23 Luglio 2018

Dopo il varo del D.L. 87/2018, c.d. decreto dignità, con forti restrizioni sul contratto a termine e su quello di somministrazione, il CNO ha partecipato il 19 Luglio scorso all’audizione presso la Camera dei Deputati, Commissioni Riunite Finanze e Lavoro, proponendo motivati correttivi. Il ns. vertice nazionale era rappresentato dal Segretario del CNO, Francesco Duraccio, e dal Responsabile dell’Ufficio Legislativo, Luca de Compadri. Presentato un “dossier “esplicativo che ricalca la circolare n. 14/2018 della Fondazione Studi.

 

In questi giorni non si parla d’altro: il decreto dignità. Trattasi, come noto, del Decreto Legge 12 Luglio 2018 n.87 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 Luglio 2018 e, dunque, in vigore dal 14 Luglio scorso.
Il provvedimento, varato dal Consiglio dei Ministri, il 2 Luglio scorso su proposta del Ministro del Lavoro On.le Di Maio, ha destato nella ns. Categoria un grande sconcerto per le disposizioni, molto restrittive, in materia di contratti a termine e somministrazione di lavoro a termine.
Val la pena di ricordare i punti salienti di questa inattesa riforma del contratto a termine e di quello di somministrazione che, a macchia di leopardo, hanno inciso sulle disposizioni già contenute nel T.U. dei Contratti (id: Decreto Legislativo 81/2015 – Jobs Act).

Il legislatore ha:

  • Ridotto da 36 a 12 mesi i contratti “acausali”;
  • Possibilità di elevare tale durata a 24 mesi ma con causali che, nella locuzione formulata dal legislatore, si presentano foriere di sicuro contenzioso;
  • Riduzione delle proroghe da 5 a 4, in tutta la vita lavorativa del dipendente, con obbligo di motivazione quando, in sommatoria, si superano i 12 mesi;
  • I rinnovi devono essere sempre sorretti da motivazioni a prescindere dalla loro durata e ad ogni rinnovo c’è un incremento contributivo NASPI dello 0,50% in aggiunta alla quota fissa, determinata dalla Legge Fornero, dell’1,40%;
  • Restano invariate le prerogative dei CCNL, anche AZIENDALI, di determinare diverse durate derogatorie del limite massimo di 24 mesi ovvero attività stagionali diverse rispetto a quelle legali ex D.P.R. 1525/1963;
  • Parimenti, i limiti numerici per assunzioni a termine (20%) sono soggetti a variazione ad opera dei CCNL;
  • Nessuna prerogativa, invece, dei CCNL circa le causali ed il numero delle proroghe;
  • I rapporti di lavoro a termine tra somministratore e lavoratore seguono le nuove disposizioni (durata, motivazioni, proroghe, rinnovi, aumento contributivo);
  • Le nuove disposizioni si applicano ai contratti a terminestipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto ed ai rinnovi e proroghe di contratti in corso a tale data.

Quale la ratio, la finalità di tale “rivoluzione”? Ne ha parlato lo stesso Ministro al Festival del Lavoro: lotta contro la precarietà.
Ergo, per il Ministro l’assioma precarietà/tempo determinato era perfetto.
Sui “social” il CPO, con quella sobrietà di linguaggio che è dovuta ad una Istituzione, ha preso posizione giuridica specie sulla retroattività e sulla confusione tra contratto a termine e di somministrazione. Ha paventato un’atomizzazione dei contratti a termine presagendo una loro durata “tranquilla” per 12 mesi sussistendo ancora l’acausalità.
Il CNO e la FS hanno egualmente affrontato la tematica. La FS ha emanato la circolare n. 14/2018 il 17 Luglio scorso essendo, peraltro, prodiga di proposte costruttive.
Il 19 Luglio scorso, alle ore 15:00, presso le Commissione Riunite, Finanze e Lavoro, della Camera dei Deputati, c’è stata l’audizione, per il D.L. 87/2018, del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro rappresentato dal Segretario Nazionale, Francesco Duraccio, e dal Responsabile dell’Ufficio Legislativo del CNO, Luca de Compadri che hanno esternato la preoccupazione della Categoria circa i posti di lavoro che potrebbero andare perduti offrendo spunti di riflessione, contenuti nell’allegato documento, e proposte costruttive del tipo “mantenimento dei 36 mesi di durata massima”, introduzione di causali “leggibili” e “pratiche” solo dopo il 24° mese, norma transitoria circa l’applicabilità delle nuove disposizioni ma differite nel tempo, riflessione circa la diversità giuridica del contratto di somministrazione.
A parte diffonderemo anche il video dell’audizione auspicando, per davvero, una meditazione del Parlamento sulle ns. proposte giacchè l’attuale formulazione rischia di ottenere il classico rimedio che è peggiore del male.
Va da sé che il nuovo contratto a termine, sperando che possa essere rideterminato dall’intervento del Parlamento in sede di conversione del Decreto Legge, sarà oggetto di prossimi eventi formativi in corso di programmazione.
Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023