29 Agosto 2019

REDDITO DI CITTADINANZA. DALLA CONCESSIONE AI CONTROLLI. LE ISTRUZIONI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO CONTENUTE NELLA CIRCOLARE N.8 DEL 25 LUGLIO 2019 CON L’INDICAZIONE DEI “REATI” E DELLE “SANZIONI”.

 

Era nell’aria il documento di prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di “reddito di cittadinanza” essendosene parlato anche al Festival del Lavoro 2019 del Giugno scorso al MiCo di Milano con il Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Generale Alestra.

D’altra parte l’istituto del reddito di cittadinanza in versione mix (id: erogazione contro la povertà e misura di politica attiva del lavoro) ha, come al solito, diviso in due la popolazione e la classe politica tra chi l’ha accolta favorevolmente e chi ha visto, ex adverso, una misura che allontana dal lavoro essendo il reddito di cittadinanza erogato poco meno di uno stipendio medio netto a chi, invece, lavora.

La verità, come al solito, sta nel mezzo. Noi C.d.L., ad esempio, l’abbiamo apprezzata, come del resto il REI (Reddito di Inclusione), come una misura di contrasto alla povertà e, un poco meno se non molto meno, come misura di politica attiva senza che i CPI fossero in grado di far fronte all’incombenza di una ricerca di posto di lavoro per il percettore del reddito di cittadinanza.

E chi se non i C.d.L. sono in grado di comprendere l’operatività dei CPI: attività notarile e statistica tra entrata ed uscita nel posto del lavoro ed accertamento della disponibilità, in caso di disoccupazione, ad accettare un nuovo lavoro.

C’è, poi, la vicenda dei “navigator” che rischia di creare attese in lavoratori autonomi che affiancherebbero i CPI su incarico contrattuale dell’ANPAL.

UNA COSA CONTORTA….senza contare le azioni poste in essere dai disoccupati allo scopo di percepire tale reddito.

La legge, in materia, è molto rigida e bene ha fatto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare N. 8 del 25 luglio 2019, a diramare precise e puntuali istruzioni per i controlli sui percettori di reddito di cittadinanza. 

In tale documento di prassi sono riepilogate le fattispecie di reato e le sanzioni previste dal legislatore in caso di violazione degli obblighi di informazione in capo al beneficiario del sussidio sia nella fase di presentazione dell’istanza, sia in costanza di fruizione del beneficio nell’ipotesi di variazioni dei requisiti intervenute successivamente alla presentazione dell’istanza.

Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n.26/2019, chi produce documenti falsi o attestanti cose non vere o omette di comunicare variazioni di reddito o patrimonio incorre nella pena detentiva.

In capo al lavoratore è posto, infatti, l’obbligo di comunicare in modo veritiero tutte le informazioni sulla situazione reddituale del nucleo familiare attraverso il modello Inps “RDC/PDC – com ridotto” e di comunicare l’avvio di un’attività di lavoro dipendente all’Istituto tramite il modello “Rdc/Pdc– Com Esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività a pena di decadenza dal beneficio, a prescindere dall’invio, a cura del datore di lavoro, della comunicazione ex art. 9 bis del D.L. n. 510/1996.

La fattispecie penale si perfeziona qualora le variazioni di reddito non siano state comunicate entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno, fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività.

In caso di condanna in via definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, in aggiunta alle sanzioni di tipo detentivo, l’Inps dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Si incorre nella decadenza dal beneficio anche in caso di omessa comunicazione dell’avvio di attività lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare.

Per l’assunzione in nero di beneficiari di reddito di cittadinanza si applica infine l’aumento del 20% degli importi della c.d. “maxisanzione”, previsto dal D.L. n. 12/2002.

Al riguardo, se i lavoratori irregolari sono almeno il 20% della forza lavoro scatta anche la sospensione dell'attività d'impresa, provvedimento per la cui revoca, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n.81/2008, il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione amministrativa e contributiva del periodo “in nero” accertato.

Non è roba da poco, come vedete!!!

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

 (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

 

Condividi:

Modificato: 3 Agosto 2023