3 Aprile 2020

La problematica FSBA/datori di lavoro non iscritti ed intervento del Fondo per le sospensioni e/o riduzioni di lavoro a seguito di COVID- 19. La Presidente Marina Calderone si è rivolta, con nota del 31 marzo scorso, al Ministro del Lavoro, Sen. Nunzia Catalfo ed al Presidente dell’INPS.

 

Questa emergenza epidemiologica ha colpito il nostro Paese sia dal punto di vista della salute che sul versante dell’occupazione essendo state sospese d’autorità numerose attività di ogni settore e categoria.

Il denominatore comune per la loro individuazione è stata la possibilità di “assembramento” (la causa scatenante del contagio) e l’impossibilità di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Tutta l’Italia è stata considerata “zona protetta” (mentre prima lo erano una sola regione e 14 province) con divieto assoluto di spostamento tranne che non vi siano idonee e stringenti condizioni.

E così, dopo la Lombardia e le altre 14 province, il Governo, con il Decreto Legge n.18/2020 (id: D.L. 17/03/2020 n. 18) ha riservato ben 4 ammortizzatori sociali: CIGD, CIGO, FIS E FSBA.

Sapete tutti la battaglia del CNO finalizzata alla istituzione di un solo ammortizzatore sociale, scevrarlo da inutili appesantimenti come l’informativa, consultazione ed esame congiunto, in alcuni altri casi, l’accordo.

La CIGD, di pertinenza regionale, ci ha mostrato una diversità impressionante tra le Regioni. 20 Accordi quadro uno diverso e l’incontrario dell’altro.

Alcune tematiche importanti sono state sollevate da noi tipo “l’accordo sindacale” o le imprese commerciali con oltre 50 dipendenti.

E, dulcis in fundo, la questione delle Imprese Artigiane che è ancora irrisolto.

In altri termini, si era pensato, in un primo momento che le imprese non aderenti al FSBA avrebbero dovuto rivolgere istanza di CIGD giacchè il FONDO NON ACCETTAVA LE DOMANDE SE NON AD ADEMPIMENTO EFFETTUATO CON RETRODATAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE (!!) NEGLI ULTIMI 36 MESI: una sorta di regolarità contributiva.

Ergo, bisognava interpretare la sussistenza dell’obbligo contributivo asserito dal Fondo con la disposizione ex art. 19, comma 6, del D.L. 18/2020.

Da qui l’intervento della Presidente Calderone, con nota del 31 ottobre 2020, rivolta al Ministro del Lavoro, Sen. Nunzia Catalfo, e al Presidente dell’INPS, Prof. Pasquale Tridico.

Nella nota de qua ed in relazione all’art. 19, comma 6 del D.L. in questione, la Presidente ha chiesto urgenti valutazioni e determinazioni del Ministro:

  • Considerata la previsione dell’art. 19, co. 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per il quale “i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.”
  • Tenuto conto di quanto riportato dalla circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, al cui punto d.1.2 “si rammenta che la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. È importante sottolineare che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.”;
  • Considerata la non remota possibilità della insufficienza dello stanziamento, nonché la pretesa da parte dei Fondi di cui in premessa, in sede di domanda di fruizione delle prestazioni, della iscrizione obbligatoria e del versamento delle quote relative ad un periodo pregresso di 36 mesi – nonostante la previsione di cui al punto d.1.1. della citata circolare n. 47/2020 per cui “non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo”;
  • Verificato invece che le procedure attualmente pretese dagli Enti in discorso impongono, pena l’improcedibilità della domanda stessa, l’iscrizione al Fondo FSBA e l’impegno al versamento dei contributi pregressi, fino all’ammontare di 36 mensilità, ove non già provveduto con l’adempimento tempestivo;
  • Considerato che tale ultima condizione, arbitrariamente inserita quale requisito impeditivo della fruizione delle misure di cui al citato art. 19, co. 6, D.L. n. 18/2020, costituisce un illegittimo diniego di prestazione speciale, disposta nell’ambito delle misure emergenziali introdotte fra le altre con il citato D.L. n. 18/2020, e contravviene alle norme di legge ed alla esplicita portata applicativa evidenziata dalla citata circolare n. 47/2020;

Premesso quanto sopra, la Presidente ha sottoposto all’attenzione del Ministro la verifica dell’opportunità di disporre la modifica immediata del procedimento e della relativa modulistica di accesso alle prestazioni, con particolare riferimento a quelle gestite dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato – FSBA, consentendo ai datori di lavoro e riconoscendo, come doverosamente per legge, la possibilità di proporre la domanda della prestazione – ed il suo accoglimento ricorrendo i requisiti di legge – a prescindere dal versamento dei contributi pregressi, adempimento normativamente non richiesto per la sola fruizione dell’assegno ordinario di cui alla misura speciale emergenziale determinata dalla causale “COVID-19”.

Ha chiesto, poi, di verificare la possibilità di modificare, con la necessaria urgenza, imposta dalle universalmente note condizioni di emergenza, le procedure di accesso alle misure di ammortizzatore sociale di cui al D.L. n. 18/2020, prevedendo, in ordine alla fattispecie di cui al citato art. 19, co. 6, il riconoscimento della possibilità di accesso alla Cassa integrazione in deroga di cui al successivo art. 22, quale istanza subordinata in tutti i casi in cui si sia rivelato infruttuoso, per incapienza degli stanziamenti trasferiti, il ricorso ai Fondi di cui alla citata norma.

E, non per ultimo, la Presidente ha sottolineato la necessità di prevedere la possibilità di proporre la domanda di accesso ai suddetti Fondi specificando la causale esclusiva “COVID-19” quale circostanza esimente dal versamento dei contributi pregressi.

Buon lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023