22 Aprile 2022

Nuove modalità di svolgimento delle udienze tributarie innanzi alle Commissioni Giudicanti a decorrere dal 2 maggio 2022. Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale del 19 aprile 2022

Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale, Dott. Alfredo Montagna, ha adottato il 19 aprile scorso un nuovo Decreto in vista del ritorno “alla normalità” il prossimo 2 maggio, in relazione alle udienze da tenersi innanzi alle Commissioni Giudicanti nel Contenzioso Tributario, rimettendosi, per ciò che concerne le modalità di svolgimento, alle decisioni dei Presidenti di Sezioni ancorchè sulla scorta di determinati requisiti dettati dal Decreto in commento ed ulteriori cautele considerata la persistenza dell’emergenza epidemiologica in Campania.

Facciamo del tutto un breve report informativo a beneficio dei Colleghi che frequentano le aule delle Commissioni Tributarie.

Il 30 aprile prossimo scade il termine, già prorogato, fino al quale le udienze si svolgevano da remoto.

Ergo, dal 2 maggio 2022 sarà nuovamente operativo, in riferimento alle modalità “ordinarie” di svolgimento delle udienze, l’art.16 del D.L. 119/18 così come modificato dal D.L.  del 19/05/2020 all’art.34.

Tali modalità “ordinarie” prevedono la possibilità di svolgimento delle udienze “in presenza”, “a distanza” o con criterio misto “in presenza e a distanza”.

Auspicando un ulteriore intervento ermeneutico del legislatore essendo possibili più ipotesi interpretative, il Presidente Montagna, ha rinviato alle decisioni dei Presidenti di Sezione (di concerto con i Vice Presidenti e sentiti i Giudici) per stabilire quale possa essere la modalità di svolgimento dell’udienza e cioè in presenza o da remoto.

Tuttavia, nel Decreto, il Presidente, ferma restando tale scelta in capo ai Presidenti di sezione, fornisce i seguenti criteri in base ai quali debba essere, comunque, autorizzata solo l’udienza in presenza:

  1. Complessità della causa;
  2. Valore della stessa;
  3. Richieste motivate delle parti (da valutare in base ai criteri sub. a) e b);
  4. Valutazione dell’emergenza sanitaria Covid 19 al fine di evitare assembramenti nei locali della Commissione.

Con riferimento alle ulteriori modalità di svolgimento il Decreto indica i seguenti altri criteri:

  1. Nel caso di udienza in presenza tutto il collegio giudicante dovrà essere presente in Commissione, unitamente al Segretario;
  2. Nel caso di udienza con tutte le cause trattate a distanza tutti o parte dei componenti del collegio e il Segretario potranno anche collegarsi da remoto se anche tutte le parti sono collegate da remoto;
  3. Nel caso di udienza a distanza “mista”, (cioè con almeno una delle parti in presenza) è opportuna la presenza presso la sede della Commissione del Collegio e del segretario;
  4. Nel caso di udienza in presenza con solo qualche causa a distanza, tutti i componenti del Collegio e il Segretario dovranno essere in presenza presso la sede della Commissione;
  5. Non è più prevista la decisione sulla base degli atti per cui le modalità di decisione sono ridotte a due (pubblica udienza in presenza o a distanza e decisione in camera di consiglio ove non sia richiesta la pubblica udienza);
  6. L'udienza da remoto potrà essere chiesta, in ogni caso, anche da una sola parte nel ricorso, nel primo atto difensivo o in altra istanza, da depositare prima della fissazione dell'udienza (art. 16 comma 4); non occorre l'accettazione della controparte. È possibile, in tal caso, la celebrazione della udienza in modalità "mista", con una parte in presenza e altra a distanza, ma sempre con il collegio e il Segretario presenti fisicamente in Commissione, nel caso in cui le altre udienze fissate si svolgano in presenza;
  7. L'istanza di partecipazione alla udienza "da remoto" deve essere depositata "prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgvo 546/92" (comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima);
  8. Se l'istanza viene presentata dopo che è stato già fatto l'avviso di trattazione, non prevedendo la norma alcuna ipotesi di nullità/inefficacia dell'istanza, né qualificando il termine come perentorio o a pena di decadenza, è facoltà del Presidente del Collegio autorizzare, per la sola parte richiedente, l'udienza a distanza, purché venga proposta almeno 10 gg liberi prima dell’udienza, al fine di consentire alla segreteria le comunicazioni attinenti all’udienza da remoto.
  9. Rimangono valide le richieste di trattazione in pubblica udienza, in presenza o a distanza, precedentemente formulate ed i relativi difensori saranno considerati presenti, nel caso di UAD, a tutti gli effetti;
  10. Nell’inviare la mail contenente il link per il collegamento alla UAD si evidenzierà che “l’udienza è prevista in VDC con facoltà delle parti che non hanno richiesto la UAD di partecipare da remoto o di recarsi presso i locali della Commissione all’orario previsto per la UAD”.

Il Decreto in commento si occupa anche delle misure di cautela da adottare in materia igienico-sanitaria al fine di evitare assembramenti durante lo svolgimento delle udienze in presenza stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica:

  1. il Presidente del Collegio dovrà prevedere fasce orarie differenziate per udienza e nella determinazione dell’orario si terrà conto, ove possibile, della verosimile durata delle cause, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte;
  2. I ruoli di udienza dovranno essere predisposti ponendo in successione i ricorsi che riguardano lo stesso Ufficio o Ente Locale o le medesime parti, per regolamentare l’afflusso ai locali della Commissione
  3. le parti potranno accedere ai locali della Commissione non prima di 10 minuti rispetto all’orario di ciascuna udienza, rispettando le disposizioni sanitarie in materia (misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, uso della mascherina FFP2), ed attendendo nelle previste sale di attesa la chiamata da parte del segretario di sezione.

Qualcosa di complesso ma pur sempre di grande importanza per la salute dei protagonisti del Contenzioso Tributario.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO


(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023