30 Settembre 2021

Oggi, 30 settembre 2021, avrebbero dovuto perdere efficacia i pin per accedere ai servizi online. La Presidente del CNO, Marina Calderone, ha scritto alla Direzione Generale INPS, con Nota Prot. 2021/0007508 del 28 settembre, chiedendo una proroga adducendo motivazioni giuridiche ed operative in riferimento al msg INPS 2926 del 25 agosto scorso. La DG ha accolto la richiesta della Presidente Calderone ed i PIN continueranno ad aver efficacia fino al 31 dicembre 2021.

 

E’ tempo di transizione digitale. Tutti d’accordo, ci mancherebbe altro.
Occorrono però certezza delle motivazioni giuridiche e di conformità con la normativa quando si indicano determinate scadenze di efficacia dei pin per accedere ai servi online dell’INPS.
Ed è quanto ha fatto, in forma ufficiale, il ns. CNO in riferimento al Msg INPS n.2926 del 25 agosto che indicava nel 30 settembre 2021, oggi, la data ultima di efficacia dei “pin” di accesso ai servizi online dell’INPS.
La Presidente del CNO, Marina Calderone, ha chiesto alla Direzione Generale INPS, in persona della Dott.ssa Di Michele, la proroga nell’utilizzo dei PIN sia per motivi giuridici che operativi.
La Presidente Calderone ha fatto riferimento al Msg INPS n. 2926 del 25-08-2021 e alla scadenza del 30 settembre 2021, quale data di dismissione dei Pin per l’accesso, da parte degli intermediari, ai servizi Inps, rappresentando che:

  • Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121 ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 66-bis del decreto-legge 31maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, disponendo che “fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line."
  • Il messaggio dell’Istituto sopra citato prevede l’accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili, fino al 30 Settembre 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale comma dispone tuttavia che “Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021”.
  • Orbene, dall’analisi comparativa dei testi riportati, è ragionevole ritenere che il legislatore abbia posto la data limite del 30 settembre 2021 con riferimento alle credenziali dedicate ai “cittadini”, vincolando, viceversa, con riferimento alle imprese ed ai professionisti, la decorrenza dell’utilizzo esclusivo delle identità digitali SPID, della carta di identità elettronica e della Carta Nazionale dei servizi, secondo quanto stabilito da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ad oggi non ancora emanati.

Secondo il ns. CNO la suddetta interpretazione è l’unica possibile per poter evitare un contrasto tra norme altrimenti evidente e pare peraltro coerente con i principi di specialità e di successione delle norme nel tempo, tenuto conto che il criterio generale (relativo ai “cittadini” in generale) è stato posto con il D.L. del 16 luglio 2020 ed il criterio più specifico, relativo a imprese e professionisti, con il D.L, posteriore nel tempo, del 10 settembre 2021. Al quadro delineato si aggiungono inoltre diverse difficoltà di natura tecnica, già ampiamente discusse e segnalate nell’ambito del tavolo congiunto con l’INPS, in particolare circa l’operatività dei subdelegati nella gestione del cassetto previdenziale e di altre funzionalità dedicate ai vari adempimenti. In particolare, alcune istanze quali ad esempio quelle relative ai modelli Sr41, al Durc, non risultano visibili da parte del delegato se presentate dal sub-delegato e viceversa.
Da qui, la richiesta inevitabile di proroga del termine del 30 settembre 2021, individuato quale scadenza per l’accesso tramite PIN ai servizi online, o altresì al riferimento, per imprese e professionisti, all’emanazione dei decreti citati quale termine di scadenza.
In altri termini il ns. CNO
ritiene necessario che l’Istituto consenta l’utilizzo delle credenziali di accesso attualmente in uso almeno sino alla completa risoluzione delle problematiche evidenziate e, in ogni caso, sino all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Cotanta specificazione sul piano dell’ermeneutica e rappresentazione di criticità operative hanno trovato immediatamente accoglimento.
La Direzione Generale ha immediatamente dato riscontro alla nota della Presidente Marina Calderone ed ha predisposto la proroga di efficacia degli attuali “pin” fino a tutto (e non oltre) il 31 dicembre 2021 rendendosi disponibile ad un confronto per superare le criticità tecniche e passare all’identificazione attraverso Spid, Cie, Cns.
E’, dunque, una proroga temporanea ed eccezionale che gioverà a noi ed all’Istituto.
L’Istituto, si legge nel messaggio di risposta, procederà dal 30 settembre alla dismissione definitiva dei PIN “ADEGUANDO IL PROPRIO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DIGITALE E CONSERVANDO I RESTANTI SOTTOSISTEMI DI PROFILAZIONE E DELEGA A GARANZIA DELLA PIENA FRUIBILITA’ DEL SERVIZIO. MA NON PER QUEI PIN CUI SONO COLLEGATI PROFILI PER L’ACCESSO AI SERVIZI DEDICATI ALLE AZIENDE E AI LORO INTERMEDIARI”.
E’ un piccolo passo in avanti ma sufficiente per continuare il dialogo con l’Istituto e trovare una “soluzione operativa” alle criticità da noi segnalate. Grazie, CNO, anche in questa circostanza sei stato la nostra voce.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023