7 Luglio 2017

Il C.U.P. (Comitato Unitario Professioni), presieduto da Marina Calderone, chiede ufficialmente al M.E.F. l’esclusione degli Ordini Professionali dal novero della Pubblica Amministrazione destinataria delle disposizioni sul procedimento di dissociazione del  tributo I.V.A. denominato “split payment” in vigore dal 1° Luglio 2017.

 

Dal 1° Luglio scorso, quali soggetti passivi dell’I.V.A. e fornitori di prestazioni e servizi professionali  alla Pubblica Amministrazione, siamo, nostro malgrado, destinatari del procedimento di dissociazione del tributo previsto dal D.L. 24 Aprile 2017 n. 50 successivamente convertito in Legge.
E fin qui nulla quaestio se, a livello libero professionale, abbiamo rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Il problema, grande come una casa, è se gli Ordini Professionali, come Enti Pubblici non economici, sono, di per sè, pubblica amministrazione donde l’applicabilità della normativa sullo split payment anche nei rapporti tra Ordini Professionali e “fornitori”.
Secondo il C.U.P. gli Ordini Professionali non dovrebbero essere considerati Pubblica Amministrazione alla luce del combinato disposto della normativa introduttiva (id: la “manovrina”) ed il Decreto Ministeriale di attuazione.
Ed infatti, con nota prot. N. 205/U/17 del 3 Luglio 2017, la Presidente Marina Calderone, nella sua qualità di Presidente del C.U.P. (Comitato Unitario Professioni), ha indirizzato una formale richiesta in subiecta materia alla Direzione Generale Dipartimento Finanze del M.E.F. .
La ns. Presidente, preso atto della pubblicazione degli elenchi dei soggetti tenuti alla disciplina dello “split payment” di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633, come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 Aprile 2017 n. 50, ne ha riscontrato l’erroneo inserimento degli Ordini Professionali.
Ha fatto, quindi, presente che tale inserimento si manifesta palesemente contrario al dettato del Decreto Ministeriale  di attuazione della disciplina dello split payment (id: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 Giugno 2017) che, all’art. 5 ove ci si riferisce all’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni, dispone  l'applicazione della disciplina in oggetto alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016, nel quale gli Ordini professionali non risultano inseriti.
Da qui la richiesta di non considerare gli Ordini Professionali quali soggetti alla normativa sullo split payment in quanto non sono Pubbliche Amministrazioni nel senso indicato dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Non azzardiamo conclusioni ma solo auspici che, una volta tanto, il diritto prevalga, anche nella sua ermeneutica, sulla necessità di cassa.

Buon lavoro

Ad maiora
 

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.
Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

Condividi:

Modificato: 3 Agosto 2023