17 Maggio 2024

Visto il dilagare dei diversi fenomeni di pubblicità illecita anche e soprattutto sui social, il CNO è intervenuto, con una nota, per fare chiarezza sul codice deontologico in vigore e, più in dettaglio, sull’articolo 35 (pubblicità informativa).

Fermo restando che l’articolo de quo non è stato cambiato, il Consiglio Nazionale ha inteso dare una giusta lettura ad una norma definita “di buona condotta“, rilevando che “il Consulente del Lavoro non può accostare la propria immagine ad alcun prodotto commerciale di soggetti o enti terzi”, fatti salvi i “prodotti o servizi che rientrino nell’ambito di attività svolte dal Consiglio Nazionale, dagli enti istituzionali dell’Ordine o delle sue articolazioni oppure nel caso in cui un Consulente voglia diffondere o dare pubblicità ad un proprio prodotto di natura intellettuale (id: libri, articoli, software)”.

In pratica, in osservanza al suddetto art.35 del Codice Deontologico, il Consulente del Lavoro “non può in alcun modo fare pubblicità a soggetti che svolgono attività che è propria della professione di Consulente del Lavoro e che, pur non abilitati o non autorizzati ai sensi dell’art. 1 della Legge 12/1979, svolgano gli adempimenti rientranti nella riserva di cui al medesimo articolo.

Per approfondimenti sulla nota del CNO clicca qui

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

 

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Modificato: 17 Maggio 2024