13 Novembre 2019

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione con il sistema Pago PA. Il CNO ritorna, nuovamente, sull’argomento con Nota Prot. 0010544/U/COMUNICATI E NOTIZIE del 6 novembre 2019 a firma della Presidente, Marina Calderone.

 

È tempo di legge di Bilancio e tra i tanti dibattiti sul POS, tassazione dei contanti, sostituzione della moneta legale con quella elettronica, manette agli evasori, che tengono incollati gli spettatori nella visione dei vari workshop delle emittenti più importanti, rispunta la procedura di pagamento con sistema Pago PA.

Ed è proprio quest’ultima “notizia” ad aver suggerito al CNO l’opportunità di scrivere ai CPO per ulteriori chiarimenti in subiecta materia.

Il tutto è avvenuto con nota Prot. 0010544/U/COMUNICATI E NOTIZIE del 6 novembre 2019 a firma della Presidente, Marina Calderone.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, proprio in riferimento al sistema Pago PA, obbligatorio per la Pubblica Amministrazione, ha richiamato il proprio precedente comunicato prot. 00010980 del 15 dicembre 2016, fornendo le seguenti ulteriori precisazioni.

Come noto, ormai, il sistema Pago PA costituisce una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti ai pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata, avvalendosi della piattaforma tecnologica nazionale.

L’obbligo di adesione al predetto sistema, come ricordato dal CNO nella nota de qua, è sancito dall’articolo 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005) e dall’articolo 15, comma 5 bis, del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, i quali stabiliscono appunto che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad offrire ai cittadini la possibilità di pagare elettronicamente, anche mediante l’utilizzo di carte di debito e carte di credito.

La ratio sottesa al sistema Pago PA è, dunque, quella di rendere più semplici e trasparenti i pagamenti per i cittadini.

È di tutta evidenza, ha osservato il CNO, che tale predetta ratio non appare estendersi agli ordini professionali i quali, invero, si ritiene siano esclusi dallo stesso ambito soggettivo di applicazione del Sistema Pago PA (art. 2 CAD).

Nello specifico, il citato articolo 2, infatti, nel dettare l’ambito soggettivo di applicazione del CAD, prevede che esso si applichi: “a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (…)”.

Il mero richiamo effettuato rispetto alla nozione di “pubbliche amministrazioni”, ha osservato il CNO, non è di per sé sufficiente a ricomprendere sempre e comunque anche gli Ordini professionali nella sfera di applicazione soggettiva di disposizioni dettate in via generica per il comparto pubblico. Bisogna, al contrario, verificare di volta in volta tale richiamo e la sua effettiva capacità di ricomprendere gli enti interessati, al fine di fugare dubbi sull'applicabilità della disciplina in considerazione e sulla soggezione o meno agli obblighi previsti.

Deve, in altri termini, farsi riferimento alla ratio delle singole disposizioni, da valutarsi in rapporto alla specificità dei soggetti di cui si discute. Nel caso di specie, come già evidenziato sopra, il CNO ha ritenuto che la ratio sottesa al Sistema Pago PA sia estranea alle realtà degli Ordini professionali.

Deve, infatti, rammentarsi che gli Ordini non gravano sulla finanza pubblica poiché si autofinanziano e non si interfacciano con la platea generalizzata di tutti i cittadini, rendendo servizi a favore di questi ultimi, ma quasi unicamente con gli iscritti, appartenenti ad una medesima e specifica categoria professionale, rispetto ai quali non sono stati instaurati sistemi di pagamento elettronici o digitali (le quote vengono, infatti, incassate mediante modello F24).

Alla luce delle suesposte considerazioni, il CNO ha confermato che, a suo avviso, gli Ordini Professionali debbano ritenersi esclusi dall’obbligo di adesione al Sistema Pago PA.

L’attuale normativa, peraltro, non prevede sanzioni in caso di inadempimento.

L'adesione al sistema è, comunque, rimessa ad una scelta gestionale del singolo Ordine professionale, qualora, ad esempio, abbia ammesso sistemi di pagamento digitale per incamerare diritti di segreteria.

Non è, comunque, il nostro caso.

I diritti di segreteria, per fattispecie diverse dal versamento quota (quest’ultima ipotesi prevede l’uso del Modello F24) vengono assolti dai nostri iscritti esclusivamente attraverso bonifico bancario.

Buon lavoro
Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO


(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

Condividi:

Modificato: 3 Agosto 2023