28 Marzo 2022

Giova ripetere alcune informazioni circa la F.C.O. Con il Regolamento entrato in vigore il 1 gennaio 2019 tutto il rapporto iscritto/CPO, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, si svolge ESCLUSIVAMENTE sulla Piattaforma Formazione del CNO. Non esistono più esoneri ma riproporzionamenti e la F.C.O. è correlata all’iscrizione all’Ordine. E bisogna ottemperare anche in ipotesi di sospensione dall’Ordine per qualsivoglia ragione. L’età, il compimento del 70° anno, non è esimente dell’obbligo.

 

Con il corrente anno 2022 si completa il biennio di monitoraggio, vigilanza e controllo sull’assolvimento dell’obbligo formativo (F.C.O.) BIENNIO 2021/2022.

La materia è disciplinata dal Regolamento, emanato dal CNO, valido dall’01/01/2019 che presenta, rispetto ai precedenti, alcune importanti novità che, tra l’altro, sono state oggetto non solo di informativa attraverso questa Rubrica ma anche di webinar ad hoc.

Resta invariato il monte crediti formativi professionali da conseguire nel biennio 2021/2022 vale a dire 52 di cui almeno 6 in materia deontologia/ordinamentale.

La percentuale di eventi e-learning/webinar è del 40% nel mentre per eventi in presenza è del 60%.

La F.C.O. è rivolta a tutti gli iscritti al CPO a prescindere se siano sospesi o siano anche lavoratori dipendenti. I crediti conseguiti presso altri Ordini Professionali (es. Commercialisti, Avvocati) non sono validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei Consulenti del Lavoro.

Gli esoneri per malattia, infortuni, gravidanza ecc. non esistono più. E’ stato introdotto il “riproporzionamento” in ragione della durata dell’evento impeditivo.

Il riproporzionamento va sempre richiesto, periodo dopo periodo, e la prerogativa di accoglimento o di reiezione è del CPO. Inoltre deve essere corredato da documentazione PROBATORIA.

L’età di 70 anni non è DI PER SE’ IDONEA A RIDURRE IL MONTE CREDITI FORMATIVI DA CONSEGUIRE.

Tuttavia, il CPO di Napoli, per evitare ai colleghi di tal età L’ISTANZA di riproporzionamento ha deciso di ridurre l’obbligo formativo per i 70nni a 16 CFP di cui 1 in materia ordinamentale e il requisito anagrafico deve essere sussistente fin dall’inizio del biennio. Se tale requisito viene raggiunto nel corso del biennio vi sarà comunque un riproporzionamento e il tutto avverrà ad opera del CPO.

IL CARTACEO NEI RAPPORTI TRA CPO ED ISCRITTI non esiste più. Tutto si svolge sulla PIATTAFORMA F.C.O. DEL CNO. Chi non è in regola con la F.C.O. nel periodo formativo scaduto (nella fattispecie 2019/2020) non potrà avere praticanti.

Sulla PIATTAFORMA si possono pubblicare istanze e documenti per ottenere il riconoscimento di crediti per altre attività (es. componente di commissioni di studio, superamento di esami universitari, partecipazioni a master, completamento del periodo di praticantato per un tirocinante) il tutto nei limiti di 30 CFO biennali oppure per pubblicare attestati di partecipazioni ad altri eventi, e-learning, webinar oppure per le istanze di riproporzionamento (motivate e provate) ovvero per compensare con crediti formativi correnti debiti formativi arretrati.

Sulla Piattaforma, inoltre, è possibile pubblicare istanza motivata per elevare la percentuale degli eventi da remoto oltre l’edittale 40%.

La Segreteria è sempre a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Buon lavoro

Ad maiora

                                       

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023