termini ordinari previsti dal citato Regolamento e gli eventuali ricorsi al Consiglio Nazionale di Disciplina dovranno essere trattati nei termini procedurali ordinariamente previsti.

Con riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti disciplinari, pari a 60 giorni prorogabili per altri 60 giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, Reg. cit., per far fronte alle prevedibili difficoltà di funzionamento dei Consigli di Disciplina nel corso della fase emergenziale, detti termini sono stati portati entrambi a 120 giorni. Per le medesime considerazioni sopra richiamate, ai procedimenti disciplinari iniziati dai Consigli di Disciplina dal 1° aprile 2022 tornano ad applicarsi i termini ordinari di durata.

2. Tirocinio.

Nell’ambito dell’individuazione delle procedure più idonee a garantire la sicurezza e la prevenzione del contagio da COVID-19, in materia di tirocinio, il Consiglio Nazionale ha fornito una serie di chiarimenti sulla frequenza, con modalità a distanza, mediante l’utilizzo di sistemi telematici, dello studio professionale, prevista dall’art. 2 del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro (cfr. Circolare n. 1165 del 14 maggio 2020 – prot. n. 4144, e comunicazione prot. 8834 del 19 novembre 2020). Con la fine dello stato d’emergenza, è stato dichiarato che non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate e le corrispondenti regole relative alla limitazione degli spostamenti, pertanto si ritiene di dover tornare a privilegiare lo svolgimento del praticantato in presenza, adeguando di volta in volta la frequentazione degli studi professionali alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. Ciò con riferimento anche a coloro che attualmente devono ancora concludere il tirocinio.

3.Elezioni dei Consigli dell’Ordine.

Il Regolamento per l’elezione dei Consigli Provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli albi dei Consulenti del lavoro di cui alla L. 11 gennaio 1979, n. 12, nel 2020 è stato integrato nell’art. 27, relativamente al voto elettronico e specificatamente alla disciplina della votazione elettronica a distanza ed alle procedure di insediamento del Consiglio Provinciale da utilizzare in situazioni di emergenza dichiarate con provvedimento emanato dalle Autorità amministrative preposte e ammesso con apposito provvedimento del Consiglio Nazionale. Il tenore della norma stessa chiarisce che l’utilizzo della disciplina speciale è vincolato all’emanazione di specifici provvedimenti delle Autorità amministrative preposte e del Consiglio Nazionale. Pertanto, fatte salve le elezioni già convocate, per le quali è stato previsto l’utilizzo della votazione elettronica a distanza, a partire dalla data del 1° aprile 2022 il voto dovrà essere espresso in presenza, seppure con la possibilità di utilizzo della piattaforma informatica, secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento citato, nonché nel rispetto delle ormai notorie raccomandazioni di distanziamento minimo e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.

4. Riunioni a distanza in modalità videoconferenza. Nell’ambito delle misure per far fronte all’emergenza da COVID-19, il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 ha consentito ai presidenti degli organi collegiali degli Enti Pubblici Nazionali, anche articolati su base territoriale, di disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non fosse prevista negli atti regolamentari interni (art. 73, comma 2), sino al termine del 31 marzo 2022 (come rideterminato da ultimo, ad opera del decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221). Pertanto, nelle more delle opportune modifiche ai regolamenti di funzionamento e disciplina delle attività, tutte le riunioni, le udienze ed in generale le sedute degli organi collegiali (Consigli dell’Ordine, organi disciplinari e commissioni di certificazione dei contratti, conciliazione e arbitrato), calendarizzate dal 1° aprile 2022 in poi, dovranno svolgersi in presenza dei componenti degli stessi organi e degli altri eventuali partecipanti di diritto, secondo le disposizioni regolamentari attualmente in vigore.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023