18 Maggio 2020

Tavolo Tecnico INPS – Direzione Generale e Commissione Consiliare del CNO dell’11 maggio 2020 in modalità “videoconferenza”. Numerose le tematiche affrontate dalle Parti, tutte di grande attualità operativa, che vi riportiamo in modo testuale insieme alle “FAQ” diramate dall’Istituto per una rapida consultazione. Il Report informativo è stato inoltrato ai CPO con Nota Prot. 2020/0004177/COMUNICATI E NOTIZIE del 15 maggio u.s.

 

Il giorno 11 maggio 2020, in modalità Videoconferenza, si è riunito il tavolo tecnico Inps-Direzione Generale con la Commissione Consiliare del CNO addetta ai rapporti con gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
Al termine dell’incontro è stato fatto pervenire al CPO, con allegate FAQ dell’Istituto, un corposo Report Informativo contenuto nella nota Prot.2020/0004177/COMUNICATI E NOTIZIE del 15 maggio 2020, a firma della Presidente Marina Calderone che sottoponiamo alla vs. attenzione riportando testualmente l’indicazione delle tematiche affrontate con la soluzione concordata e con l’invito finale di trasmissione a tutti gli iscritti ad opera dei CPO:

1)  Domande  CIGD per aziende plurilocalizzate.

In base alle disposizioni vigenti, e a tutti i casi antecedenti alle modifiche apportate alle diverse procedure ad opera del cd. Decreto Rilancio, per le aziende con unità̀̀ produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate presso le Regioni, dove hanno le singole sedi o unità locali, che effettuano l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Qualora vi siano datori di lavoro con più unità̀̀ produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, al fine del coordinamento delle relative procedure, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’istanza al Ministero del Lavoro deve essere presentata telematicamente tramite la piattaforma CIGS online con la causale “COVID-19 Deroga”.
A tal riguardo l’INPS ha emanato la circolare n. 58/2020 che non ha chiarito alcune questioni, che sono state così poste, a titolo di esempio, ai rappresentanti INPS del Tavolo tecnico. In particolare:

a) per società con duecento unità produttive che riceve un’unica autorizzazione ministeriale, si devono inoltrare duecento diversi modelli lG 15?
b) per società con una unità produttiva e centonovantanove unità operative che riceve un’unica autorizzazione ministeriale, si deve inoltrare soltanto un modello IG 15?
c) per società localizzata in meno di cinque regioni, con una unità produttiva in una regione e una unità operativa in un’altra regione, che ha presentato due domande alle due diverse regioni, ottenendo in entrambi i casi il decreto di concessione, quale sede INPS dovrà gestire l’autorizzazione?

Nel primo caso l’INPS consente la possibilità di concentrare l’istanza “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) su un’unica unità produttiva a scelta, sempreché vi sia identità di numero di matricola. Questa soluzione sarebbe praticabile anche nel caso di CIGO. È opportuno, comunque, precisare che tale possibilità però comporta per l’impresa un unico conteggio delle settimane utilizzate (cd. contatori CIG aziendali) che, invece, nel caso di invio dei modelli IG 15 per ciascuna unità produttiva, sarebbe distinto per ciascuna di queste.
Nel secondo caso, se tutte le 199 unità operative presenti nell’anagrafica aziendale risultano collegate all’unica unità produttiva, si potrà procedere, parimenti, all’invio di un unico “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”).

Nell’ultimo caso, è previsto che la sede INPS, presso cui è stata decretata l’istanza relativa all’unità operativa (sede o unità locale), trasferirà per competenza l’autorizzazione alla sede INPS territoriale dove è sita l’unità produttiva, che gestirà poi la comunicazione finale con l’azienda. A tal proposito la DG INPS sta provvedendo ad istruire le sedi territoriali con un messaggio interno.

2) Codici conguaglio autorizzazioni Cigo/Fis

Con riferimento alla nota inviata dal Consiglio Nazionale circa la confusione generatasi sull’utilizzo dei codici conguaglio, l’INPS  ha evidenziato che è in pubblicazione un messaggio con ulteriori precisazioni rispetto al messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, nel quale, peraltro, era stato anche specificato che  le aziende avrebbero dovuto utilizzare il codice di conguaglio comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Con il nuovo messaggio si comunica che i codici di conguaglio verranno comunicati direttamente alle aziende con invio di una PEC per ogni singola autorizzazione e agli intermediari delegati con un’unica email giornaliera, che conterrà tutte le autorizzazioni rilasciate per le aziende in delega.
L’Istituto prenderà, comunque, in considerazione le denunce trasmesse fino al 13 maggio 2020 che contengono codici conguagli relativi  a COVID-19  difformi  da quelli previsti  ed esposti  nel  cassetto previdenziale; si evidenzia, però, che per le trasmissioni successive dovranno  essere utilizzati i codici secondo le istruzioni emanate.

3)  CIGO/FIS/CIGD/SR41

In una delle precedenti riunioni del tavolo tecnico è stato specificato il criterio del conteggio delle settimane per la richiesta della Cassa integrazione e/o dell’assegno ordinario e la possibilità, ai sensi della circolare INPS n. 58/09, di recuperare a consuntivo eventuali giornate non utilizzate da nessun lavoratore.
L’INPS ha precisato, tuttavia, che per l’estensione di tale criterio anche alla Cassa integrazione in deroga sono in corso approfondimenti con il Ministero del Lavoro.
È stato anticipato che sono in corso di realizzazione misure di semplificazione che prevederanno l’inclusione dell’SR41 nella gestione dell’Uniemens.
Sempre in tema di semplificazione è stata anticipata la modalità di presentazione delle domande di Cassa integrazione per le ulteriori 9 (5+4) settimane previste dal cd. DL Rilancio.
In questo caso, in accoglimento della specifica richiesta del Consiglio Nazionale, sarà riproposta in automatico la precedente istanza presentata e, se non ci saranno variazioni, basterà cambiare solo il periodo e procedere con l’invio.  In caso di variazioni, invece, sarà sufficiente modificare i quadri corrispondenti e/o l’elenco dei lavoratori.  Nell’ipotesi di assegno ordinario, se dovessero variare i lavoratori da sospendere, dovrebbe essere previsto anche l’invio di un nuovo file CSV.

4) Bonus Sud, NEET e IO lavoro

Non ci sono novità inerenti a questi incentivi. A tal proposito si rammenta che:
a) La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) aveva prorogato anche per l’anno 2019 il bonus Sud. L’ANPAL lo aveva inizialmente disciplinato per le sole assunzioni decorrenti dal mese di maggio dello stesso anno. Con successivo decreto del 12/07/19, l’ANPAL ha esteso il bonus anche alle assunzioni effettuate nel primo quadrimestre dell’anno con una dotazione ulteriore di 200.000.000,00 di euro. Com’è noto, i fondi per il periodo maggio-dicembre sono esauriti, mentre invece, residuerebbero ancora parte dei fondi relativi al primo quadrimestre non del tutto spesi. Dopo un primo ristorno di circa 40.000.000,00 euro di residui, l’ANPAL non ne ha effettuati altri. Al momento, quindi, numerose istanze risultano inevase nonostante l’esistenza di fondi residui.
b) L’Incentivo Occupazione Neet per l’assunzione di giovani tra i 16 e i 29 anni previsto nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” continua a non essere operativo, stante l’assenza di finanziamento da parte dell’ANPAL.
c)  IO Lavoro, il nuovo incentivo per l’assunzione di giovani, fino a 35 anni di età, introdotto con decreto ANPAL n. 44/2020, non è operativo in assenza della relativa Circolare dell’INPS che sarà emanata dopo l’atteso parere da parte del Ministero del Lavoro.

5) Liquidazione ANF arretrati

Con la circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45, l’Istituto ha fornito le indicazioni relative alla nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Il messaggio 26 agosto 2019, n. 3119 riassume le istruzioni per la compilazione del flusso UNIEMENS, in particolare per la valorizzazione dei campi del nuovo elemento <'infoaggcausalicontrib'>. Fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro secondo le disposizioni impartite con il messaggio 31 ottobre 2017, n. 4283. Sebbene nei precedenti tavoli tecnici era stato dato per imminente lo sblocco di tale limite, l’INPS ha comunicato che, invece, rimarrà invariato almeno fino a luglio.
Tante sono, dunque, le tematiche affrontate e non sempre si riesce ad ottenere in tempi brevi la soluzione specie quando c’è di mezzo la burocrazia telematica ed altri Organi tipo ANPAL responsabile di alcune particolari gestioni. A parte pubblichiamo le FAQ.

Cordiali saluti.

Buon Lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023