26 Marzo 2021

C.U. 2021. Dopo lo sconcerto per il contenuto delle FAQ AdE sull’obbligatorietà della compilazione dei punti 478,479 e 480, in palese difformità ad istruzioni precedenti, c’è stato il deciso intervento del ns. CNO. Riformulate le FAQ in subiecta materia, l’obbligatorietà si è trasformata in facoltatività. Resta l’amarezza per l’estrema disinvoltura della Pubblica Amministrazione con cui “legifera” a qualche giorno dalla scadenza dell’adempimento smentendo istruzioni precedenti creando ansia e panico negli operatori.

 

Come se non bastassero le preoccupazioni per i contagi da coronavirus, considerato che determinate attività la nostra Categoria le espleta “in presenza”, ci si è messa, negli ultimi giorni, l’Agenzia delle Entrate.

Nelle FAQ (id: una nuova fonte del diritto amministrativo secondo taluni soloni della P.A.) emesse il 23 marzo, in tardo pomeriggio, è emersa l’obbligatorietà della compilazione dei punti 478, 479 e 480 delle C.U. 2021 che già, grazie alla costanza e determinazione del ns. CNO, si era riusciti a trasferirne la scadenza al 31 marzo.

Panico, ansia, urla sui social per un repentino cambio di scena. Le precedenti istruzioni erano, infatti, in direzione diversa circa “l’obbligo di compilazione”.

Case di softerhouse in crisi, colleghi urlanti, colleghi che, a prezzo di sacrificio, avevano inoltrato nei termini edittali le C.U., altri che, dopo la proroga, avevano regolarmente inviato la maggior parte di C.U.

E così è sorto il dubbio amletico: rifarle o non rifarle dopo le Faq del 23 marzo?

Si è mosso il ns. CNO, si è rivolto all’AdE evidenziando la difformità delle precedenti istruzioni rispetto a quanto asserito nelle Faq.

L’AdE ha accolto l’istanza del ns. CNO di non modificare la compilazione della Certificazione Unica 2021 in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.

E così la compilazione dei punti 478, 479 e 480 della CU è diventata, infatti, opzionale e non più obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 128 del D.L. 34/2020.

Sulle nuove Faq in luogo dell’obbligatorietà di compilazione delle caselle sopra indicate compare, oggi, un “preferibile” il che significa FACOLTA’.

Ecco, noi ringraziamo il CNO e senza voler fare alcuna disquisizione sulla valenza giuridica delle Faq perché, magari, ci sta in mezzo a noi qualche amico del giaguaro, aneliamo dalla Pubblica Amministrazione solo un senso civico e di equilibrio senza, peraltro, andare a disturbare l’art. 97 della Costituzione in materia di “buon andamento” ed “imparzialità”.

Disturbo, peraltro, inefficace se si pensa che la P.A., quella con cui abbiamo a che fare noi, pensiamo all’INPS, ad esempio, difetta moltissimo in “buon andamento”.

Buon lavoro

Ad maiora 

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

Condividi:

Modificato: 2 Agosto 2023