17 Luglio 2020

Il Presidente INAIL, Franco Bettoni, effettua il riscontro alla Nota del CNO, Prot.2020/0005135 del 01 luglio scorso (N.73/2020 della presente Rubrica) con cui la Presidente Calderone richiedeva la riapertura dei termini per la comunicazione della riduzione dei salari presunti per l’anno 2020. Il Presidente INAIL, pur apprezzando l’iniziativa della Calderone, ne dichiara l’impossibilità operativa. Occorrerebbe l’emanazione di una norma primaria solo per l’autoliquidazione 2020.

 

Con il N.73/2020 del 3 luglio 2020 vi abbiamo reso informativa della nota del CNO, Prot.2020/0005135 del 01 luglio, rivolta al Presidente INAIL, Dott. Franco Bettoni, tesa ad una riapertura dei termini per comunicare la riduzione dei salari presunti su cui calcolare la rata premio INAIL 2020 considerato che, a qualche giorno dalla scadenza edittale, numerose aziende hanno dovuto sospendere, per ordine delle Autorità, ogni attività economica-produttiva.

Il Dott. Bettoni il 15 luglio scorso ha dato riscontro alla nota de qua ed il CNO, con nota Prot. 2020/000549, pari data, ne ha girato copia a tutti i CPO.

Il riscontro del Presidente INAIL è, comunque, in chiave negativa per due ordini di motivi. Il primo è di natura prettamente giuridica ed attiene alle fonti del diritto, donde la necessità di emanazione di una norma primaria (id: legge). Il secondo è di natura tecnico-contabile, in quanto i dati sono stati regolarmente registrati e fanno parte del bilancio accertato. C’è, infine, una terza considerazione in base alla quale una eventuale norma ad hoc sarebbe considerata come un aiuto di stato ancorchè nei limiti del “de minimis”.

Per completezza vi trascriviamo testualmente il riscontro del Presidente INAIL.

Pregiatissima Presidente,

faccio riferimento alla Sua nota prot. n. 5135 del 01 luglio c.a. con la quale chiede di verificare la possibilità di riaprire, in via del tutto eccezionale, i termini per le comunicazioni delle variazioni in diminuzione delle retribuzioni.

In proposito debbo far presente anzitutto che la percorribilità dell'iniziativa pur se condivisibile, richiederebbe un intervento normativa primario in quanto le modalità di determinazione e i termini di riscossione dei premi assicurativi non sono rimessi ad un'autoregolamentazione dell'Istituto ma sono direttamente disciplinati dalla legge.

Da un approfondimento effettuato è inoltre emerso che occorrerebbe, dal punto di vista gestionale, innestare un nuovo processo di autoliquidazione dei premi da sovrapporre al precedente, la cui conclusione temporale, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per modificare gli applicativi al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività, risulterebbe incompatibile con le scadenze programmate per i soggetti che hanno scelto il pagamento rateale.

Per realizzare, infatti, quanto proposto il nuovo processo di autoliquidazione con l'acquisizione delle retribuzioni si sarebbe dovuto concludere entro l'inizio di luglio, consentendo successivamente all'Istituto il riaccertamento contabile dei premi, il ricalcolo delle rate e la sistemazione della base dati.

Al momento, pertanto, come da Lei già anticipato, non resta alle imprese che lo strumento del conguaglio da effettuare a febbraio 2021, quale rimedio per il calo delle retribuzioni che sarà registrato per l'emergenza Covid-19 (peraltro le stime in proposito sono ancora distanti dall'essere consolidate).

Occorre segnalare, inoltre, che i premi dell'autoliquidazione 2020 sono stati già accertati nel bilancio dell'Istituto in base alle dichiarazioni delle retribuzioni e alle comunicazioni di riduzione delle retribuzioni presunte trasmesse dagli interessati rispettivamente entro il 29 febbraio ed entro il 17 febbraio.

In proposito, a seguito del Temporary Framework per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19, varato dalla Commissione europea, un’eventuale deroga alla disciplina generale prevista dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che regola la riscossione dei premi, porrebbe ormai la questione della configurabilità della misura come aiuto di Stato, con conseguente notifica del regime alla Commissione e relativa gestione degli aiuti individuali (ancorchè in ipotesi in regime de minimis) nel Registro nazionale aiuti di Stati di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012.

Gli aiuti individuali sono, infatti, precisamente quantificabili essendo dati dalla differenza tra l'importo del premio già accertato in base al regime ordinario e quello che risulterebbe dalla rideterminazione ai sensi del regime derogatorio eventualmente disposto da una norma ad hoc.

Sugli effetti della proposta faccio presente, infine, che dai flussi di cassa dell'Istituto risulta come circa la metà dei soggetti assicuranti abbia regolarmente versato il premio dovuto per l'intero anno, entro il 17 febbraio c.a. e come l'altra metà, pur avvalendosi della facoltà di pagare il premio annuo in quattro rate, non risulti abbia usufruito, se non in minima parte, della sospensione del versamento della seconda rata di maggio, prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 23/2020.

Delle sospensioni disposte dal decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, nonché dal decreto-legge n. 23/2020, si sono avvalsi principalmente coloro che avevano in corso rateazioni ordinarie concesse ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 389/1989.

L'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Ora, il solo fatto che la Presidente si sia interessata ad una vicenda riguardante il versamento dei premi di un datore di lavoro, evidenzia ancora di più, a prescindere dall’esito dell’intervento, di come il D.N.A. della ns. Categoria sia proprio la “terzietà”.

Buon Lavoro
Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

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Modificato: 3 Agosto 2023