18 Maggio 2022

Il 9 maggio scorso il CPO di Napoli ha sottoscritto una Convenzione con l’Università telematica UNICUSANO di Roma per consentire la possibilità, agli iscritti dell’ultimo anno dei corsi di laurea triennali e magistrali che abilitano i possessori a sostenere l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, a frequentare studi professionali dei CDL per i 6 mesi di praticantato previsti dal D.P.R. 137/2012.

Sul nostro sito istituzionale, www.ordinecdlna.it , nel link “Protocolli e Convenzioni”, troverete la pubblicazione della Convenzione sottoscritta il 9 maggio scorso dal Presidente del CPO di Napoli, Edmondo Duraccio, e dal Consigliere di Amministrazione Delegato dell’Università degli studi “Niccolò Cusano”, Prof. Avv. Giovanni Puoti.

Si è, dunque, nel solco di quella “politica” del CPO di Napoli tesa a tutelare la crescita della Categoria mediante la promozione dell’istituto del praticantato.

E, su questo, i frutti si sono già visti, essendo il CPO di Napoli in “buona crescita” riguardante il numero degli iscritti nel Registro dei Praticanti ed al numero di praticanti napoletani che si presentano a sostenere gli esami di abilitazione.

La Convenzione suddetta scaturisce dalla disposizione, ex art.6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 (id: riforma degli ordinamenti professionali) che prevede: “Il tirocinio può essere, altresì, svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. "

La Convenzione Quadro tra il MIUR ed il CNO è stata stipulata il 24 luglio 2013.

Con la Convenzione sottoscritta il 9 maggio scorso si attua la ratio legis tesa ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro professionale dei giovani studenti universitari integrando la formazione con l’esperienza professionale.

Le parti firmatarie si impegnano a:

a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;

b)    regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Per lo svolgimento di sei mesi di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma s'impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

Lauree triennali o Lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;

LM-56: Scienze dell'Economia;

Relativamente al contenuto dei corsi di laurea, La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico disciplinari:

18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto Privato;

IUS/04 – Diritto Commerciale;

IUS/07 – Diritto del Lavoro;

IUS/1O – Diritto Amministrativo;

IUS/12 – Diritto Tributario;

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

e almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica;

SECS-P/07 – Economia Aziendale;

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese;

SECS-P/1O – Organizzazione aziendale.

I CFU possono essere acquisiti nel percorso di laurea triennale L-18 denominato Economia Aziendale e Management ovvero nel percorso di Laurea Magistrale LM56 denominato Scienze Economiche sia per il curriculum Gestione e Professioni di Impresa sia per il Curriculum Mercati Globali e Innovazione Digitale.

Nel caso di iscrizione alla Laurea Magistrale LM-56 denominato Scienze Economiche parte dei crediti indicati sopra possono essere stati acquisiti nella laurea triennale.

Gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, e almeno 150 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Preside della Facoltà di Economia per il successivo inoltro al/i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione.

Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al registro dei praticanti, gli studenti dovranno inoltre aver superato con profitto gli esami nelle discipline ritenute caratterizzanti i singoli corsi di laurea e ritenuti dalle parti fondamentali per il proficuo svolgimento del praticantato.

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.

La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma s'impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

 Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023