1 Gennaio 2016

L’Art. 8 della Legge 12/1979, tra gli elementi costitutivi dell’Albo, annovera anche l’indicazione del titolo di studio. Per ciascun iscritto è presente, di base, il titolo di studio posseduto all’atto del praticantato e degli Esami di Stato. Ciò non preclude la registrazione di un nuovo e diverso titolo di studio conseguito dopo l’iscrizione nell’Albo. Nell’area riservata di ciascun iscritto è possibile procedere alla variazione del titolo di studio posseduto. Ciò genererà una mail che perverrà alla Segreteria del CPO e costituirà, pertanto, una dichiarazione resa ad Ente pubblico. Vi invitiamo a controllare l’esattezza di quanto registrato o, comunque, a segnalare le variazioni in materia di titolo di studio
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Modificato: 28 Dicembre 2023