12 Gennaio 2021

Il CNO prende immediata posizione contro il Msg INPS n.72 del 11 gennaio 2021 con il quale l’Istituto, a seguito anche di parere ministeriale, sancisce (!!) che la decontribuzione vada applicata a dicembre solamente su 3/12 della 13^ mensilità. A parte l’aspetto giuridico, il CNO ha ricordato che non si può “interpretare” quando buona parte delle buste paghe sono state elaborate al pari della contribuzione. Resta in ogni caso la scarsa considerazione del ns. lavoro.

 

Ieri sera, nel consueto orario 21:30/22:00 come è nelle sue migliori tradizioni, l’INPS ha diramato il Msg n. 72 del l 11 gennaio 2021 nel quale, al paragrafo 4, su preciso parere del Minlavoro, ha sancito che la decontribuzione, nel mese di Dicembre, debba tener conto solo del 3/12 della 13^ mensilità.
Già nella serata di ieri il ns. CPO ha preso posizione, dal punto di vista giuridico e poi sotto il profilo etico-comportamentale, contro l’assurda interpretazione dell’Istituto (id: del Ministero) che contravviene alle regole ermeneutiche più elementari nell’imporre lo spacchettamento della 13^ mensilità.
Abbiamo osservato come nel mese di dicembre ci sia solo l’atto di erogazione e che la 13^ pur maturando COME DIRITTO mese per mese deve essere, poi, EROGATA CON LA RETRIBUZIONE IN CORSO AL MESE DI DICEMBRE e sottoposta a contribuzione in base alle aliquote vigenti in QUEL MESE.
E che ragionando, poi, così, la stessa cosa si sarebbe potuta pretendere per ferie maturate in periodi precedenti (quando non sussisteva decontribuzione) ma fatte godere a Dicembre.
Quindi, sul piano del diritto, UNA CASTRONERIA UNICA!!
Peggio ancora sul piano comportamentale.
Non si può, la sera del 11 gennaio, quanto l‘80% delle buste paga è stato elaborato con relativo conguaglio e calcolo dei contributi, intervenire sulla determinazione della “decontribuzione”.
E’ un comportamento INQUALIFICABILE che si è ripetuto numerose volte in materia di ammortizzatori sociali a partire da marzo 2020.
A nulla, quindi, vale la CONCESSIONE che ci obbliga a restituire con le operazioni contributive di gennaio 2021 la decontribuzione “non spettante” con l’indicazione dei relativi codici.
Stamane ha preso posizione su tale scempio il ns. CNO, a firma della Presidente Calderone, con una nota, Prot. 2021/0000315, inviata al Presidente dell’INPS Prof. Pasquale Tridico.
L’incipit della nota de qua è fondamentale:” il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021 con cui l’Istituto ha disciplinato tra l’altro gli aspetti operativi della c.d. Decontribuzione Sud sulla tredicesima mensilità non è accettabile”.
E poi così prosegue:
“E va a colpire, per l’ennesima volta in questa pandemia, le finanze degli imprenditori e dei lavoratori autonomi che si vedono negato il diritto previsto dalla norma di versare contributi in misura ridotta.
Come Le è noto, l’art. 27 della legge n. 126/20 ha introdotto uno sgravio del 30% dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro ubicati nelle regioni meridionali.
La misura ha le caratteristiche dell’aiuto al mantenimento dei livelli occupazionali e non d’incentivazione all’occupazione ed è entrata in vigore a ottobre dell’anno scorso.
L’Inps peraltro ha già regolamentato tale disciplina con circolare n. 122 del 22 ottobre 2020; ma, né in tali istruzioni né in quelle successive, è stato mai affrontato il tema della variazione delle modalità di calcolo dei contributi sulla tredicesima mensilità.
Le modalità con le quali risulta ora gestita questa importante questione sono quindi da stigmatizzare, sia nella forma che nel merito.
Nel merito, perché l’art. 6, comma 9, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, stabilisce che le gratificazioni annuali e periodiche (comprendenti anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità) devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione
ed allo stesso imputate (Circolare INPS 263/1997).
I contributi vanno versati sull’intera tredicesima maturata e corrisposta; non si comprende, allora, perché la decontribuzione correlata dovrebbe seguire criteri differenti e incoerenti.
Nella forma, in quanto questa non condivisibile interpretazione arriva in ritardo cioè in prossimità della scadenza del pagamento dei contributi stessi, con la maggior parte delle aziende e dei Consulenti del Lavoro che hanno già concluso i conteggi e la contabilizzazione dei relativi costi.
I motivi addotti nel merito dovrebbero indurre l’Istituto a rivedere la scelta interpretativa adottata, pur se supportata da un non condivisibile parere ministeriale”.

Secondo noi va presa una decisione drastica. Non si può essere schiavi di una burocrazia ottusa!!
Buon lavoro
Ad maiora          

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.
ED/FC

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Modificato: 2 Agosto 2023