23 Giugno 2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19 ed attività delle Commissioni di Certificazioni, Conciliazione ed Arbitrato. Le ulteriori specificazioni e precisazioni del CNO anche a seguito delle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18 maggio 2020 in relazione alle attività conciliative da svolgersi in remoto. Nota CNO Prot. 2020/0004948 del 22 giugno 2020.

 

Il CNO, con la nota prot. 2020/0004948 del 22 giugno 2020, è ritornato sull’argomento delle modalità di svolgimento delle attività di certificazione, conciliazione ed arbitrato delle apposite Commissioni costituite presso i CPO in aggiunta e ad integrazione di quanto disposto dal medesimo CNO nelle “Linee di indirizzo” del 17 marzo scorso.

Ciò, alla luce delle disposizioni generali in materia di “distanziamento sociale” e delle ulteriori indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18 maggio 2020, cui il CNO ha ritenuto opportuno conformarsi.

Vediamo, allora, in sintesi, come dovrebbero svolgersi le attività delle Commissioni di Certificazione.

Il CNO, in premessa, ribadisce che resta ferma la possibilità di effettuare le riunioni secondo le modalità tradizionali (id: in presenza) tenendo conto delle richiamate misure di “distanziamento sociale”.

In caso di riunioni da remoto, le Commissioni di certificazione contratti, conciliazione e arbitrato istituite presso i Consigli Provinciali dell’Ordine, avranno la possibilità di utilizzare una piattaforma informatica a propria scelta, purché la stessa consenta la possibilità di identificare con certezza le parti e assicuri il videocollegamento simultaneo.

I componenti della Commissione sono tenuti, preliminarmente, ad identificare le parti intervenute, mediante esibizione dei propri documenti di identità, dandone atto nel verbale redatto ad opera del Segretario o del Presidente.

Nel corso della riunione deve essere garantita la possibilità delle parti di consultare separatamente i soggetti che li assistono ed alla commissione di procedere separatamente all’audizione delle parti.

Il verbale redatto deve sempre dare contezza delle modalità di partecipazione da remoto, dei consensi acquisiti dalle parti, della loro identificazione, della modalità per l’apposizione della firma; al termine della riunione ne dovrà essere data lettura.

Ai fini della sottoscrizione del verbale, è necessario che le parti abbiano a disposizione una stampante e dispositivi o applicazioni che consentano la scannerizzazione dei documenti.

Al termine della riunione, ciascuna parte provvederà alla sottoscrizione dei documenti e alla successiva trasmissione telematica al Presidente della Commissione il quale, prima dell’apposizione della propria firma sul documento originale, allegherà tutti i documenti scannerizzati pervenuti dalle altre parti.

Successivamente, si ritiene opportuno, comunque, che le parti inviino alla Commissione i documenti da loro sottoscritti in firma autografa, corredati da copia dei documenti di identità, poiché il Presidente della Commissione, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, non può autenticare le firme delle altre parti.

Resta, naturalmente, ferma la possibilità per le parti di utilizzare la firma elettronica; in tale ipotesi non sarà necessario trasmettere il documento di identità.
Buon Lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

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Modificato: 3 Agosto 2023