10 Marzo 2021

Concessione INPS del termine di 90 giorni, in luogo dei 30, per contestare le note di rettifica. Nostro precedente N.22/2021 del 26 febbraio 2021. Le specificazioni dell’Istituto riepilogate nella nota Prot.  0002466 del 8 marzo 2021 a firma della Dottoressa Francesca Maione, Direttore Generale del CNO.

 

Con il Numero 22/2021 del 26 febbraio 2021 della presente Rubrica, vi abbiamo dato informativa dell’intervento del CNO e della Presidente Marina Calderone nei confronti dell’INPS a seguito dell’invio massivo da parte dell’Istituto di un numero importante di “note di rettifica”.

Nella stessa informativa vi avevamo dato anche l’esito positivo dell’interlocuzione della ns. Presidente con la Dottoressa Gabriella Di Michele: la concessione del termine di 90 giorni in luogo dei 30 ai fini della contestazione delle predette senza alcuna incidenza negativa sul rilascio del D.U.R.C.

Il giorno 8 marzo scorso con nota Prot. 0002466, COMUNICATI E NOTIZIE, a firma della Dottoressa Francesca Maione Direttore Generale del CNO, ci sono stati forniti chiarimenti e specificazioni INPS sulle note di rettifica.

Nella nota de qua la Dott.ssa Maione, dopo aver ribadito che ufficialmente l’INPS, in data 4 marzo, aveva confermato il preannunciato esito positivo dell’istanza del CNO circa il termine di 90 giorni per il riscontro alle note di rettifica, ha reso noto che successivamente l’Istituto ha specificato quanto segue.

Per le note di rettifica oggetto di emissione generalizzata nel mese di febbraio l’INPS ha avviato la fase di “notifica” con scadenza a 30 giorni dalla data di emissione.

La nota di rettifica, dalla data di scadenza e per ulteriori 60 giorni, qualora non dovuta in tutto o in parte, può essere modificata o azzerata con le consuete modalità, mediante la trasmissione di flussi di variazione o richieste di aggiornamenti anagrafici contributivi.

Non prima di 90 giorni dalla data di emissione, quindi, la nota di rettifica notificata, scaduta e non pagata, sarà oggetto di trasferimento generalizzato e centralizzato all’archivio Recupero Crediti.

Il trasferimento al Recupero rimane altresì attivabile, su singole note di rettifica, a cura dell’operatore della sede competente per la matricola aziendale.

E’ possibile, anche quando sia già stata contabilizzata l’inadempienza per nota di rettifica nell’archivio recupero crediti, provvedere alla corretta quantificazione e/o azzeramento mediante la trasmissione di flussi di regolarizzazione.

Al fine di consentire la lavorazione di tutte le rettifiche già in stato “Emessa”, si comunica che la prossima emissione generalizzata è stata calendarizzata verso la metà del mese di giugno.

Anche per tale emissione, quindi, le note di rettifica notificate, scadute e non pagate, saranno oggetto di trasferimento generalizzato e centralizzato all’archivio Recupero Crediti non prima di 90 giorni dalla data di emissione, ossia nella seconda metà del mese di settembre.

Con l’occasione, la Dottoressa Maione ha fatto presente che il Consiglio Nazionale ha chiesto di proseguire il confronto in un incontro finalizzato ad affrontare alcuni spunti di discussione circa le criticità legate ai procedimenti di verifica della contribuzione sui massimali retributivi, nonché gli adempimenti e le scadenze che caratterizzeranno i prossimi mesi di lavoro.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

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Modificato: 2 Agosto 2023