11 Ottobre 2022

Piattaforma “Formazione” del CNO. Nuova implementazione anche per motivi statistici relativa alla modalità di richiesta del “riproporzionamento”

 

Torniamo a parlare di Formazione Continua Obbligatoria atteso che il biennio formativo 2021/2022 volge al termine e chi non avesse ancora maturato i crediti necessari per assolvere all’obbligo formativo ha ancora qualche mese per correre ai ripari.

Giova ricordare che la F.C.O. è rivolta a tutti gli iscritti e che coloro che non risultano in regola nel periodo formativo scaduto non possono avere praticanti. A far data dal 01/01/2019, con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento sulla F.C.O., ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo l’intero rapporto iscritto/CPO si svolge esclusivamente sulla Piattaforma Formazione messa a disposizione dal CNO.

Sono stati inoltre eliminati gli esoneri per malattia, età, ecc.., sostituiti dal cosiddetto riproporzionamento, previsto dall’art. 21 di detto Regolamento, in ragione della durata dell’evento impeditivo. Il Consiglio Provinciale, su istanza dell’iscritto corredata da idonea documentazione, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto delle motivazioni indicate e della documentazione prodotta dall’interessato.

Il CNO, con nota protocollo n. 2022/00006637 del 10 ottobre u.s., ha comunicato la necessità, in virtù di alcune modifiche tecniche che renderanno più agevole l’utilizzo della piattaforma Formazione Continua a partire dal 1° gennaio 2023, di effettuare un controllo sulla sezione dell’area dedicata ai riproporzionamenti concessi ai sensi dell’art. 21 del Regolamento recante le disposizioni per la formazione continua per i Consulenti del Lavoro.

In particolare, poiché nella maschera dedicata al riproporzionamento sono riportate tutte le tipologie per le quali lo stesso può essere richiesto, al fine di rendere la piattaforma più aderente alle indicazioni regolamentari e poter effettuare più correttamente le relative analisi statistiche, si rende necessario verificare se sia stata flaggata l’esatta tipologia ricorrente e, in caso contrario, apportare le eventuali variazioni (es. se è stato richiesto il riproporzionamento per malattia, è necessario verificare che nella schermata sia flaggata la casella relativa alla dicitura “malattia, infortunio”).

E, aggiungiamo noi tanto per completare l’informativa all’operatività pratica, non solo la flaggatura ma ANCHE l’indicazione PROBATORIA

(ES. DA PARTE DEL MEDICO) di quale sia il periodo di malattia/infortunio che abbia IMPEDITO lo svolgimento della Formazione.

Questo, lo diciamo a maggior chiarimento, visto che siamo costretti a respingere istanze NON CORREDATE DA CERTIFICATO MEDICO che indichino il periodo di impedimento a cagione di “eventi sanitari”.

Va senza dire che, il periodo di impedimento è condicio sine qua non per il calcolo dei crediti formativi da conseguire in luogo di quelli edittali.

Del pari verranno respinte le richieste di riproporzionamento che non solo non allegano certificazione medica ma si limitino a giustificarle con “eventi di malattia dei quali non si forniscono chiarimenti per motivi di privacy e che potranno essere, invece, verificati da parte del Medico che codesto Consiglio vorrà nominare per il controllo”.

Il CPO NON NOMINA ALCUN MEDICO!!!

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023