15 Ottobre 2021

Obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti degli Ordini Professionali – Informativa del CNO del 14 ottobre nota Prot. U n. 2021/0008021 a firma della Dottoressa Francesca Maione, Direttore Generale del CNO

 

Con il Numero 92/2021 del 04 Ottobre 2021 della presente Rubrica, vi abbiamo dato informativa del rientro in presenza del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni dallo smart working a partire da oggi, 15 ottobre, stessa data dalla quale, per poter accedere al luogo di lavoro, bisogna possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Ieri il Consiglio Nazionale, con nota Prot. 2021/0008021, COMUNICATI E NOTIZIE, a firma della Dottoressa Francesca Maione, ha fornito chiarimenti e precisazioni relativi all’obbligo di possesso e all’esibizione della certificazione verde COVID-19 per i dipendenti degli Ordini Professionali, ribadendo che qeusti ultimi, in quanto Enti Pubblici non economici, sono obbligati al rispetto delle norme previste dal D.L. n. 127/2021 e dal DPCM 12 ottobre 2021 contenente le “linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-1 9 da parte del personale”, per assicurare lo svolgimento del lavoro in sicurezza.

Di seguito si riporta il testo integrale della nota.

Ai sensi della richiamata normativa, l'accesso ai luoghi di lavoro pubblico è consentito solo ai soggetti in possesso del "green pass" o a coloro che siano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione sanitaria.

Fino alla elaborazione di apposito QRCODE, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale non possono essere oggetto di controllo se hanno inviato al Medico Competente dell'amministrazione di appartenenza idonea documentazione sanitaria attestante l'esonero.

L'obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro è tassativo e non può essere derogato in alcun modo.

Il green pass deve essere esibito, a richiesta, in forma cartacea o digitale e non può essere autocertificato pertanto, il lavoratore che dichiari il possesso della certificazione ma non sia in grado di esibirla deve essere considerato assente ingiustificato.

L'obbligo del possesso di green pass è esteso a tutti i soggetti che accedono alla sede dell'Ordine per lo svolgimento di qualsiasi attività che non sia la fruizione, in qualità di utenti, dei servizi dell'Ordine medesimo, ivi inclusi i visitatori, i componenti del Consiglio Provinciale dell'Ordine, i Revisori, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i corrieri, i prestatori ed i frequenta tori dei corsi di formazione.

Il possesso della certificazione verde e l'esibizione della stessa sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

Il controllo del possesso del green pass del lavoratore può essere effettuato, preferibilmente al momento dell'accesso agli uffici, a campione o a tappeto, anche mediante l'ausilio di sistemi automatici, attraverso l'utilizzo della app di verifica nazionale 'VerificaC19'. All'atto della verifica, il lavoratore dimostra, a richiesta dei verificatori, la prop1ia identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

Non è consentita alcuna raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione del regime sanzionatorio previsto in caso di mancato possesso o rifiuto di esibire la certificazione.

Il soggetto preposto al controllo del rispetto della norma sugli obblighi di accesso è il datore di lavoro che, entro il 15 ottobre, deve:

definire le modalità operative per effettuare le verifiche, anche a campione, che devono essere svolte prioritariamente al momento dell'accesso, ove possibile;

stabilire, per le verifiche a campione, che e debbano avvenire in misura non inferiore al 20% del personale in servizio, con criteri di rotazione che consentano di verificare l'intero personale e che siano svolte preferibilmente nella fascia antimeridiana della giornata;

eventualmente individuare, con atto formale, i soggetti delegati al controllo del green pass e all'accertamento e contestazione delle violazioni.

Se il controllo viene effettuato all'accesso, al personale sprovvisto di valido green pass o che si rifiuti di esibirlo, deve essere vietato l'ingresso. Lo stesso vale per tutti gli altri soggetti che non siano utenti fruitori dei servizi dell'amministrazione.

Nel caso in cui i controlli non vengano effettuati all'accesso e si accerti successivamente che l'ingresso è avvenuto senza certificazione, il personale dovrà essere immediatamente allontanato e gli atti relativi alla violazione devono essere trasmessi al Prefetto a cura del soggetto incaricato alla contestazione. La violazione è punita con un a sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500. Restano ferme le conseguenze disciplinari per la violazione dell'obbligo.

La sanzione si applica anche in caso di rifiuto ad esibire la certificazione.

La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Il lavoratore sprovvisto di certificazione o che si rifiuti di esibirla è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, non sono dovute la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

I periodi di assenza ingiustificata sono considerati servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio, per la maturazione dei tempi di permanenza nei livelli retributivi, etc.);

Il datore di lavoro, per esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, può richiedere al lavoratore di comunicare il mancato possesso della certificazione verde COVID-19, indicando un termine entro il quale il lavoratore è tenuto a rilasciare la dichiarazione richiesta.

Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa.

Il personale sprovvisto di green pass non può essere adibito a lavoro agile.

Il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il COVID-19, né quello del rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi cli lavoro quali, ad esempio, la misurazione della temperatura all'ingresso ed il distanziamento.

Buon lavoro

Ad maiora

 

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023