3 Maggio 2020

Le proposte di Modifica al D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Rilancio) presentate il 28 maggio scorso in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati dal nostro CNO. Più valore a Professionisti ed Aziende con una profonda riflessione sulle disposizioni per la “sicurezza nei luoghi di lavoro” e sul “divieto di licenziamento”.

 

Il D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto “Rilancio”) ha iniziato il suo iter di conversione alla Camera dei Deputati con le audizioni innanzi alla V Commissione Bilancio di Montecitorio con presentazione di documenti e proposte da parte degli interessati.

E così il 28 maggio scorso, il ns. Consiglio Nazionale ha fatto pervenire alcune “osservazioni” “precise e puntuali” in relazione alle disposizioni contenute nei 266 articoli che compongono la struttura del decreto specie quelle che attengono al ruolo e funzione degli ordini professionali o alle esigenze di Aziende.

Professionisti ed Aziende, dunque, il binomio sotto lente di ingrandimento del CNO per esaminare e proporre modifiche ad alcune disposizioni nel segno del “Più valore a Professionisti ed Aziende”.  

Dall’inclusione per i contributi a fondo perduto al Fondo Nuove Competenze, senza dimenticare l’accesso agli interventi previsti per ridurre il contagio sui luoghi di lavoro e alle criticità del divieto di licenziamento: le proposte di modifica presentate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nel corso dell’esame per la conversione del D.L. 34/2020 vanno in questa direzione.

I nostri vertici hanno evidenziato e proposto alcuni accorgimenti al Decreto “Rilancio” nel corso del passaggio parlamentare per la conversione in legge, in particolar modo per gli incentivi ed azioni introdotte per sostenere le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non valide per i professionisti. Come ad esempio previsto dall’ art. 25 (contributo a fondo perduto), art. 88 (Fondo Nuove Competenze), art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro) del decreto che di fatto escludono centinaia di migliaia di professionisti da importanti provvedimenti in una fase in cui, come tutte le altre realtà del mondo del lavoro, stanno subendo gli effetti della crisi.

Oltre alla possibilità di far accedere i professionisti ordinistici ai contributi a fondo perduto, già ribadita dal giorno di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, è stato proposto di modificare il comma 1 dell’art. 88 prevedendo la possibilità per i datori di lavoro (di cui agli art. 19, 20, 21 del D.L. n.18/2020, convertito in L. n. 27/2020) – e non solo le “imprese” come specificato nel comma citato -, attraverso un accordo collettivo, di rimodulare l’orario di lavoro per intraprendere percorsi di formazione i cui oneri, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del nuovo “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Anpal.

E ancora, includere i professionisti tra i soggetti beneficiari degli interventi straordinari promossi dall’Inail per ridurre il rischio di contagio negli ambienti di lavoro attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori. Intervento che genera anche in questo caso una ingiustificata disparità di trattamento. Tra le proposte di modifica segnalate, inoltre, le disposizioni sugli ammortizzatori sociali (artt. 19 a 22 quinquies) in merito alle tempistiche e le modalità operative per effettuare le domande che, nonostante le modifiche apportate, risultano ancora complesse.

La reintroduzione di informative e consultazioni sindacali a fronte di una situazione di crisi come quella attuale, oltre all’impossibilità di ricorrere al licenziamento per g.m.o. fino al 17 agosto 2020, fanno correre il rischio di impattare fortemente sulle realtà imprenditoriali, specie le più piccole.

In particolare, è stata segnalata la discrasia esistente tra questo temine e lo spirare delle 5 settimane aggiuntive di Cassa Integrazione, che massimo a metà giugno esaurirà i suoi effetti. Restano due mesi di buco nel pagamento di stipendi e contributi, impossibili da coprire integralmente in questo particolare periodo di crisi.

Tempi lunghi anche per la Cigd per i datori di lavoro plurilocalizzati, per i quali nel decreto non è stata prevista alcuna semplificazione. Per far partire le domande bisognerà aspettare 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, attendere un nuovo decreto interministeriale con modalità di attuazione e ripartizione delle risorse, oltre alle istruzioni Inps. Nel documento, infine, considerazioni sulla sorveglianza sanitaria e, in ambito fiscale, la proposta di spostare dal 16 settembre al 1° gennaio 2021 il termine per il versamento e di incrementare a 24 il numero delle rate mensili, assicurando così più tempo ai contribuenti per provvedere alla rateizzazione dei contributi, viste le difficoltà economiche dovranno affrontare nei mesi compresi tra maggio e dicembre 2020.

Speriamo che ci ascoltino!!!

Buon Lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 3 Agosto 2023