3 Agosto 2018

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, riconosce, con la sentenza N. 33464 del 18 Luglio 2018, la legittimazione agli adempimenti fiscali ai Dottori Commercialisti/Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro. Chi non è iscritto ad uno di questi due Ordini non può svolgere attività del genere e viola l’art. 348 c.p. anche se ha avvisato il “cliente” della mancata iscrizione all’Ordine o che sia stato autorizzato dall’A.D.E.

 

Una sentenza chiara, limpida ed incontrovertibile sul piano del diritto e dell’ermeneutica con una “motivazione” che è corretta nel momento in cui si cimenta a descrivere “l’adempimento in materia fiscale”.

Ma andiamo con ordine!!!

I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corretto, in ciò confermando l’operato della Corte Territoriale, l’applicabilità dell’art. 348 codice penale ad un soggetto non iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili ed a quello dei Consulenti del Lavoro AD ONTA DI TRE GIUSTIFICAZIONI del tipo:

  1. Ha svolto un’attività generica per la quale non occorre alcuna iscrizione;
  2. Ha, comunque, riferito al cliente di non essere iscritto ad alcun Ordine Professionale;
  3. Ha ricevuto attestazione dall’Agenzia delle Entrate.

Il procedimento degli Ermellini è stato semplice ma arguto al contempo:

  1. Nozione di professione ex art. 348 c.p.;
  2. Rinvio a norme istitutive di professioni;
  3. Oggetto della professione;
  4. Attività generiche.

Gli Ermellini hanno osservato, in primis, che l’art. 348 c.p. costituisce una “norma in bianco” per cui deve riempirsi di contenuto alla luce di altre disposizioni tra cui le leggi istitutive degli Ordini Professionali e, dunque, quelle dei Commercialisti/Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro.
Secondo i Giudici della Suprema Corte di Cassazione la giurisprudenza di legittimità ha dato all’esercizio abusivo della professione una lettura espressiva del rispetto dei livelli di competenza necessari a garantire tutela ad interessi pubblici a protezione costituzionale. Per il meccanismo del rinvio alla disposizione extra-penale, il citato art. 348 c.p. diviene una sorta di “norma penale in bianco”, in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l’indicato titolo, le condizioni soggettive ed oggettive – tra le quali l’iscrizione ad un apposito albo – in mancanza delle quali l’esercizio risulta abusivo. La nozione di esercizio abusivo della professione, secondo i Giudici della Cassazione, viene in considerazione nella sua duplice accezione. E’ tale infatti il comportamento di chi eserciti la professione in assenza di prescritta abilitazione statale, qualora detto esercizio si connoti per una pluralità di atti che, pur non riservati in via esclusiva alla competenza di una specifica professione, nel loro continuo ed oneroso riproporsi, degenerino in una situazione di apparenza evocativa, con conseguente affidamento incolpevole della clientela. Ciò detto, a nulla è valso per il ricorrente dedurre la genericità dell’attività di consulenza tributaria ed aziendale, posto che correttamente la Corte territoriale ha ricondotto l’attività ascritta all’imputato (tenuta della contabilità delle imprese e consulenze in materia tributaria e di lavoro), a quella riservata per legge ai dottori commercialisti o agli esperti contabili, con conseguente integrazione del reato di esercizio abusivo. E, quindi nessun collegamento alla legge n. 4 del 2013 relativa alle professioni senza albo o ad un’attestazione dell’Agenzia delle Entrate.

Ed ora speriamo che sia chiaro per tutti!!!!

Buon lavoro
Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023