31 Agosto 2020

L’art.37 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) innova, in modo più stringente, l’obbligo a carico degli iscritti in Ordini e Collegi Professionali di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio “domicilio digitale” (id: PEC). Il Decreto obbliga i CPO a “diffidare” gli iscritti ad adempiere nel termine di 30 giorni. In mancanza scatterà la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione. Del pari i CPO dovranno curare la tenuta e gestione di un Albo, a disposizione della P.A., contenente per ciascun iscritto i dati identificativi e l’indirizzo di PEC. L’inadempimento di quanto precede sarà sanzionato con lo scioglimento e/o il commissariamento del CPO ad opera dei Ministeri vigilanti. L’importante adempimento comunicato ai CPO il 28 agosto scorso con nota Prot. 2020/0006391 a firma del D.G. del CNO, Dottoressa Francesca Maione.

 

Siete a conoscenza di quanta attenzione il CPO di Napoli abbia riservato e riservi alla tematica della dotazione obbligatoria di PEC da parte degli iscritti da utilizzarsi nei rapporti con la P.A. tra cui si annovera lo stesso CPO.

Del Pari, coloro che non hanno mai adempiuto alla notifica al proprio CPO dell’indirizzo di PEC (a prescindere se sia quella istituzionale con il suffisso @consulentidellavoropec o altra equivalente) sono stati più volte diffidati ad adempiere (l’ultima in tempi recenti) giacchè l’adempimento de quo è previsto fin dal 2008 e si è pronti al loro deferimento al Consiglio di Disciplina.

Orbene, il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha reso più stringente gli obblighi degli iscritti in Ordini e Collegi Professionali nonché degli stessi Enti Territoriali in relazione, appunto, al “domicilio digitale”.

A tal proposito, il 28 agosto scorso, con nota Prot. 2020/0006391 a firma del D.G. del CNO, Dottoressa Francesca Maione, il ns. massimo Ente di Rappresentanza della Categoria ha fornito chiarimenti ed indirizzi operativi derivanti dalle disposizioni del Decreto Legge citato.

La nota de qua ha ricordato che il 17 luglio u.s. è entrato in vigore il “Decreto semplificazioni ed innovazione digitale” che dispone, per i professionisti iscritti in Albi, l’obbligo di comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio “domicilio digitale” (art. 37, co. 1 lett. e), d.l. n. 76/2020), intendendo con tale termine l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Tale obbligo era già previsto in capo ai Professionisti dall’anno 2008, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008.

La novità introdotta dal “decreto semplificazioni” riguarda l’obbligo per gli Ordini di diffidare il professionista che non abbia comunicato il proprio indirizzo digitale ad adempiere, entro 30 gg dalla diffida medesima, provvedendo, in caso di inottemperanza dell’iscritto, alla sospensione dall’albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Ergo, avendo già inviato una diffida ad adempiere a quanti non risultano avere in dotazione la PEC e, comunque, per non averla notificata al CPO se si tratta di indirizzo PEC diverso da quello istituzionale, il CPO attenderà il decorso ulteriore di 30 giorni per l’adempimento senza ulteriore altro avviso. In caso di inottemperanza procederà alla sospensione dall’Albo senza passare per il Consiglio di Disciplina.  E ciò, quindi, dal 1 ottobre 2020.

Del pari, si esortano i Colleghi che hanno D.U.I. e PEC istituzionale scaduta a voler provvedere, urgentemente e nel citato termine, al rinnovo per evitare l’automatica sospensione dall’Albo.

Lo stesso art. 37 del “decreto semplificazioni” conferma anche l’obbligo, in capo agli Ordini e Collegi professionali, di provvedere alla pubblicazione dell’elenco “riservato”, consultabile solo dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti ed il relativo domicilio digitale, già disposto dall’art. 25 della L. n. 183/2001.

Il mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche amministrazioni i dati contenuti nell’elenco, costituiscono ai sensi del citato decreto, motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine ad opera del Ministero Vigilante.

Il CNO ha, quindi, invitato, i Consigli Provinciali dell’Ordine a porre particolare attenzione nel corretto adempimento di tale obbligo, onde evitare di incorrere in provvedimenti di vigilanza dei competenti Ministeri.

Sulla questione, il CNO ha ulteriormente precisato che le comunicazioni al RegInde ed al portale Ini-pec che il Consiglio Nazionale provvede ad inoltrare per tutti i Consigli Provinciali, non sostituiscono l’obbligo di pubblicazione dell’elenco che grava sul singolo CPO, al pari delle relative, eventuali, sanzioni per il mancato adempimento.

Non resta, allora che chiarire con il CNO quale possa essere la posizione di un CPO, come ad esempio quello di Napoli, che ha un sito internet con un “albo” contenente l’indicazione della PEC pubblicato in “chiaro”, per tutti e non solo, quindi, per la P.A.

Buon Lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

 

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Modificato: 3 Agosto 2023