9 Marzo 2020

I provvedimenti adottati dal CPO di Napoli alla luce delle disposizioni ex DPCM del 4 marzo 2020 e della Nota del CNO del 6 marzo 2020. Confermata la sospensione di ogni attività formativa, in modalità frontale, fino al 3 aprile 2020. Cautele per evitare sovraffollamenti negli Uffici di segreteria del CPO e consentire la distanza di almeno un metro tra gli utenti. L’accesso va programmato mediante un’agenda di appuntamenti. Cautele anche per le riunioni del CPO, Consiglio di Disciplina e Commissione di Vigilanza sul Praticantato. Novità anche in materia di F.C.O. Aumentata al 80% la percentuale di ricorso alla formazione a distanza e possibilità di riproporzionamento dei crediti formativi da conseguire tenendo conto dei mesi di divieto manifestazione imposti dal DPCM.  La corposa delibera d’urgenza, sentito il CPO, adottata dal Presidente Edmondo Duraccio

 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 (id: coronavirus) ed il suo carattere particolarmente diffusivo ha suggerito al Governo, sentiti i tecnici e gli esperti anche del Ministero della Salute, di assumere una serie di provvedimenti restrittivi anche della libertà di iniziativa o di spostamento da un lato e, altri, invece di semplice ma accorata raccomandazione agli anziani. Il tutto allo scopo di contenere e gestire, al meglio, la diffusione del contagio e tenere in allerta funzionale le strutture sanitarie senza ingolfarle con ricoveri.

In questa vicenda è emersa tutta la frastagliata competenza esclusiva o concorrente di Stato, Regioni o altri Enti locali.

Ad esempio, a seguito di ordinanza del Sindaco di Napoli, ordsi/2020/0000107 del 27 febbraio 2020, abbiamo proceduto ad un’attività straordinaria di sanificazione e disinfezione dei locali che ospitano il CPO di Napoli.

Per non parlare, da ultimo, dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 MARZO 2020 cui ha fatto seguito la nota del CNO Prot. U n.2020/0002435 del 6 marzo 2020.  

Alla luce di questo Decreto sono state sospese le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, università comprese, fino al 15 marzo e, parimenti, le attività convegnistiche, in modalità frontale, fino al 3 aprile 2020, data in cui cessa l’efficacia del citato Decreto.

E così, essendo una norma imperativa, abbiamo sospeso, ope legis, gli eventi, in modalità frontale, già programmati vale a dire il 7° Zonale ANCL/CPO del 9 marzo 2020 a Piano di Sorrento, il Convegno Teleconsul /CPO del 23 marzo 2020 al Ramada Hotel Naples (già in Piattaforma Prenotazioni) ed il Videoforum Lavoro/Fiscale del CNO del 27 marzo 2020. 

Occorreva, invero, dare corpo interpretativo all’art. 1, comma 1, lettera b, del DPCM 4 marzo 2020 che dispone la sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura svolti in luoghi pubblici o privati che comportano sovraffollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In altri termini, il CPO di Napoli, attraverso la delibera di urgenza adottata dal Presidente Edmondo Duraccio il 6 marzo scorso, ha dovuto individuare le attività istituzionali svolte dal Consiglio Provinciale presso la sua sede che potrebbero comportare un sovraffollamento ed ha stabilito le misure precauzionali idonee per evitarne gli effetti di contagio e consentire la distanza di un metro tra gli utenti.

Tali attività sono riconducibili a:

  1. attività ordinaria degli Uffici di Segreteria con la presenza del pubblico;
  2. attività dei Consigli di Disciplina;
  3. riunione del CPO;
  4. attività di formazione continua obbligatoria;
  5. attività di vigilanza sullo svolgimento del praticantato;
  6. svolgimento di elezioni per il rinnovo del CPO e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per le suddette attività, ad eccezione del punto sub f) per il quale si è ritenuto opportuno prevedere ed attuare delle ulteriori ed apposite misure precauzionali, il sovraffollamento va considerato solo dal momento di ingresso nella sede del CPO sita al 15° piano dello stabile ubicato in Via A. De Gasperi, 55, Napoli e non anche dall’ingresso dell’utente nell’androne dello stabile e in prossimità delle scale o degli ascensori di accesso donde la distanza di un metro, derivante da una norma imperativa, deve essere osservata già spontaneamente ma a discrezione ed interesse dell’utente.

In merito alla fattispecie sub a) “attività ordinaria degli Uffici di Segreteria con la presenza del pubblico” si è disposto fino al 3 aprile 2020, tranne proroga automatica alla luce di un provvedimento successivo, che il pubblico (id: Consulenti del Lavoro, Praticanti ed altro) vi acceda previa richiesta by pec per chi è tenuto a detenerla per legge ovvero mediante fax, mail e telefono donde la necessità che il personale registri su foglio elettronico l’agenda appuntamenti con le date e gli orari accordati e diversi per ciascuna visita con l’obbligo di vigilare, nel caso di appuntamenti riguardanti più utenti nello stesso orario, che gli stessi, anche in sala di attesa, siano a distanza di almeno un metro.

Per le attività dei Consigli di Disciplina di cui al punto sub b), ferma restando la loro autonomia in altre attività, la convocazione delle parti deve avvenire evitando sovraffollamento e consentendo l’adozione della misura della distanza di un metro e contingentando e/o frazionando gli orari di convocazione che riguardino l’audizione in una stessa giornata. Resta ferma la data del 3 aprile 2020 ai fini della validità dell’efficacia di tale deliberazione tranne proroga normativa che differirà automaticamente il provvedimento assunto.

Per le riunioni del Consiglio provinciale dell’Ordine di cui al punto sub c) non essendo le poltroncine ubicate nella Sala “Russo Spena” ancorate ad un fermo, si consentirà la partecipazione dei Consiglieri solo ad un metro di distanza l’uno dall’altro mediante occupazione delle stesse in modo alternato ed utilizzando, in caso di incapienza, anche le sedie riservate al pubblico occupandole con la medesima modalità. Tali sedie per il pubblico sono ubicate ad oltre 3 metri dal tavolo principale. Resta ferma la data del 3 aprile 2020 ai fini della validità dell’efficacia di questa deliberazione tranne proroga normativa che ne protrarrà automaticamente l’efficacia.

Per le attività di Formazione Continua Obbligatoria di cui al punto sub d), ferma restando la sospensione della convegnistica, con modalità frontale, fino a tutto il 3 aprile 2020, è stato deliberato l’innalzamento della percentuale e-learning dal 40% al 80% e, sussistendone i presupposti e la prerogativa del CPO in materia di F.C.O ex legge 12/1979, il riproporzionamento, su richiesta dell’iscritto, del monte crediti formativi da conseguire correlandolo ai mesi potenziali di svolgimento della Formazione Continua. Resta ferma la data del 3 aprile 2020 ai fini della validità dell’efficacia della deliberazione assunta dal Presidente tranne proroga normativa che differirà automaticamente l’efficacia del provvedimento.

Per le attività di Vigilanza sul Praticantato di cui al punto sub e) che prevedono l’audizione degli iscritti nel Registro dei Praticanti ed un colloquio circa le principali attività svolte nel corso del periodo di tirocinio oggetto di monitoraggio, la deliberazione del Presidente ha stabilito che la convocazione degli stessi sarà contingentata mediante l’utilizzo di orari differiti e considerando i posti disponibili in sala d’attesa che devono tener conto della distanza di un metro tra i soggetti che vi sostano. Resta ferma la data del 3 aprile 2020 ai fini della validità dell’efficacia di tale deliberazione tranne proroga normativa che differirà automaticamente l’efficacia del provvedimento.

Per il rinnovo del CPO e del CRC di cui al punto sub f) già programmato con delibera del 19 febbraio 2020 per la giornata del 25 marzo 2020, tenuto conto anche delle indicazioni del CNO e sulle cautele da programmare onde evitare sovraffollamenti e garantire la distanza di un metro tra i vari partecipanti, la delibera ha ribadito  lo svolgimento della competizione elettorale nella data fissata con le seguenti cautele e modalità in conformità alle disposizioni ex art.1, comma 1, sub lettera b) del DPCM del 4 marzo 2020:

1.    Gli aventi diritto al voto sosteranno in fila nell’androne del Palazzo che ospita, al 15° piano, la sede dell’Ordine, in vicinanza delle scale di accesso o degli ascensori e, con l’ausilio di un dipendente del CPO coadiuvato da una Guardia Giurata, rispetteranno la distanza di un metro l’uno dall’altro, prima di accedere agli ascensori in numero non superiore a tre;

2.    Una volta varcata la soglia della sede del CPO accederanno, rispettando sempre la distanza di un metro, nella sala delle votazioni per poi discendere e consentire ad altri tre di salire. Il rispetto della distanza sarà sempre vigilato da un dipendente del CPO anche nell’area antistante la sala delle votazioni;

3.    Si può assistere allo scrutinio in un numero sufficiente in relazione alla capienza della sala e delle sedie disponibili purchè si rispetti la distanza di un metro l’uno dall’altro;

4.    Nella giornata di svolgimento delle elezioni non vi saranno, pertanto, attività di Segreteria nemmeno su appuntamento.

La deliberazione adottata dal Presidente, alla luce dell’art. 13 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 e delle disposizioni normative di riferimento (id: DPCM 4/3/2020), avrà efficacia fino al 3 aprile 2020 tranne proroga automatica del provvedimento al sopraggiungere di un differimento di tale termine di matrice normativa ovvero potrà essere modificata al sopraggiungere di nuove disposizioni di legge.

Infatti, il giorno 8 marzo è stato emanato un nuovo DPCM che, prima facie, non contiene disposizioni atte a modificare l’assetto organizzativo nuovo sancito nella delibera di urgenza se non qualche ulteriore riflessione sullo svolgimento delle elezioni del 25 marzo per le quali attendiamo parere del CNO.

Buon lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023