22 Maggio 2023

I Consulenti del Lavoro, prima esclusi e poi riammessi a firmare la “DICHIARAZIONE PER PROFESSIONISTA IN MATERIA FISCALE INCARICATO DALL’IMPRESA RICHIEDENTE” nell’ambito della misura prevista dalla Regione Campania “FEAMP 2014 2020 Mis. 5.68 par. 3”

 

La Regione Campania ci ricasca e continua perseverando negli atavici e anacronistici errori di escludere la categoria dei Consulenti del Lavoro, ritenuta non legittimata ad assistere le aziende in ambito fiscale, con l’intento più o meno evidente di privilegiare altre professioni.

La vicenda, dai contenuti a dir poco grotteschi, nasce con il Decreto Dirigenziale n.101 del 09/03/2023 della Giunta Regionale della Campania, con il quale viene indetto un bando di compensazione finanziaria, per l’emergenza dovuta alla guerra in Ucraina, per sostenere i costi aggiuntivi gravati sugli operatori della pesca e dell’acquacoltura.

Il Bando, con una dotazione finanziaria pari ad euro 5.133.255,00, successivamente prorogato, sanciva che le relative istanze andavano presentate dalle ore 09.00 del 10 marzo 2023 alle ore 16.00 del giorno 22 maggio 2023, e prevedeva una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, per il periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022.

Nei documenti necessari e obbligatori per la presentazione dell’istanza de qua, vi era una “DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MATERIA FISCALE INCARICATO DALL'IMPRESA RICHIEDENTE” a cui faceva seguito la locuzione tra parentesi (COMMERCIALISTA).

Il nostro CPO, dopo le segnalazioni di diversi iscritti che sollecitavano l’intervento dell’Ordine, scriveva prontamente all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, chiedendo letteralmente “al punto 10.1 (DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA) requisito punto 5 (DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MATERIA FISCALE INCARICATO DALL'IMPRESA RICHIEDENTE) la dicitura riportata tra parentesi (COMMERCIALISTA), deve essere intesa solo come specificazione esemplificativa del soggetto titolato alla compilazione della dichiarazione che è il "professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente", e quindi si tratta di una dicitura generica che ricomprende tutte le professioni titolate, ivi compresi i CONSULENTI DEL LAVORO.” e pregando l’Assessore di “pubblicare gli opportuni chiarimenti come FAQ".

L’Assessorato nella stessa giornata, pubblicava sul proprio sito la FAQ n.22 che testualmente si riporta: “Nell’ambito della materia tributaria e in particolare nel contesto dell’ordinaria amministrazione, operano diverse figure professionali che nell’uso comune dei cittadini e dei media sono ricompresi nel termine “commercialisti”. Le figure principali operanti nel settore sono il Dottore Commercialista, il Ragioniere commercialista e l’Esperto contabile, cui spetta l’esercizio delle attività riservate e tipiche nella materia fiscale di cui al D.lgs. n. 139 del 2005. Per quanto riguarda i Consulenti del lavoro, la Cassazione ha affermato che se il Consulente del lavoro può legittimamente occuparsi della liquidazione e del pagamento delle imposte dei lavoratori dipendenti, in ragione della competenza in materia di redditi da lavoro dipendente, egli non può invece prestare assistenza fiscale e contabile anche ai lavoratori autonomi (e alle imprese), attività che è di competenza esclusiva dei commercialisti (Cassazione penale, sentenza n. 10100 dell’11 marzo 2011)”, oltre ad inviare una PEC ai colleghi che avevano predisposto e firmato la dichiarazione nella qualità di Consulenti del Lavoro, intimandogli di produrne una firmata da un “commercialista”, pena il diniego dell’istanza presentata.

È bene evidenziare che il contenuto della citata sentenza n° 10100 dell'11 marzo 2011, a corroborazione del diniego alla categoria professionale dei Consulenti del Lavoro, si riferisce ad una previgente formulazione dell'art. 12 del D.lgs. n.546/92 che prevedeva l'assistenza presso le Commissioni Tributarie ai Consulenti del Lavoro limitatamente ai redditi di lavoro dipendente, e che detta limitazione è stata superata con la modifica apportata all'art. 12 richiamato ad opera dell'art. 3-bis comma 9 lettere a) e b) del D.L. n.203/2005.

Pertanto, dal 2005 i Consulenti del Lavoro sono, a pieno titolo e senza limitazione alcuna, abilitati all'esercizio innanzi alle Commissioni Tributarie per qualsivoglia materia.

Alla luce della posizione intransigente assunta dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, l’Ufficio di Presidenza del nostro CPO ha deciso di mettere in mora la Regione Campania ed avviare un ricorso al TAR, con l’ausilio di un Avvocato Amministrativista, per ottenere, con procedura d’urgenza, una sospensione delle procedure del bando, pur non smettendo, di cercare una via “informale” fatta di contatti, mail, telefonate e messaggi, per una più rapida risoluzione della querelle.

Nella giornata dello scorso 18 maggio, a quattro giorni dalla scadenza del bando, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania è ritornato sui proprio passi modificando la FAQ n.22 accogliendo così la richiesta fatta dal nostro CPO come sancito testualmente: “Nell’ambito della materia tributaria, e in particolare nel contesto dell’ordinaria amministrazione, operano diverse figure professionali che nell’uso comune dei cittadini e dei media sono ricompresi nel termine “commercialisti” […] Tale competenza in materia di aiuti alle imprese, non costituisce prerogativa esclusivamente riservata a categorie individuate di professionisti,[…] per cui è ammissibile la dichiarazione resa da altro professionista, quale il Consulente del Lavoro, l’Avvocato tributarista e il Revisore legale, incaricato dalla impresa che richiede il beneficio”, ed inviando nel contempo, una PEC di rettifica ai colleghi, per ribadire la piena titolarità della dichiarazione compilata e firmata dai  CONSULENTI DEL LAVORO.

La Regione Campania, purtroppo, non è nuova a questo tipo di ostracismo nei confronti della nostra categoria, ricorderete sicuramente diversi casi, dove purtroppo il nostro CPO è dovuto intervenire per far rettificare dei provvedimenti emessi in totale dispregio di tanti colleghi che trattano anche la materia fiscale. Ma tant’è. Noi continueremo a vigilare e ad attuare, con forza, tutte le azioni necessarie a difesa della categoria dei CONSULENTI DEL LAVORO.
Buon lavoro
Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

FT/FT

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Modificato: 1 Agosto 2023