28 Aprile 2020

Importante “atto di coordinamento e di indirizzo delle funzioni dei CPO in materia di verifica dell’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 a seguito di emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19” deliberato dal CNO il 24 aprile 2020. Saranno sufficienti in questo biennio complessivamente 32 crediti formativi di cui almeno 3 in materia di deontologia ed ordinamento. La notifica ai CPO con Circ.1163-Prot.2020/0003766 del 27 aprile 2020.

 

Questo “virus” da COVID-19, oltre a cambiarci vita ed abitudini, ci ha maggiormente amalgamati come CPO nello stabilire disposizioni che possano essere identiche su tutto il territorio nazionale e, laddove ciò non è possibile, interviene il CNO come nel caso della modalità di valutazione dei crediti formativi nel biennio 2019/2020 per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

Come noto, nel corrente 2020, a seguito dei vari DPCM, sono stati sospesi gli eventi formativi il cui svolgimento avrebbe potuto essere, a cagione dell’inevitabile assembramento senza la cautela del distanziamento sociale, la fonte più probabile del contagio.

Dunque, ci si è trovati di fronte ad una ipotetica differenziazione tra CPO in merito alla valutazione, per il giudizio di ottemperanza dell’obbligo formativo, non solo del numero dei crediti formativi ma, anche delle modalità di svolgimento ed apprendimento della formazione continua.

In altri termini, si è posto anche il problema se la pandemia avesse sospeso l’obbligo, imposto dalla legge e dal Regolamento in capo ai CPO, di predisporre eventi formativi.

Ci ha pensato, allora, il CNO che, in materia di “formazione”, ai sensi dell’art. 23 della legge 12/1979, detiene il potere di indirizzo e coordinamento.

Lo ha esercitato proprio qualche giorno fa, con delibera n. 337 del 24 aprile 2020 notificata con Circolare n.1163 del 27/04/2020 – prot. 2020/0003766 pari data.

Il CNO, con la delibera de qua, è intervenuto a coordinare ed indirizzare l’operato del CPO in materia di:

  1. Verifica dell’obbligo formativo relativo al biennio 2019/2020 a seguito del virus COVID-19;
  2. Percentuale di crediti formativi conseguibile con e-learning e formazione a distanza;
  3. Criteri per la validazione di eventi organizzati da soggetti terzi in modalità “videoconferenza”.

Nel concreto, il CNO ha reputato di indirizzare le attività di verifica dell’ottemperanza all’obbligo formativo 2019/2020 di pertinenza dei CPO, determinando in 32 crediti formativi professionali complessivi l’obbligo degli iscritti (e conseguenzialmente anche l’onere a carico dei CPO) in tale biennio di cui almeno 3 (riferito sempre al biennio scaduto 2019/2020) in materia di deontologia ed ordinamento.

I crediti formativi potranno, inoltre, essere conseguiti, anche nella misura del 100%, con modalità a distanza mediante utilizzo della tecnologia e-learning e webinar.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, ferme restanti per gli Enti autorizzati le regole disposte dalle apposite linee guida per le modalità di formazione a distanza allegate al regolamento, ha promosso da parte dei Consigli Provinciali, con la predetta circolare, l’utilizzo, ancorché in via non esclusiva, della piattaforma per videoconferenze “Lifesize”, messa a disposizione dall’ENPACL, già implementata di sale virtuali con capienza massima di 300 partecipanti in contemporanea.

In caso di utilizzo della predetta piattaforma, i Consigli Provinciali cureranno la gestione dell’evento formativo sulla “Piattaforma informatica per la formazione continua” analogamente agli eventi svolti in modalità frontale, così come previsto dalle linee guida di cui all’articolo 9 del vigente Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro.

Le presenze dei partecipanti, conseguentemente e previa identificazione degli stessi, saranno imputate da parte del Consiglio Provinciale nella piattaforma informatica dedicata alla formazione continua dei Consulenti del Lavoro. Per verificare la corretta partecipazione degli iscritti durante l’intero svolgimento dell’evento, il Consiglio Provinciale utilizzerà la funzionalità dedicata alla votazione presente nella piattaforma Lifesize. In tal caso, non sarà necessario alcun altro test di verifica.

Il Consiglio Provinciale, laddove pervengano da parte di enti formatori autorizzati richieste di accreditamento di eventi da svolgere in modalità videoconferenza, valuterà di accoglierle solamente nel caso in cui sia in grado di poter vigilare sull’effettiva partecipazione degli iscritti all’attività formativa.

Il nostro CPO già sta sperimentando pregi e difetti di questa piattaforma per cui, al più presto, valuterà la ripresa della Formazione Continua pur potendo, al momento e fino al termine del corrente anno, non fare più nulla avendo organizzato eventi dal 1/1/2019 ad oggi pari a 130 crediti formativi:110 nel 2019 e 20 dal 01/01/2020 al 28/02/2020.

Però, certamente, proseguiremo fermo restando che la scelta della formazione è vostra nel come, dove e quando così come l’obbligo del CPO è sancito nell’organizzare eventi per complessivi 50 crediti biennali.

Buon lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023